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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2000.54
Data decisione, Autorità:
21.08.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00054-55
Lugano
21 agosto
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 17 febbraio 2000 di
contro
-
la decisione 4 febbraio 2000 (n. 2) con cui il
dipartimento delle istituzioni ha dichiarato irricevibile il reclamo 15
febbraio 1999 dell'insorgente contro l'imposizione della tassa
d'utilizzazione dell'acqua potabile per l'anno 1998 concernente l'immobile al
mapp. __________ di quel comune;
-
la decisione 9 febbraio 2000 (n. 557) con cui il
Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso 15 febbraio 1999
dell'insorgente contro l'imposizione della tassa per il servizio di raccolta
e di eliminazione dei rifiuti e di quella d'uso delle canalizzazioni relative
al 1998 concernenti l'immobile al mapp. __________ di quel comune;
viste le risposte:
-
23 febbraio 2000 del
Dipartimento delle istituzioni;
-
23 e 28 febbraio 2000
del municipio di __________;
-
22 marzo 2000 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________,
domiciliata a __________, è proprietaria di un immobile al mapp. __________ di
__________, composto di due appartamenti. Il 5 giugno 1998 essa ha informato il
municipio di quel comune che dal 1. gennaio precedente non locava più l'appartamento
ubicato al pianterreno dello stabile, riservandolo, insieme a quello al piano
superiore, per il suo uso personale. __________ ha pertanto sollecitato il
municipio di __________ ad imporle, per quell'anno e relativamente a
quell'edificio, una sola volta la tassa base per l'utilizzazione dell'acqua
potabile, una sola tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti
ed una sola tassa d'uso delle canalizzazioni. Con lettera 23 giugno 1998 il
municipio di __________ ha risposto che la pertinente regolamentazione comunale
non permetteva di dar seguito alle sue richieste. Il municipio di __________ ha
successivamente emesso i menzionati tributi nei confronti dell'interessata,
provocandone la contestazione, di cui si dirà più dettagliatamente - per quanto
necessario - in diritto, culminata con una richiesta di intervento di
__________ al Consiglio di Stato del 15 febbraio 1999. Quest'ultimo ha trattato
l'atto come ricorso contro la tassa per il servizio di raccolta e di
eliminazione dei rifiuti e quella d'uso delle canalizzazioni; con risoluzione 9
febbraio 2000 ha dichiarato irricevibile il gravame, in quanto tardivo: sebbene
le bollette comunali non indicassero il rimedio giuridico esperibile contro
l'imposizione dei tributi in rassegna, la proprietaria aveva atteso troppo
tempo per contestarle, precludendosi il diritto di impugnarle. Il Governo ha
inoltre trasmesso per competenza al dipartimento delle istituzioni la
contestazione nella misura in cui riguardava la tassa d'utilizzazione
dell'acqua potabile. Con decisione del 4 febbraio 2000 anche quest'ultima
autorità ha dichiarato irricevibile la memoria adducendo gli stessi motivi. A
titolo abbondanziale il dipartimento ha inoltre rilevato che il comune di
__________ non disponeva di una sufficiente base legale per imporre le tasse di
utilizzazione dell'acqua potabile.
B. Con un
unico ricorso 17 febbraio 2000 __________ è insorta davanti a questo Tribunale
contro le menzionate decisioni. La ricorrente, che afferma la tempestività del
suo ricorso dinanzi alle istanze inferiori, chiede che le tasse in rassegna
concernenti il mapp. __________ le vengano imposte una sola volta, per tenere
conto che, dall'inizio del 1998, i due appartamenti vengono contemporaneamente
utilizzati da essa medesima.
Il Consiglio di Stato, il dipartimento delle
istituzioni e il municipio di __________ hanno sollecitato la reiezione
dell'impugnativa.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale é data (art. 208 cpv. 1 LOC per quanto concerne la
tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti e quella d'uso
delle canalizzazioni; art. 40 LMSP per la tassa d'utilizzazione dell'acqua
potabile). Il ricorso é inoltre tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la
legittimazione della ricorrente certa (art. 43 PAmm). Il gravame dinanzi a
questo Tribunale è dunque ricevibile in ordine; può inoltre essere deciso sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
Attraverso
le decisioni impugnate Governo e dipartimento hanno ritenuto che il ricorso
loro inoltrato da __________ il 15 febbraio 1999 fosse tardivo, dichiarandolo
irricevibile. Trattasi pertanto, per il Tribunale, di verificare
preliminarmente questa conclusione.
2.1. Le controverse tassazioni sono state
emesse il 25 agosto 1998 (tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione
dei rifiuti e tassa d'uso delle canalizzazioni) rispettivamente il 4 novembre
1998 (tassa d'utilizzazione dell'acqua potabile). La ricorrente ne è venuta in
possesso nei giorni successivi: lo attestano, oltre alla corrispondenza di cui
si dirà in seguito, i pagamenti parziali dei menzionati tributi, ovvero per gli
importi entro cui erano riconosciuti, effettuati da __________ nel termine di
30 giorni fissato nelle rispettive bollette.
L'utente ha indi impugnato le rispettive
tassazioni il 15 febbraio 1999, ovvero dopo svariati mesi che tali atti le
erano stati intimati. Il suo ricorso è pertanto stato ritenuto tardivo dalle
istanze inferiori in applicazione dell'art. 46 cpv. 1 PAmm, giusta il quale il
ricorso deve essere insinuato all'autorità competente - per iscritto - entro 15
giorni dall'intimazione. In considerazione del comportamento della ricorrente,
queste ultime hanno inoltre ritenuto che il fatto che le decisioni municipali
non indicassero il rimedio giuridico, com'è invece previsto dall'art. 26 cpv. 2
PAmm, non permettesse di soprassedere allo stretto soddisfacimento di tale requisito
d'ordine. La ricorrente contesta tuttavia tale assunto, asserendo di aver agito
diligentemente, impugnando le note tassazioni subito dopo aver ricevuto le
necessarie spiegazioni sull'iter procedurale dalla sezione degli enti locali.
2.2. L'art. 26 cpv. 2 PAmm stabilisce che
una decisione deve essere munita dei mezzi e dei termini di ricorso. Di
principio la mancanza di queste indicazioni non deve comportare per il destinatario
pregiudizio alcuno in conformità alla prassi di questo Tribunale (RDAT II-1991
N. 14 lett. b) ed in analogia con quanto prescrivono sul piano federale gli
art. 107 cpv. 3 OG e 38 PA. Una tale mancanza non legittima tuttavia
l'interessato a procrastinare l'inoltro del rimedio: le regole della buona fede
e la sicurezza del diritto esigono che egli assuma le informazioni necessarie
e, ottenutele, agisca con tempestività. In caso contrario il termine per
interporre l'impugnativa si considera decorso. Di regola un gravame può essere
considerato tempestivo, ancorché esperito tardivamente, quando è proposto - dal
momento in cui al destinatario è stato possibile prenderne conoscenza - entro
il termine ordinario di ricorso (RDAT cit., lett. b e c ).
2.3. La tassa per il servizio di raccolta e
di eliminazione dei rifiuti e quella d'uso delle canalizzazioni sono state
notificate a __________ mediante un'unica decisione, stilata sottoforma di
fattura, del 25 agosto 1998, la quale non indicava il rimedio giuridico
esperibile contro di essa. L'interessata non ha tuttavia reagito nei confronti
di tale aggravio, pari a fr. 265.-- (di cui fr. 250.-- interessanti il mapp.
__________). Essa si è invece limitata a versare, il 22 settembre successivo,
fr. 140.-- (di cui 125.-- concernenti il mapp. __________), ovvero l'importo
che essa riconosceva nei confronti del comune. Il 25 settembre 1998 il municipio
di __________ ha comunicato a __________ che considerava quel pagamento quale
acconto e le ha pertanto trasmesso una polizza per versare gli ulteriori fr.
125.--. E' solo a quel momento che l'interessata ha scritto al municipio, il 1.
ottobre successivo, di aver atteso ai suoi obblighi mediante il menzionato
versamento e che avrebbe pagato il residuo solo se il municipio avesse
debitamente giustificato la pretesa, trasmettendole le disposizioni pertinenti.
Ora, il comportamento assunto dalla ricorrente dimostra che essa non si è
attivata per conoscere il termine e l'autorità cui avrebbe dovuto indirizzare
le sue contestazioni contro i menzionati tributi. Essa ha invece atteso
l'invito del municipio a procedere al pagamento del loro saldo, ovvero in sede
di incasso, per reagire nei confronti dell'imposizione: reazione tuttavia
incompatibile con l'obbligo di diligenza che le incombeva in quel frangente e
che non merita, pertanto, tutela. La decisione 9 febbraio 2000 con cui il
Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame formalmente
inoltratogli il 15 febbraio 1999 da __________ deve pertanto essere tutelata,
dal momento che l'interessata non aveva contestato tempestivamente, per quanto
si potesse pretendere dalla stessa, l'imposizione della tassa per il servizio
di raccolta e di eliminazione dei rifiuti e quella d'uso delle canalizzazioni
notificategli il 25 agosto 1998.
2.4. La tassa d'utilizzazione dell'acqua
potabile per l'anno 1998 concernente il mapp. __________ è invece stata
intimata all'insorgente il 4 novembre 1998 mediante due fatture: l'una relativa
al pianterreno, per fr. 167,50, l'altra riguardante il primo piano, per fr.
182,50. Anche quei documenti non specificavano la via di ricorso esperibili
contro la tassazione. Già il 26 novembre successivo, approfittando della
corrispondenza instauratasi con il municipio in merito all'incasso della tassa
dei rifiuti e di quella delle canalizzazioni, __________ ha tuttavia avuto modo
di contestare quell'imposizione, informando il municipio che non avrebbe pagato
quanto richiestole (ovvero due tasse base per l'immobile) sintanto che il
municipio non le avesse messo a disposizione la regolamentazione da cui
derivava le sue pretese pecuniarie. Posizione ulteriormente ribadita in una
successiva lettera del 22 dicembre 1998 e concretizzata mediante il versamento,
il 27 novembre 1998, di soli fr. 210.-- sul conto dell'azienda dell'acqua potabile.
Ora, quella contestazione, effettuata solo una manciata di giorni dopo la
scadenza effettiva del termine di ricorso, attesta una pronta reazione da parte
della proprietaria su questo oggetto: il fatto di non aver agito nei termini
prescritti dalla legge non può dunque nuocerle. Si deve pertanto ritenere che
__________ ha contestato tempestivamente l'imposizione in rassegna. Nemmeno il
fatto che il municipio, cui essa si è rivolta, non fosse competente ad evadere
la contestazione, la quale doveva invece essere indirizzata al dipartimento
delle istituzioni (art. 40 LMSP), può esserle di pregiudizio: difatti giusta
l'art. 4 cpv. 2 PAmm i termini sono rispettati anche quando l'atto è rivolto ad
un'autorità incompetente; spetta inoltre a quest'ultima di trasmetterlo a
quella competente (art. 4 cpv. 1 PAmm). Il giudizio 4 febbraio 2000, attraverso
il quale il dipartimento delle istituzioni ha dichiarato irricevibile il
reclamo 15 febbraio 1999 di __________ non può dunque essere protetto, per il
motivo che - in realtà - questa aveva contestato tempestivamente la tassa
d'utilizzazione dell'acqua potabile già il 26 novembre 1998.
- Il
Tribunale procede pertanto all'esame di merito della controversia relativamente
alla tassa d'utilizzazione dell'acqua potabile per l'anno 1998 concernente il
mapp. __________. Al riguardo, il Tribunale non può che condividere quanto
affermato dal dipartimento delle istituzioni considerando 3 della decisione 4
febbraio 2000, ossia che l'imposizione della tassa in rassegna difetta di una
sufficiente base legale, non essendo prevista - com'è invece necessario - a
livello di regolamento, ma solo di tariffario adottato dal municipio. L'art. 24
del regolamento dell'azienda acqua potabile e del servizio di distribuzione 23
luglio 1979, che si limita in tutto e per tutto a delegare semplicemente al
municipio la competenza di stabilire le tasse, non soddisfa i requisiti minimi
posti dalla giurisprudenza, giusta cui l'imposizione di un pubblico tributo, ad
eccezione degli emolumenti di cancelleria, presuppone l'ancoramento in una
legge formale di soggetto, oggetto e basi di calcolo dello stesso (cfr. i
riferimenti di cui al menzionato giudizio dipartimentale, con la precisazione
che la sentenza 9 ottobre 1992 del Tribunale federale concernente il comune di
Lugano è pubblicata in DTF 118 Ia 320 segg.).
Dal
momento tuttavia che la ricorrente non contesta l'intera tassa ma solo la
doppia imposizione della tassa base e che il Tribunale è vincolato alle domande
delle parti, esso deve limitarsi a ridurre, come chiesto dalla ricorrente, la
tassa d'utilizzazione dell'acqua potabile relativa al mapp. __________ per
l'anno 1998 a complessivi fr. 210 .--.
- Sulla
scorta di quanto precede il ricorso deve essere parzialmente accolto. La tassa
di giudizio deve essere posta a carico della parti in proporzione del
rispettivo grado di soccombenza, ovvero in ragione di metà ciascuno (art. 28
PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 208, 209 LOC, 40, 42 LMSP, 23, 18, 28,
31, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Il dispositivo n. 1 della decisione 4 febbraio
2000 (n. 2) del dipartimento delle istituzioni è modificato come segue:
"1. Il reclamo è accolto. La tassa d'utilizzazione dell'acqua
potabile concernente il mapp. __________ di __________ per l'anno 1998 è
ridotta a complessivi fr. 210.-- ."
-
La tassa di
giudizio, di fr. 300.--, è posta a carico della ricorrente per una metà e del
comune di __________ per l'altra metà.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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