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Numero d'incarto:
52.2000.329
Data decisione, Autorità:
20.03.2001, TRAM
Incarto n.
52.2000.00329
Lugano
20 marzo 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 28 dicembre 2000 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 29 novembre 2000, no. 5335, del
Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione
6 luglio 2000 con la quale il municipio di __________ ha rilasciato ad
__________ ed , la licenza edilizia per la costruzione di
un'abitazione secondaria ai mappali n. --;
viste le risposte:
-
09 gennaio 2001 del
Consiglio di Stato;
-
16 gennaio 2001 del
municipio di __________;
-
17 gennaio 2001 di
__________ ed __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 25
aprile 2000 __________ ed __________ hanno inoltrato al municipio di __________
una domanda di costruzione concernente l'edificazione di una casa di vacanza ai
mappali n. __________, __________ e __________ di loro proprietà siti in zona
R2. Il progetto prevede, tra l'altro, l'edificazione verso valle di un muro di
sostegno con retrostante colmaggio a confine con il mappale no. __________
di proprietà di __________. Durante il periodo di pubblicazione quest'ultimo si
è opposto al progetto, lamentando in particolare che a causa dell'incompletezza
della documentazione presentata non era dato di sapere l'altezza del muro e che
in ogni caso sarebbe violato l'art. 41 LE, in quanto l'altezza del
riempimento sarebbe superiore a m 1.50 misurati dal terreno naturale. Ha infine
sottolineato la pericolosità per il suo fondo derivante dall'edificazione del
muro, ritenuto che lo stesso verrebbe a sorgere su un terreno in forte pendenza.
Raccolto il preavviso favorevole - a
determinate condizioni - del Dipartimento del territorio, al quale era stato
trasmesso l'incarto per l'esame di sua competenza, il 6 luglio 2000 l'esecutivo
comunale ha rilasciato il permesso postulato.
B. Il 29
novembre 2000 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da
__________ contro la licenza edilizia. Il Governo ha in particolare ritenuto
che la documentazioni allegata alla domanda di costruzione fosse completa e che
la costruzione del muro di sostegno alto m 2.50 non disattendesse né le norme
concernenti l'altezza massima consentita né l'art. 41 LE. Ha pure respinto le
censure sollevate in merito alla pericolosità connessa con l'edificazione del
muro, non essendoci alcun elemento per ritenere data tale situazione.
C. Contro tale
pronuncia si aggrava ora __________, chiedendone l'annullamento. In sostanza
ribadisce le censure sollevate in precedenza in merito all'altezza del riempimento
del terrapieno - che violerebbe l'art. 41 LE - ed alla pericolosità connessa
con l'edificazione del muro di sostegno.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che si riconferma nelle tesi contenute
nel giudizio impugnato. Ad identica conclusione giungono il municipio di
__________ ed i coniugi __________ con delle argomentazioni di cui si dirà, se
del caso, in seguito.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 cpv. 1
LE. L'impugnativa, tempestiva (art. 46 cpv. 1 LE) e presentata da una persona
legittimata a ricorrere (art. 21 cpv. 2 LE), è ricevibile in ordine e può
essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1
PAmm). Non appare necessario esperire il sopralluogo richiesto dall'insorgente,
in quanto i piani agli atti appaiono sufficienti ai fini del giudizio.
-
2.1.
Qualora gli ordinamenti edilizi non disciplinino l'altezza massima delle opere
di cinta e dei muri di sostegno a confine la lacuna va colmata facendo capo
all'altezza massima di m 2.50 prescritta dall'art. 134 cpv. 2 LAC (STA 25
aprile 2000 in re M.; A. Scolari, Commentario, II. ed., 1996, n. 1190). I
criteri di misurazione di tali opere sono invece fissati in base all'art. 40 LE
(cfr. art. 12 NAPR), che prende in considerazione l'ingombro verticale
dell'opera edilizia, misurato a partire dal terreno sistemato al punto più alto
del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Secondo l'art. 41
LE la sistemazione del terreno può essere ottenuta con la formazione di un
terrapieno di altezza non superiore a m 1,50 dal terreno naturale (cpv. 1). Verso
gli edifici la lunghezza (rectius: larghezza) del terrapieno, misurata dal ciglio
dello stesso, dovrà essere di almeno 3 metri (cpv. 2). Dall'art. 41 LE discende
soltanto che l’altezza del terrapieno va aggiunta a quella dell’edificio
sovrastante, nella misura in cui supera l'altezza di m 1.50 o se il ciglio non
dista almeno m 3 dalla facciata a valle della costruzione.
2.2. Le NAPR dei comuni del __________ non
stabiliscono l'altezza massima dei muri di cinta e di sostegno e sono dunque carenti
su tale aspetto. Per i motivi illustrati al precedente considerando, al difetto
va posto rimedio facendo capo all'altezza massima di m 2.50 fissata
dall'art. 134 cpv. 2 LAC. Per la determinazione dell'altezza fa invece stato
l'art. 40 LE.
- 3.1. Nella
fattispecie, contrariamente a quanto sostenuto dal Consiglio di Stato l'altezza
del muro di sostegno del terrapieno a confine con il fondo no. __________
supera in parte la misura consentita di m 2.50 (cfr. piano no. 1, fronte
nord). In effetti in corrispondenza della scala d'accesso perpendicolare alla
facciata dell'abitazione il manufatto presenta un'altezza variante da m 2.70 a
m 3.50 per un tratto di m 5.80. Così com'è prevista, l'opera non può pertanto
essere autorizzata.
Il difetto può tuttavia essere corretto
facilmente, imponendo l'abbassamento del muro che dovrà presentare un'altezza
massima di m 2.50 in ogni suo punto a partire dal terreno sistemato. In tal
modo esso può sorgere a confine.
Entro i limiti summenzionati, il ricorso va
dunque parzialmente accolto, assoggettando la licenza edilizia alla condizione
di ridurre l'altezza del muro previsto a m 2.50.
3.2. Al ricorrente non giova invocare l'art.
41 LE. Come si è visto, tale norma stabilisce soltanto un criterio di
misurazione, che in ogni caso neppure trova applicazione nella fattispecie,
ritenuto che il muro di sostegno in contestazione non supererà l'altezza
massima consentita dall'art. 134 cpv. 2 LAC e che tra tale manufatto e l'abitazione
principale intercorre una distanza di oltre m 6.00. Non vi è dunque motivo
per vietare l'edificazione del muro di sostegno in parola sulla base dell'art.
41 LE né di computarne l'altezza, in tutto o in parte, a quella della
costruzione sovrastante.
- Irrilevanti
ai fini del giudizio sono le censure sollevate dall'insorgente in merito all'asserita
pericolosità ed al pregiudizio che comporterebbe l'edificazione del muro per la
sua proprietà. La particella in parola non è compresa nelle zone esposte a
pericoli naturali (v. piano relativo, zona del __________). Né v'è motivo di
dubitare della stabilità del terreno, del tutto simile a quelli circostanti,
già ampiamente edificati.
Infine va rilevato, come ha giustamente
osservato il Consiglio di Stato, che le lamentele esposte dal ricorrente in
merito alla paventata invasione del proprio mappale ed ai danni che ne potrebbero
derivare sono di natura civile e pertanto non di competenza di questo
tribunale. In ogni caso trattasi di questioni che non giustificano il diniego
della licenza edilizia (A. Scolari, op. cit., n. 676).
- In esito
alle considerazioni che precedono, la decisione governativa va annullata e
riformata, assoggettando la licenza edilizia alla condizione sopra indicata.
Considerata la preponderante soccombenza del ricorrente, la tassa di giustizia
è posta a suo carico in ragione di 3/4 (art. 28 PAmm). Le ripetibili sono poste
a suo carico nella misura in cui non sono compensate (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 40 e 41 LE; 134 cpv. 2 LAC; 12 NAPR
dei comuni del __________; 1 segg. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di
conseguenza:
1.1. la
decisione 29 novembre 2000, no. 5335, del Consiglio di Stato è annullata e
riformata come segue:
1.2. la
licenza edilizia 6 luglio 2000 rilasciata dal municipio di __________ è
confermata alla condizione che il muro di sostegno prospiciente la facciata N
dell'abitazione sovrastante non superi l'altezza di m 2.50 dal terreno sistemato.
-
La tassa di
fr. 800.-- è posta a carico del ricorrente in ragione di fr. 600.- e del resistente
per la differenza.
-
Il
ricorrente rifonderà al resistente fr. 500.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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