AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2000.326
Data decisione, Autorità:
12.02.2001, TRAM
Incarto n.
52.2000.00326
Lugano
12 febbraio
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 19 dicembre 2000 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 29 novembre 2000, no. 5366, del
Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa dell'insorgente avverso la
risoluzione 14 luglio 2000, no. aa/N.6, della Sezione dei permessi e dell'immigrazione
in materia di rimpatrio;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
cittadino italiano __________ è giunto nel nostro paese nel novembre 1968, ottenendo
dapprima un permesso per stagionali, dalla fine del 1974 un permesso di dimora
annuale ed in seguito un permesso di domicilio nel canton Soletta. Il
__________ si è unito in matrimonio con la connazionale __________, dalla cui unione
sono nati i figli __________ ed __________. Nel 1982 i coniugi __________ si
sono separati e la moglie unitamente alla prole abita ora in Italia. Nel 1983
il ricorrente ha instaurato una relazione con la cittadina svizzera __________,
domiciliata a __________, dalla quale ha avuto due figli: __________ e
__________. Nel 1993 egli ha raggiunto questi ultimi in Ticino, beneficiando di
un permesso di domicilio, per poter svolgere l'attività indipendente di
compratore/venditore di automobili. Attualmente la relazione è interrotta ed
egli si è assunto un onere alimentare in favore della prole di fr. 1'500.--
mensili. Dal 1. settembre 1997 lo Stato eroga prestazioni assistenziali per il
mantenimento di __________ e __________, in quanto il padre non vi ha più
provveduto (fr. 36'850.-- al 30 settembre 1999). Eccettuato un unico versamento
di fr. 200.-- (del 13 marzo 2000) l'interessato non ha rimborsato il debito
contratto.
B. Nel 1985
l'insorgente ha interessato per la prima volta le autorità giudiziarie svizzere,
venendo condannato al pagamento di una multa di fr. 100.-- in quanto ritenuto
colpevole di danni materiali (decreto d'accusa 27 novembre 1985
dell'Amtsstatthalteramt __________). Il 30 agosto 1994 il Richteramt di
__________ lo ha condannato a 6 settimane di detenzione, sospese condizionalmente,
per sottrazione dei contributi ACS dei dipendenti e truffa. Il 25 aprile 1996
il Kriminalgericht del canton Lucerna ha ritenuto lo straniero colpevole di
truffa per mestiere, ripetuta falsità in documenti, tentata falsificazione di
documenti e sottrazione di cose requisite o sequestrate e lo ha condannato alla
pena di 10 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente. A seguito di tale
condanna il 29 agosto 1996 la Sezione degli stranieri lo ha ammonito,
rendendolo attento che in caso di recidiva o di comportamento scorretto sarebbe
stata emessa una misura amministrativa a suo carico. Con decreto d'accusa 20
marzo 2000 l'interessato è stato condannato a 3 giorni di detenzione, sospesi
condizionalmente, per distrazione di valori patrimoniali sottoposti a
procedimento giudiziale.
C. Richiamati
la decisione 29 agosto 1996 ed il debito assistenziale nel frattempo accumulato,
il 27 ottobre 1999 l'autorità cantonale competente ha emanato una seconda
decisione di ammonimento, precisando che se la situazione fosse perdurata oltre
il mese di gennaio 2000, sarebbe stata pronunciata l'espulsione o il rimpatrio
dello straniero. Visto che nessun mutamento era intervenuto, con lettere
raccomandate 4 febbraio e 15 marzo 2000 la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione lo ha invitato a voler prendere posizione in merito ad
eventuali suoi impedimenti ad un rientro definitivo in Italia; gli invii non
sono stati ritirati.
Il 14 luglio 2000 l'autorità cantonale ha
deciso il rimpatrio dell'interessato giusta l'art. 10 cpv. 1 LDDS in relazione
con gli art. 11 cpv. 3 LDDS e 16 ODDS con conseguente perdita di validità
del suo permesso di domicilio, ponendo in evidenza i precedenti ammonimenti, le
prestazioni assistenziali erogate in favore dei due figli dello straniero ed il
loro mancato rimborso. La risoluzione, spedita per lettera raccomandata, non è
stata ritirata ed è poi stata consegnata brevi manu presso l'ufficio regionale
degli stranieri di __________ il 28 agosto 2000 su richiesta dell'insorgente.
D. Con
decisione 29 novembre 2000 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il
ricorso presentato da __________ il 2 settembre 2000, in quanto tardivo. Abbondanzialmente
l'Esecutivo cantonale ha aggiunto che il gravame avrebbe comunque dovuto essere
respinto nel merito visti gli innumerevoli reati commessi dallo straniero, i
due ammonimenti pronunciati nei suoi confronti nonché l'ingente debito assistenziale
contratto. Considerato inoltre che egli è cittadino italiano, un suo ritorno in
tale nazione appare attuabile, in quanto le condizioni di vita in Italia sono
simili a quelle del nostro cantone ed egli potrebbe mantenere le relazioni
tuttora esistenti con la propria prole residente in Svizzera.
E. Contro tale
pronuncia __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, postulandone l'annullamento e chiedendo di essere posto al
beneficio dell'assistenza giudiziaria. Osserva di essere venuto a conoscenza
della decisione 14 luglio 2000 soltanto il 28 agosto seguente, essendo stato
assente all'estero per motivi famigliari da metà luglio a metà agosto 2000.
Egli non doveva inoltre attendersi alcuna corrispondenza da parte della Sezione
dei permessi e dell'immigrazione. Rimproverargli di non aver adottato misure
per ritirare il corriere o di non aver chiesto la restituzione dei termini
sarebbe inoltre sproporzionato, vista la sua limitata formazione scolastica e
conoscenza delle procedure amministrative. Sostiene che dal 1997 la sua
situazione finanziaria è notevolmente peggiorata, cosicché non è più stato in
grado di provvedere al sostentamento dei figli. Durante i mesi di
settembre-dicembre 2000 egli ha inoltre cominciato a rifondere il debito
contratto verso lo Stato. Considerata la sua lunga permanenza in Svizzera (32
anni) senza che gli possa essere mosso alcun rimprovero, la misura di rimpatrio
si rivela sproporzionata e priva di un interesse pubblico. I reati penali
commessi sarebbero ormai vicende di vecchia data che non giustificano il
rimpatrio.
F. All'accoglimento
dell'impugnativa si sono opposti il Consiglio di Stato e la Sezione dei
permessi e dell'immigrazione con delle argomentazioni, di cui si dirà all'occorrenza.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr.
art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Di principio, il ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale è ammissibile contro le decisioni
d'espulsione fondate sull'art. 10 cpv. 1 LDDS (art. 97 cpv. 1 e 98 OG), non
sussistendo nessuna delle eccezioni previste dagli art. 99a-102 OG. In
particolare non trovano applicazione i motivi d'esclusione previsti dall'art.
100 cpv. 1 lett. b OG (DTF 114 Ib 1 consid. 1b). Ne discende che la
ricevibilità del gravame dev'essere ammessa anche nei casi in cui, in
applicazione dei combinati art. 10 cpv. 1 lett. d e 11 cpv. 3 ultima
frase LDDS, è stata pronunciata una semplice misura di rimpatrio in luogo
dell'espulsione. Anche l'ordine di rimpatrio, alla stessa stregua dell'espulsione,
comporta infatti la decadenza del permesso di domicilio (art. 9 cpv. 3
lett. b LDDS).
1.3. Il
gravame in oggetto, tempestivo (art. 10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da
una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile
in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
cpv. 1 PAmm).
- 2.1.
Giusta l'art. 9 LALPS, entro 15 giorni dalla notifica della decisione
dell'autorità è dato ricorso al Consiglio di Stato, a meno che la legge non
preveda diversamente (cfr. anche art. 46 cpv. 1 PAmm). I termini stabiliti
dalla legge sono perentori (art. 11 primo periodo PAmm). Nelle procedure di
ricorso essi non decorrono dal 15 luglio al 15 agosto (art. 13 cpv. 1 lett. b
PAmm). Qualora un atto è notificato durante le ferie giudiziarie, il giorno che
fa seguito a dette ferie non entra in linea di conto per il calcolo del termine
di ricorso (cfr. Borghi / Corti, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, n. 4 ad art. 13 PAmm). Va infine ricordato che la decisione è considerata
notificata al destinatario, se non ritirata alla posta, l'ultimo dei sette
giorni durante i quali rimane depositata presso l'ufficio postale (v. cifra
2.3.7. lett. b 1° periodo delle Condizioni generali "Servizi
postali", stato gennaio 2001).
2.2. In concreto, la decisione 14 luglio
2000 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, munita dei mezzi e dei
termini di ricorso, è stata inviata per posta raccomandata il giorno stesso al
domicilio del ricorrente, il quale non l'ha ritirata durante il periodo di
giacenza di sette giorni, dal 16 al 23 luglio successivo. L'invio è pertanto
stato retrocesso al mittente. Ritenuto che il 24 luglio, ossia il giorno
successivo il settimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale, cadeva nelle
ferie giudiziarie, i 15 giorni per impugnare il provvedimento hanno iniziato a
decorrere soltanto il 17 agosto 2000 e sono scaduti il 31 agosto 2000. Ne consegue
che la decisione di rimpatrio adottata dalla Sezione dei permessi e
dell'immigrazione nei confronti del ricorrente è cresciuta in giudicato il 31
agosto 2000. Il ricorso al Consiglio di Stato inoltrato dall'insorgente il 2
settembre 2000 era dunque tardivo; a giusta ragione pertanto il Governo l'ha
dichiarato irricevibile.
2.3. Non porta a diversa conclusione il
fatto che l'insorgente fosse assente all'estero per motivi famigliari da metà
luglio a metà agosto e che di conseguenza è venuto a conoscenza della decisione
in parola soltanto il 28 agosto 2000.
Innanzitutto giova osservare che egli non ha
prodotto alcuna prova di quanto asserito. Tuttavia, anche se ciò corrispondesse
a realtà, non risulta che egli abbia comunque agito con diligenza, prendendo
tutte quelle misure necessarie per tutelarsi affinché la corrispondenza gli
venisse recapitata, per esempio tramite terza persona (DTF 115 Ia 15 consid.
3a, 17 segg. consid 3 b; 113 Ib 296 consid. 2a) o informandosi in occasione del
colloquio con le autorità competenti in materia di stranieri il 28 agosto 2000
presso l'ufficio regionale in merito alla scadenza del termine di ricorso per
opporsi alla decisione di rimpatrio, che recava la data del 14 luglio 2000.
Inoltre, come ha già rilevato il Consiglio di Stato, in ben due precedenti
occasioni egli non ha ritirato le raccomandate inviategli dalla Sezione dei
permessi e dell'immigrazione, senza addurre alcuna giustificazione al
proposito. Egli non può perciò sostenere che, non dovendo attendere alcuna
comunicazione da tale ufficio, non aveva alcun motivo di preoccuparsi della
ricezione della propria corrispondenza. Tanto più che in occasione dei chiari
ammonimenti del 29 agosto 1996 e del 27 ottobre 1999 l'autorità dipartimentale
lo aveva avvertito che, se avesse continuato a non occuparsi della propria
prole, sarebbe stata avviata la procedura di espulsione o di rimpatrio. Va poi
sottolineato che, una volta venuto a conoscenza della risoluzione in questione,
egli aveva ancora a disposizione quattro giorni per opporvisi. Egli non si è
però attivato in tal senso, insorgendo al Consiglio di Stato soltanto il 2
settembre 2000, ossia quando la decisione era ormai cresciuta in giudicato.
L'insorgente non può neppure invocare con successo la sua limitata formazione scolastica
e le sue modeste conoscenze in ambito amministrativo. La sua professione di
venditore di automobili ed il fatto che il gravame 2 settembre 2000 è stato
redatto di suo pugno, dimostrano che egli dispone di un'intelligenza e di
nozioni che possono essere considerate nella media, certamente sufficienti per
rendersi conto dell'importanza di un invio raccomandato.
Il Consiglio di Stato ha pertanto
correttamente accertato la tardività del gravame inoltratogli e lo ha
conseguentemente dichiarato irricevibile. Il ricorso in esame va perciò
respinto.
- A titolo
abbondanziale va osservato che il gravame sarebbe comunque infondato nel
merito. In effetti la decisione querelata, alle cui pertinenti motivazioni si
può rinviare, va condivisa. Le quattro condanne penali subite (l'ultima delle
quali il 20 marzo 2000), i due ammonimenti ed il debito assistenziale contratto
verso lo Stato adempiono infatti i requisiti di cui all'art. 10 cpv. 1
lett. a, b, d LDDS. Non muta tale conclusione il fatto che il ricorrente, nei
mesi di settembre-dicembre 2000, abbia iniziato a rimborsare il debito
contratto e che abbia sottoscritto una dichiarazione nella quale si impegna a
versare fr. 200.-- mensili a questo scopo. Appare infatti evidente che
tale comportamento ha meri fini processuali ed inoltre va tenuto in
considerazione che, di tale passo, egli impiegherebbe ben 15 anni per rifondere
le prestazioni percepite dai propri figli. Considerato inoltre che egli è cittadino
italiano, che la moglie __________ ed i figli __________ ed __________
risiedono in tale nazione e che egli in ogni caso vive da tempo separato
dall'amica __________ e dai figli __________ e __________, un suo rientro in
Italia non appare ostacolato da gravi impedimenti.
La decisione impugnata si rivela pertanto
legittima, adeguata alle circostanze ed ossequiosa del principio della
proporzionalità.
- Il ricorso
va pertanto respinto come pure l'istanza di concessione dell'assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio, siccome l'impugnativa era infondata sin
dall'inizio (art. 30 PAmm). Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza
(art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 10 cpv. 1 ed 11 cpv. 3 LDDS; 16 ODDS;
100 cpv. 1 lett. b OG; 9 e 10a LALPS; cifra 2.3.7. lett. b 1° periodo
Condizioni generali Servizi postali; 1 segg. PAmm, in particolare 11 1.
periodo, 13 cpv. 1 lett. b e 46 cpv. 1 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese di fr. 800.-- sono poste a carico dell'insorgente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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