Reduction of administrative costs after partial appeal success

52.2000.319Altro tribunale23 apr 2001Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Administrative Court of Ticino upheld the appeal solely on costs. It found that the Government had been right to impose costs because the administrative appeal had only been partly successful, but the amount of CHF 800 was excessive in light of the limited work required and the lack of factual or legal complexity. The cost order was therefore reduced to CHF 400 and charged to the appellant. The court itself imposed no fees or costs.

Massima Omnilex

Art. 28 PAmm; administrative costs in appeal proceedings: justice fees must be allocated to the losing party and fixed in proportion to the cost burden and the principle of equivalence. Even where a party is only partially successful, the amount may not exceed what is justified by the factual and legal complexity of the case and the work actually caused. A manifestly excessive cost order may be reduced by the reviewing court (consid. 3).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2000.319

Data decisione, Autorità: 23.04.2001, TRAM

Incarto n. 52.2000.00319

Lugano 23 aprile 2001

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 12 dicembre 2000 di


contro

la decisione 5 dicembre 2000, no. 5456, del Consiglio di Stato, che ha evaso ai sensi dei considerandi l'impugnativa dell'insorgente avverso la risoluzione 23 agosto 2000, con la quale il municipio di __________ gli ha ordinato di sospendere i lavori al mappale no. __________ e di presentare una domanda di costruzione in sanatoria per i lavori inerenti la posa di una piscina prefabbricata, limitatamente al dispositivo no. 2 (tassa di giustizia e spese);

viste le risposte:

  • 9 gennaio 2001 del Consiglio di Stato;

  • 11 gennaio 2001 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che nell'estate 1999 il municipio di __________ ha constatato che __________ aveva posato sul fondo no. __________ di sua proprietà una piscina prefabbricata, senza essere in possesso della licenza edilizia;

che con decisione 23 agosto 1999 l'autorità comunale ha ordinato all'insorgente di sospendere i lavori e gli ha assegnato un termine di 30 giorni per inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria;

che contro tale provvedimento l'interessato si è aggravato davanti al Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento; il ricorrente ha sostenuto di aver portato a termine i lavori da tempo e che si opponeva all'ordine di presentare una domanda di costruzione in virtù del principio della parità di trattamento, in quanto un vicino avrebbe pure eretto delle opere, mai autorizzate;

che il 5 dicembre 2000 il Consiglio di Stato ha evaso ai sensi dei considerandi - in realtà ha parzialmente accolto - il gravame; mentre l'ordine di sospensione dei lavori è stato ritenuto privo di portata pratica, il Governo ha confermato l'ingiunzione di presentare la domanda di costruzione in sanatoria, respingendo le giustificazioni addotte dall'insorgente al proposito; quest'ultimo è stato condannato al pagamento di un importo di fr. 800.-- per tassa di giustizia e spese;

che con impugnativa 12 dicembre 2000 __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo contro il dispositivo no. 2 della risoluzione governativa, chiedendo una riduzione della tassa di giustizia e delle spese poste a suo carico;

che in sostanza il ricorrente ha ribadito le censure esposte in precedenza;

che il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ hanno sollecitato la reiezione del ricorso, riconfermandosi nelle conclusioni contenute nelle rispettive decisioni;

considerato, in diritto

che il ricorso è ricevibile in ordine dal momento che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 21 cpv. 1 LE), la legittimazione attiva del ricorrente certa (art. 21 cpv. 2 LE e 43 PAmm) ed il gravame tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm);

che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);

che giusta l'art. 28 PAmm l'autorità amministrativa può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia variante da fr. 10.-- a fr. 10'000.-- a seconda della natura pecuniaria o non del procedimento amministrativo;

che la tassa di giustizia, commisurata in base ai principi della copertura dei costi e dell'equivalenza, va posta a carico della parte soccombente;

che soccombente è il ricorrente che presenta un'impugnativa totalmente o parzialmente infondata oppure il resistente che si oppone a torto ad un'impugnativa fondata;

che nell'evenienza concreta il ricorso presentato da __________ è stato soltanto parzialmente accolto dal Consiglio di Stato; visto l'esito del gravame, la sua condanna al pagamento di una tassa di giustizia risulta conforme al diritto;

che dal profilo fattuale la pratica ha potuto essere evasa dall'Esecutivo cantonale sulla base degli atti componenti l'incarto, senza istruttoria;

che neppure dal lato giuridico la causa presentava particolari difficoltà; le censure addotte dal ricorrente (cfr. pag. 2, 3. paragrafo) hanno potuto essere respinte con breve motivazione;

che sulla scorta di tali considerazioni, l'imposizione di fr. 800.-- per tassa di giustizia e spese appare eccessiva per rapporto al dispendio lavorativo causato ed alla prassi del Consiglio di Stato; pertanto il dispositivo no. 2 della risoluzione impugnata dev'essere modificato nel senso che la tassa di giustizia e le spese sono fissate in fr. 400.-- e poste a carico dell'insorgente;

che il Tribunale cantonale amministrativo rinuncia a prelevare una tassa di giudizio (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 10, 18, 28 e 46 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza il dispositivo no. 2 della decisione 5 dicembre 2000, no. 5456, del Consiglio di Stato è modificato nel senso che la tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 400.-- sono poste a carico di __________.

  1. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

  2. Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

administrative costsequivalence principlepartial successbuilding permitcost reduction

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the CHF 800 justice fee and costs imposed by the Government were excessive and had to be reduced.

Decisione estratta

Yes. Given the partial success of the prior appeal, the limited factual and legal complexity, and the administrative practice, the amount was excessive and had to be reduced to CHF 400.

Motivazione estratta

Costs were payable by the unsuccessful party, but the case had been handled on the file without investigation and raised no particular legal difficulty. In view of the partial success and the work involved, CHF 800 was disproportionate.

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