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Numero d'incarto:
52.2000.309
Data decisione, Autorità:
19.07.2001, TRAM
Incarto n.
52.2000.00309
Lugano
19 luglio
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Efrem Beretta quest'ultimo in sostituzione del giudice
Stefano Bernasconi, impedito
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 5 dicembre 2000 di
__________ e __________
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 14 novembre 2000 del Consiglio di Stato
(n. 5005) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la
decisione 25 agosto 2000 con cui il municipio di __________ ha ordinato loro
di eliminare gli avvolgibili (rolladen) applicati in contrasto con il
permesso ricevuto alle finestre della loro casa d'abitazione;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che l'11
gennaio 2000 il municipio di __________ ha rilasciato ai ricorrenti __________
e __________ il permesso di costruire una casa d'abitazione monofamiliare nella
zona del nucleo e delle aree collaterali (part. n. __________ RF);
che la relazione tecnica allegata alla
domanda di costruzione specificava che le finestre sarebbero state munite di
chiusure ad ante (gelosie);
che, scostandosi da questa indicazione, i
ricorrenti hanno applicato alle finestre chiusure avvolgibili (rolladen);
che, esperito un sopralluogo in
contraddittorio e sentite le giustificazioni dei ricorrenti, il 25 agosto 2000
il municipio ha ordinato l'eliminazione dei rolladen, in quanto posati
abusivamente, in palese contrasto con l'esplicito divieto sancito dall'art. 49
NAPR;
che con giudizio 14 novembre 2000 il
Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa
contro di esso inoltrata da __________ e __________;
che il Consiglio di Stato ha in particolare
respinto le eccezioni sollevate dai ricorrenti con riferimento ai principi di
proporzionalità e di parità di trattamento;
che contro il predetto giudizio governativo
i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo che sia annullato assieme al controverso ordine di ripristino;
che, rilevata la posizione discosta dal
nucleo della loro abitazione, il costo dell'intervento di ripristino (fr.
51'914.-) e le spese già sostenute per l'acquisto degli avvolgibili posati (ca.
fr. 12'000.-) e l'esistenza, nella zona del nucleo, di numerose costruzioni munite
di rolladen - fra cui la casa comunale - i ricorrenti ripropongono in questa
sede le eccezioni sollevate invano in prima istanza con riferimento ai principi
di proporzionalità e di uguaglianza;
che all'accoglimento del ricorso si
oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, ed il municipio
di __________, che contesta succintamente le tesi dei ricorrenti, con argomenti
che verranno discussi qui appresso;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dagli art. 21 e 45
LE;
che la legittimazione attiva dei ricorrenti,
direttamente e personalmente toccati dall'ordine censurato, è certa;
che il ricorso, tempestivo, è dunque
ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza assumere le prove chieste dai ricorrenti (art. 18 PAmm); la
situazione dei luoghi, dell'oggetto della contestazione e degli altri edifici
ai quali i ricorrenti fanno riferimento emerge chiaramente dalla documentazione
che hanno prodotto in prima istanza; il sopralluogo richiesto non appare
pertanto atto a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti
rilevanti per il giudizio;
che superflui, per i motivi che verranno
esposti più avanti, appaiono pure la perizia sul costo dell'intervento di
ripristino ed il richiamo delle licenze edilizie relative agli edifici con i
quali i ricorrenti confrontano la loro situazione;
che, giusta l'art. 43 LE, il municipio
ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite senza permesso in
contrasto insanabile con il diritto edilizio materialmente applicabile;
che la demolizione e la rettifica delle
opere abusive costituiscono il mezzo conferito dalla legge all'autorità per
ristabilire un situazione conforme al diritto;
che l'art. 49 NAPR di __________ nella zona
del nucleo e delle aree collaterali vieta esplicitamente le chiusure delle
finestre "con rolladen e simili";
che i ricorrenti, giustamente, non
contestano di aver violato tale disposizione;
che le premesse per l'adozione di un
provvedimento di ripristino sono quindi date;
che l'art. 43 LE riserva tuttavia il
principio di proporzionalità, escludendo l'adozione di misure di ripristino nei
casi in cui le difformità siano minime e senza rilevanza per l'interesse pubblico;
che il principio di proporzionalità può
essere invocato anche da parte del costruttore in mala fede; questi deve
tuttavia attendersi che l'autorità attribuisca una maggiore importanza al
principio della parità di trattamento ed all'esigenza di ristabilire una situazione
conforme al diritto materiale (Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 43 LE n.
1297);
che il principio di proporzionalità esige
che il mezzo utilizzato sia idoneo a raggiungere lo scopo perseguito e che
sussista un rapporto ragionevole tra il risultato auspicato e le restrizioni
applicate;
che nell'evenienza concreta il divieto di
applicare rolladen alle finestre delle costruzioni della zona del nucleo,
sancito dall'art. 49 NAPR, persegue finalità estetiche sorrette da un chiaro
interesse pubblico;
che i ricorrenti hanno infranto la legge
intenzionalmente; non pretendono e non potrebbero invero nemmeno sostenere di essersi
scostati in buona fede dal permesso ricevuto;
che il ripristino di una situazione conforme
all'art. 49 NAPR può essere attuato soltanto rimuovendo gli avvolgibili posati
abusivamente: l'ordine di rimozione dei serramenti posati abusivamente
costituisce l'unico mezzo atto a conseguire lo scopo d'interesse pubblico
perseguito dalla norma violata;
che, da questo profilo, l'ordine non
disattende di certo il principio di proporzionalità: la semplice rimozione
degli avvolgibili, lasciando in loco i contenitori immurati, costituisce un
provvedimento che può essere attuato facilmente e con poca spesa, non
occorrendo, a tal fine, intervenire sulla muratura dell'edificio;
che entro questi limiti l'ordine censurato
appare senz'altro conforme al diritto;
che il principio della parità di trattamento
nell'illegalità può essere invocato con successo soltanto quando viene
dimostrata l'esistenza di una prassi illegale, che non lede interessi preponderanti,
dalla quale l'autorità non intende scostarsi (Scolari, Diritto amministrativo,
vol. I, n. 122 e rimandi);
che, nell'evenienza concreta, la semplice
presenza nella zona del nucleo di edifici con finestre munite di avvolgibili
non costituisce una circostanza atta a dimostrare l'esistenza di una prassi
lesiva del divieto sancito dall'art. 49 NAPR;
che, stando alle indicazioni del municipio,
la posa di rolladen sulle finestre di questi edifici risale in effetti ad epoca
anteriore all'entrata in vigore del divieto in esame;
che, comunque, anche se fossero state
rilasciate licenze in contrasto con tale divieto, non sarebbe per nulla
dimostrata l'esistenza di una prassi difforme dalla quale l'autorità non
intende scostarsi;
che, stando così le cose, il ricorso va
senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia segue la
soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 43, 45 LE; 49 NAPR di __________;
3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 600.- è a carico dei ricorrenti in solido.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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