AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2000.305
Data decisione, Autorità:
05.03.2001, TRAM
Incarto n.
52.2000.00305
Lugano
5 marzo 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Ursula Züblin, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 4 dicembre 2000 di
contro
la decisione 21 novembre 2000, n. 5180, del
Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa interposta dall'insorgente
avverso la risoluzione 25 ottobre 2000 con la quale il Dipartimento delle
istituzioni, Sezione della circolazione, gli ha revocato la licenza allievo
conducente categoria B a tempo indeterminato;
vista la risposta 13 dicembre
2000 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con
decisione 26 febbraio 1981 le autorità del Cantone Zurigo hanno revocato a
__________ la licenza di allievo conducente della categoria B a tempo
indeterminato, per aver circolato in stato di ebrietà, senza licenza di
condurre e con veicolo sottratto a scopo d'uso. Il 10 ottobre 1991 egli ha
riottenuto la licenza di allievo conducente della categoria B.
B. a) Il 2
settembre 1999 la Sezione della circolazione ha revocato a __________ la
licenza di allievo conducente della categoria B a titolo preventivo e
cautelativo ed a tempo indeterminato, in considerazione di importanti indizi
sulla sua dedizione al bere, rispettivamente del suo rifiuto a sottoporsi ad
una perizia presso il STCA. L'autorità dipartimentale ha inoltre precisato che
un eventuale riesame sarebbe stato concesso soltanto sulla base del rapporto
peritale STCA richiesto. Tale risoluzione è stata resa dopo che __________ è
stato nuovamente colto a circolare in stato di ebrietà in tre occasioni,
segnatamente il 31 maggio 1999, 17 giugno 1999 ed il 21 luglio 1999 (cfr.
decreto d'accusa 6 settembre 1999 n. 779/1999, cresciuto in giudicato). In tali
frangenti egli è rimasto coinvolto in incidenti della circolazione e sottoposto
al controllo dell'alcoolemia che ha rivelato la presenza nel sangue di una concentrazione
alcolica nell'ordine di 1,55 per mille, 2,27 - 2,77 per mille e 2,01 - 2,48 per
mille (cfr. rapporti di polizia 7 giugno 1999, 21 giugno 1999 e 26 luglio
1999).
b) Il 25
ottobre 2000 la Sezione della circolazione, preso atto del rapporto peritale 19
ottobre 2000 allestito dal lic. phil. __________ di Ingrado centro cura
alcoolismo, nonché dei certificati medici dei dr. med. __________ e __________,
ha risolto di revocare a __________ la licenza di allievo conducente della
categoria B a tempo indeterminato, disponendo altresì di non concedere alcun
riesame prima del mese di ottobre 2002. L'autorità dipartimentale ha inoltre
subordinato la riammissione alla guida al superamento di un esame psicotecnico,
nonché alla presentazione della seguente documentazione:
un certificato medico ed un rapporto di Ingrado
Centro cura alcoolismo, attestanti, dopo un periodo di controllo di almeno 12
mesi, l'avvenuta disintossicazione e la scomparsa di qualsivoglia dipendenza
psicofisica da bevande alcooliche;
un certificato medico psichiatrico attestante
l'idoneità alla guida;
un certificato medico neurologico comprovante la
compatibilità dell'assunzione di antiepilettici con la guida sicura di veicoli
a motore.
La risoluzione è stata resa ai sensi degli
art. 14 cpv. 2 lett. b, c e d, 16 cpv. 1 e 17 cpv. 1bis e 3 LCStr.
C. Con
decisione 21 novembre 2000 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso
inoltrato da __________ contro la suddetta risoluzione dipartimentale,
disponendo nel contempo di non concedere nessun riesame prima del mese di
novembre del 2001. In particolare, l'Esecutivo cantonale, si è fondato sul
rapporto peritale 19 ottobre 2000, dal quale risulta la presenza di un consumo
alcolico smodato ed abituale, nonché un atteggiamento da parte del peritando di
eccessiva e resistente sottovalutazione degli eccessi alcoolici.
D. __________
insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo postulando
l'annullamento della revoca. Egli non contesta i fatti, limitandosi ad invocare
la propria necessità professionale di disporre della licenza di condurre di
allievo conducente della categoria B.
E. Il
Consiglio di Stato propone, per contro, di respingere il ricorso e di
confermare la decisione impugnata.
Considerato, in
diritto
- 1.1 La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2
LALCStr.
La legittimazione attiva della ricorrente,
siccome direttamente toccata dal provvedimento impugnato, è pacifica ai sensi
dell'art. 43 PAmm.
Il ricorso, tempestivo, è perciò ricevibile
in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
1.2. Trattandosi di una revoca a scopo di
sicurezza il potere cognitivo di questo Tribunale si limita alla verifica di
una eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento ad un apprezzamento
erroneo di un fatto e ad eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), e
alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è
stato esatto e completo (art. 62 PAmm).
- La licenza
di allievo conducente è un permesso di polizia che autorizza alla guida di
veicoli a motore ai fini del conseguimento della licenza di condurre. Essa può
essere rilasciata soltanto se, tra le altre cose, il richiedente non è affetto
da malattie o infermità fisiche o psichiche che gli impediscono di condurre con
sicurezza un veicolo a motore, non è dedito al bere o ad altre forme di
tossicomania che possono diminuire l'idoneità alla guida, rispettivamente dà
garanzia, quale conducente, per il suo comportamento precedente, di osservare
le prescrizioni e di avere riguardo per i terzi (art.14 cpv. 2 lett. b, c e d
LCStr). Le licenze e i permessi devono essere revocati se è accertato che le
condizioni legali stabilite per il loro rilascio non sono mai state o non sono
più adempiute; essi possono essere revocati se non sono state osservate le
limitazioni o gli obblighi, ai quali il rilascio era stato subordinato nel caso
particolare (art. 16 cpv. 1 LCStr).
L'art. 17 cpv. 1 bis LCStr prevede che la
licenza di allievo conducente è revocata per una durata indeterminata se il
conducente non è idoneo a guidare un veicolo a motore a causa d'alcolismo o
altre forme di tossicomania. La revoca comporta un periodo di prova di almeno
un anno.
-
Dalla
perizia 19 ottobre 2000 del lic. phil. __________, nonché dai certificati
medici 11 e 16 ottobre 2000 del dr. med. __________ e del dr. med. __________,
risulta che l'insorgente presenta una dedizione al bere, associata ad una
problematica comiziale e caratteriale, che lo rende inidoneo a condurre con sicurezza
veicoli a motore. In particolare egli presenta una problematica etilistica
inveterata che ha richiesto ben 17 ricoveri dal 1989 al 1999 presso la Clinica
psichiatrica cantonale di Mendrisio, nonché una personalità tendente a
sottovalutare la pericolosità degli eccessi alcoolici per la guida, nonché una
tendenza a subordinare gli interessi della circolazione stradale ed il rispetto
delle relative norme ai propri bisogni immediati. Emerge inoltre che l'insorgente
presenta scarsa capacità di controllo pulsionale e impulsivo con una forte
carica di aggressività eterodiretta e che l'abuso di bevande alcooliche ne ha
aumentato la sopportazione diminuendone proporzionalmente la problematizzazione,
nonostante la sua epilessia, chiaramente associata agli abusi alcoolici. In
sostanza, anche ammettendo che effettivamente il consumo di bevande alcooliche
sia attualmente sospeso, così come asserito dal ricorrente (cfr. rapporto
peritale p. 3), non è possibile sostenere che quest'ultimo abbia raggiunto la
consapevolezza psicologica dei danni che può provocare il consumo d'alcool, e
quindi escludere che egli non incorra nuovamente in infrazioni alla LCStr
circolando in stato alterato. Vanno inoltre tenuti in considerazione le sue
problematiche caratteriali ed i suoi precedenti. Da quanto esposto discende che
__________ non offre alcuna garanzia dal punto di vista della sicurezza qualora
dovesse essere riammesso alla guida. Ne deriva che il provvedimento di revoca a
tempo indeterminato adottato dalla Sezione della circolazione deve essere
confermato, essendo date le condizioni menzionate ai combinati art. 14 cpv. 2
lett. b, c, d, 16 cpv. 1 e 17 cpv. 1 bis LCStr.
-
In
concreto, __________, si limita a sottolineare che la privazione della licenza
di allievo conducente della categoria B lo pregiudicherebbe nell'esercizio
della sua attività professionale.
La necessità di disporre della licenza di
condurre può essere esaminata soltanto nell'ambito di una revoca a scopo di ammonimento
(art. 33 cpv. 2 OAC). Non viene per contro tenuta in considerazione quando è
stata pronunciata una revoca a scopo di sicurezza dove si deve statuire
essenzialmente circa l'idoneità o meno di una persona alla guida di veicoli
(art. 33 cpv. 1 OAC; Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, tesi
Friborgo, 1982, pag. 195).
La questione, indipendentemente dalla
verifica se sussista veramente una necessità a disporre della licenza di
condurre, non può dunque nemmeno essere presa in considerazione in questo
contesto.
- In virtù
di quanto precede, il ricorso deve quindi essere respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 2 lett. b, c, d, 16 cpv. 1 e 3
lett. b, 17 cpv. 1 bis LCStr; 9 e 33 cpv. 1 OAC; 10 cpv. 2 LALCStr, 1 ss. PAmm
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese di complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
amministrativo federale di Losanna nel termine di 30 giorni.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster