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Numero d'incarto:
52.2000.292
Data decisione, Autorità:
02.01.2001, TRAM
Incarto n.
52.2000.00292
Lugano
2 gennaio
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 13 novembre 2000 di
rappr. da: ing. __________
contro
la decisione 25 ottobre 2000, no. 4690, del
Consiglio di Stato, che ha dichiarato irricevibile l'impugnativa del ricorrente
avverso lo scritto 30 agosto 2000, con il quale il municipio di __________
gli ha ordinato di sgomberare i materiali ed i macchinari depositati
abusivamente ai mappali n. __________, __________ e __________ di sua proprietà;
viste le risposte:
-
23 novembre 2000 del
municipio di __________;
-
28 novembre 2000 di
__________ e __________;
-
29 novembre 2000 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che
__________ ha trasformato il bocciodromo sito sui propri mappali n. __________,
__________ (zona edificabile) e __________ (zona agricola) in deposito di
macchinari e materiali dell'impresa di costruzione __________, senza la
necessaria autorizzazione;
che il 13 gennaio 1999 il municipio di
__________ ha negato al ricorrente il rilascio della licenza edilizia in
sanatoria; la decisione non è stata contestata;
che il 22 (o 26) settembre 1999 l'esecutivo
comunale ha ordinato all'insorgente di demolire il magazzino-bocciodromo entro
30 giorni;
che con decisione 22 marzo 2000 il Consiglio
di Stato ha parzialmente accolto il gravame presentato da __________ e riformato
l'ordine impartitogli nel senso di ripristinare l'uso della costruzione alla
destinazione orginariamente autorizzata (bocciodromo) mediante lo sgombero dei
macchinari e dei materiali depositati entro un termine di 30 giorni dalla
crescita in giudicato del giudizio; anche questa pronuncia non è stata
impugnata;
che il 30 agosto 2000 il municipio di
__________ ha riformulato l'ordine impartito dal Governo con la comminatoria
dell'esecuzione d'ufficio e della pena prevista all'art. 292 CP;
che il 25 ottobre 2000 il Consiglio di Stato
ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato dall'insorgente avverso
l'ordine municipale, in quanto non configura una nuova decisione, bensì un atto
confermativo dell'ordine impartito con pronuncia 22 marzo 2000 dal Governo;
che avverso tale pronuncia __________ si
aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo di
annullare la pronuncia governativa e di autorizzare che sull'area in questione
sia installato un deposito; postula inoltre che questa corte inviti il
municipio di __________ a rivedere il PR, precisando quali attività artigianali
possono essere ammesse nell'area edificabile;
che il Consiglio di Stato chiede la
reiezione del gravame, riconfermandosi nelle conclusioni contenute nel giudizio
impugnato; ad identica soluzione giungono il municipio di __________ e gli
opponenti __________ con delle osservazioni, che verranno, se del caso, riprese
nel seguito;
considerato, in
diritto
che prima di entrare nel merito di
un'impugnativa l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza;
che il ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo è dato soltanto nei casi previsti dalla legge, ovvero secondo il
sistema enumerativo e non per clausola generale;
che il ricorso a questa corte è di principio
dato solo contro risoluzioni del Consiglio di Stato, di dipartimenti o di
commissioni speciali (art. 60 cpv. 1 PAmm);
che la richiesta formulata dall'insorgente
d'invitare il municipio di __________ a rivedere il PR, definendo le attività
artigianali ammesse nella zona edificabile, va pertanto dichiarata irricevibile,
difettando a questa corte la competenza a dirimere simili questioni;
che per
quanto concerne le ulteriori richieste da lui formulate la competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dall'art. 21 cpv. 1 LE; il ricorso,
tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona legittimata a
ricorrere (art. 21 cpv. 2 LE) è dunque ricevibile in ordine e può
essere giudicato sulla base degli atti (art. 18 PAmm);
che per principio possono formare oggetto di
ricorso soltanto le decisioni, ovvero i provvedimenti adottati dall'autorità
iure imperii, in casi concreti ed individuali, per costituire, modificare o
sopprimere diritti od obblighi degli amministrati fondati sul diritto pubblico
o per accertarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione (cfr. art. 55 cpv. 1
PAmm; RDAT II-1994, n. 8 e 16; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, Lugano 1997, n. 4 ad art. 1 PAmm; A. Scolari, Diritto amministrativo,
vol. 1, Bellinzona/Cadenazzo 1988, n. 200);
che la decisione 22 marzo 2000 con la quale
il Consiglio di Stato ha ordinato al ricorrente di ripristinare l'uso della
costruzione in oggetto alla destinazione orginariamente autorizzata (bocciodromo),
non è stata impugnata e pertanto è cresciuta in giudicato; l'insorgente non può
dunque più rimetterne in discussione il contenuto;
che sebbene l'ordine avrebbe dovuto essere
eseguito entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della risoluzione, il
ricorrente non vi ha dato seguito;
che con lo scritto 30 agosto 2000 il
municipio di __________ si è limitato ad assegnare all'insorgente una nuova
scadenza per procedere a quanto richiestogli; l'atto costituiva quindi una semplice
diffida non impugnabile;
che a giusta ragione il Consiglio di Stato
ha dichiarato irricevibile il gravame inoltratogli dal ricorrente;
che stando così le cose il presente ricorso
va respinto con seguito di tassa di giustizia e spese (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 1 segg. PAmm, in particolare 55
e 60 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Per quanto
ricevibile, il ricorso è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese di complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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