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Numero d'incarto:
52.2000.277
Data decisione, Autorità:
14.12.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00277
Lugano
14 dicembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 27 ottobre 2000 del
Comune di __________
contro
la decisione 10 ottobre 2000 del Consiglio di Stato
(no. 4359) che annulla la decisione 11 luglio 2000 con cui il municipio ha
disdetto il rapporto d'impiego di __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a. Il
resistente __________, nato nel __________, è stato assunto nel 1989 dal comune
di __________ quale operaio generico. Il 7 maggio 1991 è stato formalmente
nominato. A partire dal 1. gennaio 1992 è diventato autista di veicoli pesanti,
funzione che ha continuato ad esplicare anche in seguito.
Tra il 1990 e la fine di agosto del 1996
__________ è rimasto assente per un totale di 320 giorni lavorativi in seguito
a malattia od infortunio. Le qualifiche annuali erano mediocri. In occasione
delle nomine generali del 1996 è stato comunque tacitamente confermato in
carica.
b. Nel 1997 le assenze per malattia ed
infortunio sono state di soli 3 giorni. Nelle qualifiche gli è stata assegnata
la nota 3, su un massimo di 5, che viene definita dalla scala con il predicato
"corrisponde alle aspettative medie". Alla fine di
quell'anno il resistente è stato comunque promosso alla classe di stipendio superiore
(classe 9 con 5 aumenti).
Nel 1998 __________ è stato assente 16
giorni per malattia e 17 per infortunio. La qualifica di quell'anno, allestita
da un altro superiore, è risultata inferiore (media < 2.5). Alle voci "rendimento
qualitativo", "rendimento quantitativo", "rispetto delle
norme generali di lavoro" e "possibilità d'impiego"
gli è stata attribuita soltanto la nota 2, definita con il predicato "corrisponde
quasi alle aspettative medie".
c. Il 15 giugno 1999 il municipio ha
prospettato al resistente di non confermarlo in carica alla scadenza del
periodo di nomina a causa delle ripetute e prolungate assenze e per scarso rendimento.
In caso di miglioramento delle prestazioni l'autorità comunale ha comunque
ipotizzato di mantenerlo al suo servizio con lo statuto d'incaricato. Le
assenze di quell'anno sono state di 16 giorni per malattia e 16 per infortunio.
La qualifica è sensibilmente migliorata (nota 3 a tutte le voci, salvo 2 alla
voce "possibilità d'impiego").
Nel primo semestre di quest'anno il
resistente ha collezionato dodici assenze: due di un giorno e le altre soltanto
di poche ore.
B. Dando
seguito allo scritto del 15 giugno 1999, l'11 luglio 2000 il municipio ha notificato
a __________ la disdetta del rapporto d'impiego per la fine del successivo mese
di ottobre. A sostegno del provvedimento l'autorità comunale si è limitata a citare
i motivi esposti in quello scritto, nel quale aveva rilevato che il resistente "in
questi ultimi anni ha collezionato poco meno di 40 certificati medici,
accumulando oltre 370 giorni di assenza dal lavoro", che "la
sua giovane età lascia presupporre che la situazione diverrà insostenibile con
il passare degli anni" e che "quando non è assente, fornisce
una prestazione molto incostante e mediamente insufficiente".
Con decisione separata di egual data, il
municipio ha comunque conferito al resistente un incarico a tempo
indeterminato, disdicibile con preavviso di un mese, a far tempo dal 1.
novembre 2000.
C. Con
giudizio 10 ottobre 2000 il Consiglio di Stato ha annullato la decisione di mancata
conferma, accogliendo il ricorso contro di essa inoltrato da __________.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che
l'istituto della mancata conferma non potesse essere utilizzato per declassare
il rapporto d'impiego del dipendente, trasformando la nomina in incarico.
D. Contro il
predetto giudizio governativo, il comune soccombente si aggrava davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della decisione
municipale annullata.
Rievocati i fatti salienti, l'insorgente
rileva che il motivo principale della disdetta è da ricercare nelle prolungate
e ripetute assenze dal lavoro, alle quali si accompagnerebbero prestazioni
lavorative incostanti e spesso insufficienti. L'interesse generale ad
un'amministrazione efficiente prevarrebbe su quello del ricorrente alla conservazione
del posto. A suo avviso, la continuazione del rapporto d'impiego non sarebbe
ragionevolmente esigibile. La successiva attribuzione di un incarico
risponderebbe unicamente alla necessità di mitigare le conseguenze derivanti
dal licenziamento.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che postula la conferma del
giudizio impugnato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il
resistente __________, che contesta in dettaglio le tesi del ricorrente con
argomenti che saranno discussi qui appresso.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 208 LOC.
La legittimazione attiva del comune insorgente è certa (art. 209 lett. b LOC).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- I
dipendenti comunali sono di principio nominati ogni quadriennio, ovvero a tempo
determinato, con scadenza generale del rapporto d'impiego sei mesi dopo le elezioni
comunali (art. 125 e 127 LOC). Resta riservato il caso in cui il comune si sia
avvalso della facoltà di deroga concessagli dall'art. 135 cpv. 3 LOC per
regolare il rapporto d'impiego dei dipendenti comunali secondo le disposizioni
della LOrd, che ha abrogato il cosiddetto periodo amministrativo, per passare
al sistema della nomina a tempo indeterminato.
Durante il periodo di nomina, i dipendenti
fruiscono di una notevole garanzia di stabilità del rapporto d'impiego, che di
principio può essere rescisso dall'autorità soltanto per motivi disciplinari o
per decadenza dei presupposti della nomina. Alla scadenza del periodo di
nomina, siffatta garanzia si attenua per contro in misura significativa, sino a
dare al municipio la possibilità di porre termine al rapporto di lavoro anche
per motivi meno importanti. Deve comunque trattarsi di motivi giustificati (art.
127 cpv. 3 LOC). Ciò significa che la mancata conferma alla scadenza del
periodo di nomina deve essere sorretta da un motivo sufficiente, oggettivamente
sostenibile (DTF 99 Ib 99; RDAT 1981 n. 28 e 35; 1985 n. 28). Non deve essere
dato un motivo grave e nemmeno una colpa del dipendente. Come giustamente
adduce il municipio, riallacciandosi alla giurisprudenza del Tribunale federale,
basta che si verifichi una situazione incompatibile con il buon andamente del
servizio, che pregiudichi il compiuto soddisfacimento dell'interesse pubblico e
renda ragionevolmente inesigibile la continuazione del rapporto instaurato fra
le parti.
Pur fruendo di un ampio margine
discrezionale, l'autorità di nomina non può comunque decidere come le pare e
piace, ma è tenuta a rispettare i principi generali del diritto. Censurabili da
parte delle autorità di ricorso sono le decisioni di mancata conferma che
integrano gli estremi di una violazione del diritto, in particolare sotto il
profilo di un esercizio abusivo del potere d'apprezzamento.
- Nell'evenienza
concreta, il municipio ha ritenuto che le ripetute e prolungate assenze del
resistente per malattia od infortunio, abbinate ad un rendimento incostante e
mediamente insufficiente costituissero un valido motivo per rescindere il
rapporto d'impiego. Al fine di mitigare le conseguenze del licenziamento, con separata
decisione, l'ha comunque mantenuto in servizio con lo statuto d'incaricato a
tempo indeterminato. Il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, limitandosi
ad affermare che l'istituto della mancata conferma non è concepito per
trasformare un rapporto di nomina in uno d'incarico. Non ha quindi verificato
se i motivi addotti dal municipio a suffragio della decisione impugnata fossero
atti a giustificarla.
La tesi del Consiglio di Stato non può
essere condivisa. Anche nel diritto pubblico, non è in effetti escluso che, a
determinate condizioni, si giustifichi licenziare un dipendente per modificare
il rapporto d'impiego (cd. Aenderungskündigung). Il fatto che la disdetta sia
data all'unico scopo di modificare le condizioni del rapporto d'impiego non
costituisce un motivo sufficiente per invalidarla. Né dispensa l'autorità di
ricorso dall'obbligo di verificare se siano dati i presupposti del licenziamento.
In concreto, non si può quindi evitare di
verificare se le lunghe e ripetute assenze per infortunio e malattia, alle
quali si è richiamato il municipio, costituiscano, assieme alla mediocre
qualità delle prestazioni lavorative, un valido motivo per giustificare la resiliazione
del rapporto d'impiego.
In linea di massima, non si può negare che
ripetute e prolungate assenze dal lavoro per malattia possano legittimare il
licenziamento ordinario di un pubblico dipendente. In quest'ottica, la LOrd
considera giustificato motivo l'assenza per malattia o infortunio che si
protrae per almeno 18 mesi senza interruzione e le assenze ripetute di
equivalente rilevanza per la loro frequenza (art. cpv. 3 lett. b LOrd). Nei
comuni che non si sono ancora avvalsi della facoltà concessa loro dall'art. 135
cpv. 3 LOC, per passare dal sistema della nomina a tempo determinato a quello a
tempo indeterminato, nulla impedisce di per sé di ravvisare un valido motivo in
assenze di durata inferiore. Non si può tuttavia ammettere, senza violare il
divieto d'arbitrio, che il licenziamento venga giustificato con il richiamo ad
assenze remote, che l'autorità aveva ignorato senza alcuna riserva in occasione
di un precedente rinnovo generale del rapporto d'impiego dei dipendenti
comunali. Evenienza, questa, che si verifica nel caso in esame, nel quale il
municipio pretende di giustificare la disdetta prevalendosi dei lunghi e
ripetuti periodi d'assenza accumulati dal resistente, senza considerare che
questi risalgono in massima parte al precedente quadriennio amministrativo
(1992-1996) e che in occasione dell'ultima conferma in carica non avevano dato
luogo a riserve di sorta. Le poco lusinghiere qualifiche attribuite al
resistente nel 1998 permetterebbero, al limite, di legittimare il provvedimento
in contestazione se fossero state confermate l'anno scorso. Risulta tuttavia
dagli atti che la qualità delle prestazioni lavorative fornite dal resistente
l'anno scorso è migliorata sino a raggiungere il livello che la scala dei
valori definisce con il predicato "corrisponde alle aspettative
medie". Circostanza, questa, che non permette evidentemente di legittimare
una disdetta.
-
Seppur per
motivi diversi da quelli addotti dal Consiglio di Stato il ricorso va quindi
respinto. Ciò non significa che il resistente possa ritenersi definitivamente
al riparo da un licenziamento. Se la qualità delle prestazioni lavorative che
fornirà nel quadriennio in corso dovesse risultare nuovamente scadente o se le
assenze per malattia od infortunio dovessero riprendere nella stessa misura che
ha contrassegnato il periodo 1992-1996, nulla potrà impedire al municipio di
rescindere il rapporto d'impiego in occasione del rinnovo generale delle
cariche del 2004.
-
Dato
l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili
sono invece poste a carico del comune secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 125, 127, 208, 209 LOC; 3, 18, 28, 31,
60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
Il
ricorrente rifonderà fr. 900.- al resistente a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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