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Numero d'incarto:
52.2000.275
Data decisione, Autorità:
02.01.2001, TRAM
Incarto n.
52.2000.00275
Lugano
2 gennaio
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 27 ottobre 2000 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 12 ottobre 2000, no. 204/03.10.00, del
Comune di __________ in materia di scioglimento del rapporto d'impiego;
vista la risposta 27 novembre
2000 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che nel
1996 __________ è stato incaricato dal municipio di __________ quale docente di
scuola elementare per l'anno scolastico 1996-1997;
che con risoluzione 21 luglio 1997 gli è
stata conferita la nomina;
che a causa di lamentele di alcuni genitori
in merito a difficoltà del docente nella conduzione della classe e nella
gestione di singoli allievi, su proposta dell'ispettore il 22 luglio 1998 il
municipio di __________ ha prolungato al ricorrente il periodo di prova di un
anno, ossia fino al 31 agosto 1999;
che la situazione di disagio si è aggravata
nel corso dell'anno scolastico 1998-1999;
che dall'inizio di dicembre 1999 __________
ha dovuto sospendere l'attività causa malattia;
che il 18 luglio 2000 l'esecutivo comunale
ha comunicato al docente di essere intenzionato a disdire il rapporto d'impiego
conformemente all'art. 60 lett. c LORD;
che con risoluzione 3 ottobre 2000 il
municipio ha concretizzato tale intenzione, indicando che contro la stessa era
dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo;
che contro tale decisione __________ insorge
ora davanti a questa corte, chiedendone l'annullamento; delle argomentazioni
addotte si dirà all'occorrenza;
che all'accoglimento dell'impugnativa si è
opposto il municipio di __________, con delle motivazioni che verranno esposte,
se del caso, in seguito;
che con scritto 12 dicembre 2000
l'insorgente ha chiesto di poter replicare giusta l'art. 49 cpv. 3 PAmm;
considerato, in
diritto
che prima
di entrare nel merito di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza
(art. 3 PAmm);
che, notoriamente, la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è fissata secondo il sistema enumerativo e
non per clausola generale;
che il ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo è quindi dato soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 60
PAmm);
che il rapporto d'impiego dei docenti
comunali è retto dalla LOrd (art. 1 LOrd);
che giusta l'art. 65 LOrd, contro le
decisioni dei municipi è dato ricorso al Consiglio di Stato;
che le decisioni rese dal Consiglio di Stato
in applicazione della LOrd sono definitive, riservate le disposizioni degli
art. 67 e 68 della medesima legge (cfr. art. 66 cpv. 2 LOrd);
che l'art. 67 cpv. 1 LOrd dispone che il
dipendente ha diritto di ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo:
-
contro le decisioni di sospensione dall'impiego in caso d'inchiesta
(art. 38 LOrd);
-
contro le sanzioni disciplinari più gravi della multa inflittegli
dall'autorità (art. 32 cpv. 1 lett. c-f LOrd);
-
contro le decisioni di disdetta del rapporto d'impiego (art. 60
LOrd);
che l'art. 67 cpv. 1 LOrd si limita ad
indicare le decisioni deducibili al Tribunale cantonale amministrativo ratione
materiae, adottate in applicazione della LOrd;
che la norma in questione non sovverte
l'ordinamento generale delle competenze sancito dagli art. 65-66 LOrd; non
introduce in particolare la possibilità d'impugnare direttamente davanti al Tribunale
cantonale amministrativo le decisioni rese dai municipi negli ambiti summenzionati;
che, contrariamente a quanto si potrebbe
ritenere in base ad un'affrettata lettura della norma suddetta, le decisioni
rese dai municipi in base alla LOrd vanno quindi in ogni caso impugnate davanti
al Consiglio di Stato secondo la regola generale sancita dall'art. 65 LOrd;
che i giudizi resi dal Consiglio di Stato
quale istanza di ricorso sono ulteriormente deducibili davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, se hanno per oggetto un provvedimento enumerato
dall'art. 67 cpv. 1 LOrd;
che il ricorso interposto da __________
contro la disdetta del rapporto d'impiego notificatagli dal municipio di
__________ andava pertanto insinuato al Consiglio di Stato;
che l'errata indicazione dei mezzi
d'impugnazione contenuta nel provvedimento censurato nulla muta a questa
conclusione, ritenuto che la competenza è fissata in modo inderogabile dalla legge;
che il ricorso va pertanto dichiarato
irricevibile e gli atti trasmessi al Consiglio di Stato per evasione;
che data l'erronea indicazione dei mezzi
d'impugnazione si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28
PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 4, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è irricevibile.
§. Gli atti sono trasmessi per competenza al
Consiglio di Stato.
-
Non si
preleva tassa di giustizia.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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