AIUTO
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Numero d'incarto:
52.2000.264
Data decisione, Autorità:
09.01.2001, TRAM
Incarto n.
52.2000.00264
Lugano
9 gennaio
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 9 ottobre 2000 della
rappr. da: __________
contro
la decisione 20 settembre 2000 del Consiglio di
Stato (n. 3956) che annulla la licenza edilizia 13 giugno 2000 rilasciatale
dal municipio di __________ per la ristrutturazione di un rustico situato nel
nucleo di __________ (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
-
25 ottobre 2000 del
Consiglio di Stato;
-
30 ottobre 2000 di
__________;
-
2 novembre 2000 del
municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Ai margini del nucleo di __________ di __________ (part. n.
__________ RF; zona NV) sorge un rustico in disuso, a pianta rettangolare,
suddiviso internamente in due corpi distinti, di analoghe dimensioni. Il corpo
S è coperto da un tetto ad una falda, inclinata da W verso E, con il colmo
posto sul lato W, sull'asse N - S. Il corpo (N) è invece coperto da un tetto ad
una falda che scende da S in direzione N, il cui colmo forma un angolo retto
con quello del tetto del corpo contiguo.
Il 15 novembre 1999 la ricorrente __________
ha notificato al municipio l'intenzione di sostituire il vecchio tetto con una
nuova copertura. Previa pubblicazione ed avviso ai confinanti, il 13 dicembre
1999 l'autorità comunale le ha rilasciato la licenza richiesta.
In sede di esecuzione dei lavori, il colmo
del tetto del corpo S è stato abbassato di m 0.20, mentre il filo di gronda
della relativa falda è stato innalzato di m 0.225. Il colmo del tetto del corpo
N ed il filo di gronda della corrispondente falda sono stati a loro volta
innalzati di m 0.43, rispettivamente di m 0.45.
B. Il 20 dicembre 1999 la ricorrente ha chiesto al municipio il permesso
di ristrutturare l'edificio, allo scopo di ricavarvi due appartamenti duplex.
Il progetto prevedeva la formazione di nuove aperture nelle facciate N, E ed W
e di due lucernari di circa m 1.20 x 0.80 in ognuna delle falde del tetto, che
i piani raffiguravano riportando, in modo implicito, la sopraelevazione
eseguita nel frattempo.
Alla domanda si sono opposti due vicini, fra
cui __________, qui resistente, proprietario dell'edificio contiguo (part. n.
__________ RF), i quali hanno contestato l'innalzamento del tetto e gli ampi
lucernari previsti nelle sue falde, l’ampliamento delle finestre esistenti e la
formazione di nuove aperture.
Il Dipartimento del territorio ha invece
formulato avviso favorevole.
C. Il 31 maggio 2000 il municipio ha deciso di accogliere parzialmente
le opposizioni e di negare altrettanto parzialmente la licenza. L'autorità
comunale ha anzitutto ritenuto che l'innalzamento di parte del tetto fosse in
contrasto con l'art. 34 NAPR. Parimenti contraria a tale norma è stata
considerata la formazione di ampi lucernari, che il municipio ha pertanto
imposto di ridurre a mq 2.5 per falda. La formazione di nuove aperture è invece
stata ritenuta conforme alle disposizioni di PR.
Il 15 giugno 2000 __________ è insorto
contro questa decisione davanti al Consiglio di Stato, chiedendogli di
annullarla per gli stessi motivi che aveva addotto in sede di opposizione.
D. Con
risoluzione del 13 giugno 2000 il municipio ha nel frattempo rilasciato la
licenza richiesta, assoggettandola alle condizioni poste dal preavviso del
Dipartimento del territorio ed a quelle contenute nella decisione sulle
opposizioni che era appena stata impugnata da __________ davanti al Consiglio
di Stato.
La decisione non è stata impugnata.
E. Con
giudizio 20 settembre 2000 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso
inoltrato da __________ contro la decisione 31 maggio 2000 del municipio, che
ha annullato assieme alla licenza edilizia del 13 seguente, rinviando nel
contempo gli atti al municipio affinché si pronunciasse in merito alla
sopraelevazione del tetto, giudicata abusiva.
Dopo aver censurato l’avvio di due distinte
procedure autorizzative riferite ad un unico intervento edilizio, l’Esecutivo
cantonale ha anzitutto ritenuto che gli atti dovessero essere rinviati al municipio
già perché aveva omesso di definire preventivamente le misure da adottare in
relazione all'innalzamento del tetto. Criticata l’evasione della domanda di
costruzione con due distinti provvedimenti, il Consiglio di Stato ha poi ritenuto
che il ricorso inoltrato contro la prima decisione si estendesse anche alla licenza
rilasciata successivamente, che è stata annullata siccome ritenuta lesiva del
divieto di formare squarci nelle falde del tetto e contraria all’obbligo di
rispettare il rapporto tra pieni e vuoti, tipico delle facciate tradizionali.
F. Contro il
predetto giudizio governativo la soccombente si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino
della licenza accordatale dal municipio.
L'insorgente rileva in sostanza che
l'innalzamento del tetto è stato dettato da esigenze tecniche (statica,
isolazione).
G. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il
municipio ed il vicino opponente, contestando le tesi dell'insorgente con argomenti
che verranno semmai ripresi qui appresso.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva dell'insorgente, beneficiaria della licenza annullata, è certa. Il ricorso,
tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La ripetizione del sopralluogo,
auspicata dalla ricorrente, non appare indispensabile, poiché la situazione dei
luoghi e dell’oggetto della contestazione emerge chiaramente dalle tavole processuali.
- 2.1.
Secondo l'art. 10 cpv. 1 LE, il municipio decide sulla domanda e sulle opposizioni
entro 15 giorni dalla scadenza del termine d'opposizione del Dipartimento.
L'autorità comunale deve pronunciarsi sulla
domanda e sulle opposizioni con un'unica decisione (uno actu). Lo si
deduce chiaramente dall'art. 10 cpv. 2 LE, che impone al municipio di motivare la
decisione e di notificarla all'istante, agli opponenti ed al Dipartimento. La
decisione deve statuire compiutamente tanto sulla domanda, quanto sulle
opposizioni, stabilendo con la dovuta precisione, in caso di accoglimento
parziale di quest'ultime, in che misura la licenza è rilasciata. Una decisione
che nega parzialmente la licenza, senza stabilire nel contempo entro quali
limiti quest’ultima è effettivamente rilasciata, non risponde adeguatamente
alle esigenze poste dall’art. 10 LE. I limiti della licenza devono risultare da
un atto positivo e non da una decisione parzialmente negativa sulla domanda di
costruzione o da una decisione di parziale accoglimento delle opposizioni.
2.2. Invece di attenersi alle elementari
regole di procedura appena descritte, nel caso in esame il municipio ha
dapprima adottato una decisione mediante la quale ha parzialmente accolto le opposizioni
ed altrettanto parzialmente negato la licenza.
La decisione, oltre ad essere irrita, era
incompleta, poiché ometteva di stabilire concretamente in che misura la domanda
di costruzione era accolta e la licenza era effettivamente accordata.
A questo difetto, il municipio ha tuttavia
posto rimedio in un secondo tempo, integrando il provvedimento adottato con una
nuova decisione, mediante la quale ha autorizzato formalmente parte delle opere
indicate dalla domanda di costruzione.
Da queste due decisioni emerge in modo
chiaro ed inequivocabile che il municipio non ha autorizzato il modico
innalzamento del tetto (+ m 0.45). Ha per contro autorizzato la formazione
delle nuove aperture previste sulle facciate ed in parte quella dei lucernari
previsti sul tetto, che ha tuttavia imposto di ridurre a mq 2.50 per falda.
Nelle particolari circostanze del caso
concreto, le irregolarità procedurali dianzi illustrate, benché significative,
non impongono l'annullamento delle decisioni del 31 maggio e del 13 giugno
2000, con cui l'autorità comunale ha statuito sulla domanda di costruzione.
Tali provvedimenti, muniti dell’indicazione dei mezzi e dei termini
d’impugnazione, non hanno infatti impedito agli interessati di esercitare
compiutamente i loro diritti di difesa. L'opponente __________ ha invero potuto
contestare la decisione del municipio di autorizzare l'apertura di finestre
sulle facciate e la formazione di lucernari nel tetto, mentre la ricorrente
__________, pur avendone avuto a due riprese la possibilità, non ha impugnato
la decisione del municipio di negare il permesso in sanatoria per il modico
innalzamento del tetto, che aveva attuato nell'ambito dei lavori autorizzati
con licenza del 13 dicembre 1999.
Contrariamente a quanto assume il Consiglio
di Stato, la mancata definizione dei provvedimenti che avrebbero semmai dovuto
essere adottati per ripristinare una situazione conforme al diritto in ordine
all’abusivo innalzamento del tetto non imponeva di annullare la decisione
impugnata. L’attuazione abusiva di questi lavori non impediva invero
all’autorità comunale di negare il permesso in sanatoria. Non potendo d’altro
canto la ricorrente ignorare che il municipio avrebbe potuto ordinarle di abbassare
il tetto, tale circostanza non ostava nemmeno alla concessione della licenza
per le altre opere previste dalla domanda di costruzione. Il diritto
dell’autorità comunale di ordinare le misure di ripristino che avesse ritenuto
più confacenti non ne veniva minimamente limitato.
Ferme queste premesse, resta da verificare
la legittimità della licenza accordata dal municipio alla ricorrente, che il
Consiglio di Stato, a giusta ragione, ha ritenuto impugnata da parte del vicino
qui resistente attraverso il ricorso interposto contro la decisione di rigetto
dell'opposizione.
- 3.1. La
ricorrente contesta il rifiuto del municipio di rilasciare a posteriori il
permesso per l'innalzamento del tetto, che ha attuato nell'ambito dei lavori di
rifacimento autorizzati con licenza del 13 dicembre 1999.
La censura è improponibile, poiché la
__________ non ha impugnato né la decisione 31 maggio 2000 con cui il municipio
accoglieva l'opposizione dei vicini limitatamente a questo intervento, né la
decisione 13 giugno 2000 con cui l'autorità comunale ha autorizzato gli altri
lavori, richiamandosi alla precedente decisione che negava il permesso in
sanatoria per l'innalzamento del tetto.
Ritenuto che il diniego del permesso per
questo lavoro non può essere rimesso in discussione, il municipio dovrà
stabilire con decisione formale, da notificare alle parti con l'indicazione dei
mezzi e dei termini di ricorso, se ordinare misure di ripristino o rinunciarvi
per motivi di proporzionalità come ha prospettato in sede di risposta davanti
al Consiglio di Stato.
3.2. Il Consiglio di Stato ha annullato la
licenza impugnata, ritenendo, fra l'altro, che i lucernari violassero il
divieto di formare squarci nelle falde del tetto, sancito dall'art. 34 lett. a
NAPR di __________. A torto, poiché questo divieto, noto a numerosi ordinamenti
comunali, è essenzialmente volto ad impedire la formazione di fenditure nelle
falde del tetto, destinate soprattutto ad accogliere terrazze incassate. Esso
non vieta di certo la formazione di piccoli lucernari, volti a dare luce al
sottotetto. Né osta alla formazione di piccole aperture, del tutto
insuscettibili, per dimensioni e foggia, di alterare l'aspetto del tetto ed il
suo ordinato inserimento nel quadro paesaggistico.
Autorizzando la formazione di due lucernari
di modeste dimensioni (m 0.60 x 1.00) su ognuna delle due falde del tetto di 45
mq l'una, il municipio non ha certamente abusato della latitudine di giudizio
conferitagli dall'art. 34 NAPR in ordine alla valutazione estetica degli
interventi ammissibili nella zona del nucleo.
Da questo profilo la licenza annullata va
quindi ripristinata.
3.3. Il Consiglio di Stato ha altresì
ritenuto che la licenza violasse il divieto di formare nuove aperture e
l'obbligo di rispettare il rapporto tra pieni e vuoti, tipico delle facciate
tradizionali, sanciti dall'art. 34 NAPR.
Il giudizio governativo non regge alla
critica nemmeno su questo punto.
La norma succitata non vieta affatto la
formazione di nuove aperture. Essa si limita ad imporre il mantenimento od il
ripristino delle caratteristiche delle facciate, tenendo conto nell'ambito
della loro composizione del rapporto tra pieni e vuoti, tipico delle facciate
tradizionali.
Orbene, autorizzando l'apertura sulla
facciata N di due finestre, larghe m 0.80 ed alte m 2.00, di una porta di
uguali dimensioni e di una terza finestra, larga m 1.20 ed alta m 1.00, il
municipio non ha certamente abusato della latitudine di giudizio che la norma
gli riserva in punto alla determinazione del suo contenuto precettivo. La decisione
di considerare tali aperture rispettose delle caratteristiche della facciata e
del rapporto tra vuoti e pieni appare perfettamente sostenibile. Analoghe
considerazioni valgono per le altre aperture, in particolare per quelle, a
forma trapezoidale, previste sotto le falde del tetto sulle facciate E ed W.
Insostenibili sono le deduzioni tratte in proposito dal Consiglio di Stato.
Anche da questo profilo, la decisione
governativa impugnata va quindi annullata, siccome lesiva del diritto.
- In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi parzialmente accolto,
ripristinando, nei limiti della decisione 31 maggio 2000 sulle opposizioni, la
licenza edilizia 13 giugno 2000, che il municipio di __________ ha rilasciato
alla ricorrente.
La tassa di giustizia è suddivisa fra le
parti proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza, ritenuto che il
comune ne va esente.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 34 NAPR di __________; 3, 18,
28, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 20 settembre 2000 del
Consiglio di Stato (n. 3956) è annullata;
1.2. la licenza edilizia 13 giugno 2000
rilasciata dal municipio di __________ alla ricorrente è confermata nei limiti
della decisione 31 maggio 2000;
1.3. gli atti sono rinviati al municipio di
__________ affinché si pronunci in merito all'adozione di eventuali misure di
ripristino.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.- è a carico della ricorrente nella misura di fr. 200.- e
del resistente __________ per il resto.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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