AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2000.259
Data decisione, Autorità:
05.03.2001, TRAM
Incarto n.
52.2000.00259
Lugano
5 marzo 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Ursula Züblin, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 10 ottobre 2000 della
contro
la decisione 5 ottobre 2000 (n. 596/2000) del
Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, Sezione esercizio e
manutenzione, che nega all'insorgente il permesso di posare un'insegna su
proprietà privata a __________;
vista la risposta 6 novembre 2000 del Dipartimento del
territorio, Divisione delle costruzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 7 agosto
2000 __________, ha chiesto alla Divisione delle costruzioni del Dipartimento
del territorio il permesso di esporre, a __________, in Via __________ all'intersezione
con Via __________:
"un pannello non illuminato, avente
dimensioni di cm. 60 X 60, con la dicitura "(logo) __________ (e freccia
indicante la direzione)", da posare sulla parete dello stabile ad
un'altezza di m. 4 dal terreno".
Il municipio di __________ e la polizia
stradale hanno formulato parere negativo, in quanto sull'intersezione in
questione esiste già un segnale ufficiale indicante la zona industriale 7 in
cui è ubicato il deposito __________.
B. Con
decisione 5 ottobre 2000, la Divisione delle costruzioni del Dipartimento del
territorio ha respinto la domanda. L'autorità dipartimentale ha motivato il
proprio diniego affermando sostanzialmente che l'indicatore attuale di zona
industriale è tale da rendere facilmente reperibile il deposito __________ e
che quindi non vi è un'esigenza concreta di posare un'ulteriore insegna. Ha
inoltre evidenziato che l'art. 11 LIns permette all'autorità di vietare
l'esposizione di ulteriori insegne al fine di prevenire un affollamento
eccessivo.
C. Il 6
ottobre 2000 è pervenuta alla Divisione delle costruzioni una seconda istanza
di __________, la quale si differenzia dalla precedente unicamente nella misura
in cui viene richiesta la posa di una tavola recante il logo e la scritta
__________, senza la freccia indicante la direzione.
D. Contro la
risoluzione dipartimentale 5 ottobre 2000 __________ insorge ora dinanzi al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. La ricorrente,
dopo aver precisato che l'insegna richiesta non contiene alcuna freccia di
direzione, evidenzia che dall'indicatore di zona industriale non è possibile
evincere la presenza del proprio deposito. Ciò che renderebbe necessaria la
posa dell'insegna.
E. All'accoglimento
del gravame si oppone la Divisione delle costruzioni con argomenti che verranno
semmai ripresi in diritto.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 17 LIns.
La legittimazione attiva della ricorrente è data dall'art. 43 PAmm. Il ricorso,
tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). La situazione dei luoghi è
sufficientemente nota a questo tribunale ed emerge dalla documentazione
fotografica agli atti.
-
Preliminarmente
occorre osservare che la decisione qui impugnata si riferisce all'istanza 7
agosto 2000, con la __________ ha postulato la posa di un pannello munito di
freccia indicante la direzione.
-
L'art. 11
LIns permette all'autorità cantonale di stabilire un limite massimo all'esposizione
di insegne o di vietare la posa di ulteriori insegne allo scopo di evitare
l'affollamento di impianti pubblicitari su un medesimo edificio o in una
determinata località. La norma in rassegna persegue essenzialmente finalità
d'ordine estetico. Essa concretizza un aspetto particolare della condizione
sancita dall'art. 4 LIns, che impone alle insegne di rispettare le bellezze
naturali, il paesaggio ed il decoro degli edifici. Per negare l'autorizzazione
in base all'art. 11 LIns occorre che le insegne già esposte determinino uno
stato di saturazione tale da alterare i valori ambientali, da turbare gli
equilibri del paesaggio antropico o da pregiudicare il decoro degli edifici. Il
metro di giudizio non è dato dal modo di pensare e di sentire di persone dotate
di particolare sensibilità estetica, ma deve essere ricercato, secondo criteri
oggettivi, nell'opinione espressa da una collettività assai più vasta.
-
Nell'evenienza
concreta, l'autorità cantonale ha fondato la propria decisione di diniego del
permesso per la posa dell'insegna sul fatto che vi è già nella zona un indicatore
di zona industriale. Per conferire ulteriore legittimità al provvedimento ha riprodotto
integralmente l'art. 11 LIns.
I motivi addotti dalla Divisione delle
costruzioni non reggono alla critica.
L'autorizzazione per la posa d'insegne è un
permesso di polizia, mediante il quale l'autorità accerta che l'impianto
pubblicitario è conforme alle disposizioni della LIns, del RLIns e della legislazione
richiamata da questi ordinamenti. Non è una concessione graziosa che l'autorità
è sostanzialmente libera di accordare o di rifiutare. Ora, il fatto che nella
zona vi sia già un indicatore di zona industriale non costituisce un motivo
sufficiente per giustificare il rifiuto di posare la postulata insegna. Nessuna
norma di legge o di regolamento subordina il permesso per la posa di insegne
alla dimostrazione , da parte del richiedente, dell'esistenza di un bisogno di
pubblicità. I presupposti del permesso sono unicamente quelli stabiliti dagli
art. 4 - 12 LIns, che non menzionano affatto il requisito del bisogno. Né la
presenza dell'indicatore di zona industriale nelle immediate vicinanze permette
di ritenere data una situazione di affollamento atta a giustificare il provvedimento
in esame. Per esaminare se si verifichi o meno una situazione di affollamento
occorre tenere conto delle insegne già esposte nel medesimo luogo in cui
verrebbe posato il nuovo pannello. Altre insegne collocate a ragionevole
distanza non entrano in considerazione. Ferme queste premesse e considerato che
l'insegna in questione sarebbe l'unica affissa sullo stabile posto
all'intersezione fra Via __________ e Via __________, si deve negare che il
nuovo pannello determini assieme a quelli già presenti nella zona una
situazione di affollamento tale da giustificare il diniego del permesso. L'estetica
dei luoghi non viene minimamente scalfita. Nemmeno persone dotate di
particolare senso estetico potrebbero ragionevolmente sostenere che la posa del
pannello produca effetti atti ad alterare i valori ambientali del luogo o a
turbare in qualche modo gli equilibri del paesaggio antropico. D'altronde nelle
zone industriali la concessione di autorizzazioni alla posa di insegne è
sottoposta a condizioni meno restrittive che in altre zone (cfr. M. Küng,
Strassenreklamen im Verkehrs und Baurecht, p. 145 n. 1.5.4).
- In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va accolto, annullando la decisione
impugnata e rinviando gli atti al Dipartimento del territorio affinché rilasci
all'insorgente l'autorizzazione richiesta.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di
una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 1 ss. LIns; 1 ss. RLIns; 1 ss. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la risoluzione 5 ottobre 2000 (n.
596/2000), del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Dipartimento del
territorio, Divisione delle costruzioni, affinché rilasci all'insorgente
l'autorizzazione richiesta.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia, né spese.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster