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Numero d'incarto:
52.2000.258
Data decisione, Autorità:
27.04.2001, TRAM
Incarto n.
52.2000.00258
Lugano
27 aprile
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 6 ottobre 2000 di
rappr. da __________
contro
la risoluzione 20 settembre 2000 (n. 3977) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 8 agosto 2000 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca del permesso
di dimora;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
cittadino dominicano __________ si è sposato l'__________ nel suo Paese d'origine
con __________, di nazionalità elvetica. Dal matrimonio non sono nati figli. Il
19 gennaio 2000, il ricorrente è stato autorizzato ad entrare in Svizzera per
vivere insieme alla moglie, ottenendo un permesso di dimora annuale valido fino
al 18 gennaio 2001. Nel maggio 2000, l'insorgente si è trasferito a __________
presso __________, cittadina italiana titolare di un permesso di domicilio. Nel
contempo, i coniugi __________ hanno sottoscritto una convenzione per regolare
le conseguenze accessorie del divorzio che intendevano chiedere presso la
Pretura di Locarno-Campagna.
B. L'8 agosto
2000 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle
istituzioni ha respinto l'istanza presentata il 5 maggio precedente da
__________ volta ad ottenere la modifica dei dati relativi all'indirizzo nel
permesso di dimora e inizio di attività, fissandogli un termine con scadenza al
30 settembre 2000 per lasciare il territorio cantonale. L'autorità ha in
sostanza ritenuto che lo scopo per il quale il permesso di dimora annuale era
stato concesso (ricongiungimento famigliare) era venuto a mancare, in quanto l'interessato
stava divorziando e viveva con un'altra donna. La decisione è stata resa in
applicazione degli art. 4, 7, 9, 12, 16 LDDS e 8 ODDS.
C. Con
giudizio 20 settembre 2000 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. Il Governo
ha ritenuto che non sussistesse più un legame matrimoniale tra il ricorrente e
la moglie svizzera e ha considerato manifestamente abusivo, da parte
dell'interessato, appellarsi a tale connubio per poter continuare a dimorare
sul territorio elvetico. L'Esecutivo cantonale ha per contro lasciato aperta la
questione sulla natura fittizia del matrimonio contratto dai coniugi
__________. Ha rilevato in seguito che non permetteva di mutare il giudizio il
fatto che l'insorgente aveva nel frattempo allacciato una relazione con
un'altra donna, in quanto egli aveva ottenuto il controverso permesso di soggiorno
unicamente per vivere insieme a __________. Ha infine considerato esigibile il
rientro del ricorrente nel suo Paese d'origine.
Il 3 ottobre 2000, __________ e __________
hanno presentato in comune l'istanza di divorzio presso la Pretura di Locarno-Campagna.
D. Contro la
predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone - previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame - l'annullamento.
Contesta di aver contratto un matrimonio fittizio e di aver invocato fino a
quel momento il vincolo matrimoniale in maniera abusiva al fine di soggiornare
in Svizzera. Sostiene di essere stato costretto a separarsi dalla moglie a
causa dell'ennesimo litigio famigliare. Indica di vivere attualmente con
__________, incinta, con la quale intendersi sposarsi non appena sarà cresciuta
in giudicato la sentenza di divorzio. Secondo il ricorrente, tali circostanze
vanno prese in considerazione ai fini del giudizio.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato, sia il dipartimento con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
F. Il 14
febbraio 2001, il Tribunale ha richiamato presso la Pretura di Locarno-Campagna
l'incarto di divorzio dei coniugi __________ (n. DI.2000.219). Invitato ad
esprimersi in merito, l'insorgente non ha formulato osservazioni.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di
essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(cfr. art. 10 lett. a LALPS).
1.2. In linea di principio, il ricorso di
diritto amministrativo è ammissibile dinnanzi all'alta Corte federale contro la
revoca di permessi (cfr. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1
lett. b n. 3 OG). Sennonché, l'autorizzazione di soggiorno di cui __________
beneficiava è scaduta il 18 gennaio 2001. Inoltre egli non può più prevalersi
degli art. 7 LDDS e 8 CEDU o di altro tratto internazionale per ottenere il rinnovo
della sua autorizzazione di soggiorno, il ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale non essendo esperibile contro il rilascio o il rifiuto di
permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto
(art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG). Difatti, egli è stato autorizzato ad entrare
in Svizzera ottenendo il controverso permesso di dimora allo scopo di vivere
insieme a __________, che egli aveva sposato nella Repubblica Dominicana. Orbene,
dall'incarto richiamato da questo Tribunale presso la Pretura di Locarno-Campagna
risulta che nelle more di causa il matrimonio dei coniugi __________ è stato
sciolto per divorzio (v. sentenza 18 gennaio 2001, cresciuta in giudicato). Non
permette dunque di mutare il giudizio l'asserita convivenza del ricorrente con
__________, incinta al momento dell'inoltro dell'impugnativa. Le mutate
circostanze, oggetto di una nuova domanda, non possono essere fatte valere in
questa sede (art. 63 cpv. 2 PAmm) e vanno semmai presentate dinnanzi
all'autorità di prime cure ai fini del rilascio di un nuovo permesso di dimora.
- Sulla
scorta di quanto precede, ne consegue che il ricorso è (diventato)
irricevibile. Per questi motivi, non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 7, 9 LDDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1
lett. b n. 3 e 101 lett. d OG; 10 LALPS; 3, 28, 60, 61, 63 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
Non si
prelevano né tasse né spese.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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