AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2000.257
Data decisione, Autorità:
06.07.2001, TRAM
Incarto n.
52.2000.00257
Lugano
6 luglio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 6 ottobre 2000 di
rappr. dal __________
contro
la risoluzione 13 settembre 2000 (n. 3843) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 24 agosto 2000 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca di un permesso
di dimora;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________,
cittadina iugoslava (Kosovo), si è sposata il 10 gennaio 1997 nel suo Paese
d'origine con il connazionale __________, titolare di un permesso di domicilio
in Svizzera. Il 18 agosto 1997, essa è stata autorizzata ad entrare in
territorio elvetico per vivere insieme al marito a __________. Per tale scopo,
la ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora annuale, regolarmente
rinnovato, con prossima scadenza fissata per il 17 agosto 2001. Dal matrimonio
non sono nati figli. Nel marzo 2000, __________ si è separata di fatto dal
marito, trasferendosi provvisoriamente presso la __________ a __________. Nel
giugno 2000, essa ha iniziato a lavorare presso la __________ di __________: dapprima
come donna delle pulizie a ore, dal 10 luglio successivo a tempo pieno con la
qualifica di operaia pulitrice. Il 27 luglio 2000 l'interessata ha locato, a
nome della ditta per cui lavorava, un appartamento di 1½ locali situato in via
__________ a __________.
B. Il 24
agosto 2000 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle
istituzioni ha respinto l'istanza presentata il 18 agosto precedente da
__________ volta ad ottenere la modifica della professione e dei dati relativi
all'indirizzo nel permesso di soggiorno e le ha fissato un termine con scadenza
il 31 ottobre 2000 per lasciare il territorio cantonale. In sostanza, l'autorità
ha rilevato che era venuto a mancare lo scopo per il quale il permesso di
dimora annuale era stato concesso all'interessata (ricongiungimento
famigliare), poiché essa non viveva più con il marito. La decisione è stata
resa in applicazione degli art. 4, 9, 12, 16 e 17 LDDS; 8 ODDS.
C. Con
giudizio 13 settembre 2000 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. Il Governo
ha confermato i motivi addotti dal dipartimento. Visto che la relazione coniugale
non era più intatta, ha inoltre ritenuto che l'interessata non potesse
richiamare la protezione sancita dall'art. 8 CEDU.
Il fatto
di avere un lavoro non poteva giovare alla ricorrente, in quanto
l'autorizzazione ad esercitare un'attività lucrativa era una diretta
conseguenza del ricongiungimento famigliare e non costituiva lo scopo della sua
dimora. L'Esecutivo cantonale ha infine considerato esigibile il rientro della
ricorrente nel proprio Paese d'origine.
D. Contro la
predetta pronunzia, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone - previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame
- l'annullamento e postulando il rinnovo del suo permesso di dimora alla sua scadenza.
In via del tutto subordinata, chiede il rinvio degli atti all'autorità
inferiore, affinché si pronunci di nuovo sulla causa dopo aver ben ponderato
tutti gli interessi in gioco. Afferma di aver lasciato l'abitazione coniugale e
di essersi rifugiata presso la __________, perché il marito la picchiava.
Adduce di essersi ben integrata nel tessuto sociale elvetico. Sostiene di non
poter rientrare in patria, in quanto la sua famiglia la ripudierebbe per aver
violato importanti principi morali del suo Paese d'origine. Critica le autorità
inferiori per non aver tenuto conto di tali aspetti.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10
lett. a LALPS).
1.2. Il ricorso di diritto amministrativo è,
in linea di principio, ammissibile dinnanzi all'alta Corte federale contro la
revoca di permessi (cfr. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1
lett. b n. 3 OG). Di conseguenza, contrariamente a quanto sostiene il
dipartimento nella risposta di causa, anche la competenza di questo Tribunale a
statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente è data.
1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.
46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm), è dunque ricevibile in ordine. Il giudizio può inoltre essere
reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
L'art. 17
cpv. 2 LDDS prima frase dispone che lo straniero sposato con una persona in
possesso del permesso di domicilio ha diritto alla proroga del permesso di dimora,
fintanto che vive con il coniuge. In altre parole, l'unione coniugale deve
sussistere sia giuridicamente che di fatto. Per pronunciarsi in merito all'adempimento
delle premesse dell'art. 17 cpv. 2 LDDS, è irrilevante sapere se uno dei due
coniugi sia il principale responsabile della separazione: né il testo del
citato disposto legale né la sua origine storica permettono infatti di imporre
ai cantoni l'obbligo di rilasciare un permesso di dimora allo straniero che,
senza sua colpa, vive separato dal coniuge in possesso del permesso di domicilio
(cfr. FF 1987 III 272, n. 25.21; STF 5 febbraio 1993, consid. 3b in re L).
-
In
concreto, __________ è entrata in Svizzera nel 1997 per vivere con il marito.
Per questo motivo, essa ha ottenuto un permesso di dimora in virtù dell'art. 17
cpv. 2 LDDS. Dal marzo 2000, tuttavia, i coniugi __________ non vivono più
insieme. Non vi sono inoltre elementi atti a ritenere che la separazione sia
provvisoria. Difatti, dopo avere alloggiato presso la __________, l'insorgente
ha preso in locazione un piccolo appartamento a __________. Ne consegue che è
venuto meno lo scopo del soggiorno della ricorrente in Svizzera e con esso la
ragione che a suo tempo aveva giustificato il rilascio del permesso di dimora.
Il 22
maggio 2000 essa ha chiesto e beneficiato del rinnovo del suo permesso di
soggiorno sulla base di una relazione matrimoniale di fatto inesistente. Il
dipartimento ha quindi revocato il permesso di dimora di __________, quando ne
è venuto a conoscenza tramite la domanda 17 agosto 2000 di modifica della
professione e dei dati relativi all'indirizzo.
- Occorre
ora verificare la legalità del provvedimento di revoca del permesso pronunciato
dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, che scade in ogni caso il 17 agosto
4.1. L'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS dispone
che il permesso di dimora può essere revocato, tra l'altro, quando non venga
adempiuta una condizione imposta all'atto della sua concessione. In materia di
ritiro dei permessi accordati a stranieri, la LDDS conferisce dunque
all'autorità amministrativa un ampio margine di apprezzamento censurabile -
perlomeno da parte di questo Tribunale - soltanto sotto i profili dell'eccesso
o dell'abuso di potere.
Ai fini della conservazione del permesso di
dimora, bisogna anche tenere conto che alla scadenza dello stesso l'insorgente
non potrà prevalersi più di un diritto al rinnovo del suo permesso di dimora,
che essa aveva ottenuto a seguito del suo matrimonio con un cittadino straniero
domiciliato in Svizzera (art. 17 cpv. 2 LDDS).
4.2. La ricorrente non ha figli, vive da
poco meno di quattro anni nel nostro Paese ed ha praticamente vissuto sempre
nella famiglia del marito, senza altri contatti sociali (v. doc. B, foglio 2 in
alto). Inoltre essa ha iniziato a lavorare soltanto dopo la separazione ed ha
grosse difficoltà nel parlare la lingua italiana (v. doc. B, ultimo foglio).
Non si può dunque ritenere che l'insorgente si sia ben integrata nel tessuto
sociale elvetico. __________ è ancora giovane, ha i suoi legami culturali e i
suoi famigliari in Kosovo, dove ha sempre vissuto prima di giungere in Ticino.
Un suo rientro nel suo Paese d'origine appare pertanto esigibile.
L'insorgente afferma di essere stata
maltrattata dal marito, subendo percosse e umiliazioni. A sostegno della sua
tesi, produce un rapporto - non datato - stilato dall'Associazione __________
(doc. B). Ora, a prescindere dalla gravità dell'asserita violenza subìta dalla
ricorrente va ricordato che poco importano le ragioni per cui i coniugi hanno
cessato la comunione domestica (STF 5 marzo 2001 in re A., consid. 1b). Infine,
le asserite difficoltà che l'insorgente incontrerebbe presso i parenti per aver
lasciato il marito ("ripudio") non sono corredate da alcun supporto
probatorio e restano puro parlato. Sapere poi se l'interessata, per i motivi
addotti nel ricorso, adempie i requisiti del caso rigoroso ai sensi dell'art.
13 lett. f OLS, è una questione che non va esaminata in questa sede (cfr. STF
precitato, consid. 2; Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral
en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 291 segg.).
-
La Sezione
dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni
legali invocate, revocando il permesso di dimora a __________. Difatti, la decisione
censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che
la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione
dell'adeguatezza della misura intrapresa.
-
Va infine
osservato che l'interessata, la quale ha vissuto meno di cinque anni con il
marito, non può prevalersi di una disposizione particolare del diritto federale
né di una convenzione internazionale o di un trattato tra la Svizzera e la ex
Iugoslavia da cui potrebbe derivare un diritto al rilascio o al rinnovo di un
permesso di dimora alla sua scadenza.
-
Il ricorso
dev'essere pertanto respinto. Visto l'esito del gravame, la relativa domanda di
concessione dell'effetto sospensivo diviene priva d'oggetto. Tassa e spese di
giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 9 cpv. 2, 17 cpv. 2 LDDS; 100 cpv. 1
lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60 e 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster