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52.2000.248 ΓÇó Costs of ex officio demolition charged to owner
52.2000.248Altro tribunale31 ott 2000Dismissed
The appellant challenged the amount charged by the municipality for the ex officio demolition of an unauthorized paved strip on land outside the building zone. The Administrative Court held that the appeal was clearly unfounded. It found the demolition invoice and work reports sufficiently detailed, noted that the actual costs were below the estimate, and accepted the reduced amount of CHF 5,484.25. The court also rejected the argument that the municipality should have notified the cost estimate to allow the appellant to seek a cheaper solution, emphasizing his repeated failure to act despite several warnings. The appeal was dismissed and court costs of CHF 400 were imposed on the appellant.
Art. 43 cpv. 3 LE; costs of ex officio demolition charged to the obligated owner; where an unlawful construction is removed by the authority after the owner remains passive despite repeated orders, the demolition expenses are recoverable if they are documented by detailed invoices and work reports and appear proportionate to the work performed. The authority is not obliged to transmit the cost estimate to the owner for the purpose of enabling him to seek cheaper execution where he has failed to act within the deadline and has not requested clarification or extension. A manifestly unfounded appeal may be rejected in limine under Art. 48 PAmm; court costs may be imposed under Art. 28 PAmm.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2000.248
Data decisione, Autorità: 31.10.2000, TRAM
Incarto n. 52.2000.00248
Lugano 31 ottobre 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 28 settembre 2000 di
contro
la decisione 5 settembre 2000, no. 3667, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa inoltrata dal ricorrente contro la risoluzione 10 aprile 2000 con la quale il municipio di __________ lo ha condannato a rifondere fr. 6'085.75 inerenti la demolizione d'ufficio di opere abusive sulla part. __________ RF;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto ed in diritto
che nell'estate 1997 __________, proprietario di un fondo situato a __________ fuori zona edificabile, ha lastricato e sistemato a mo' di strada una striscia di terreno del sottostante mappale no. __________ RF, di proprietà del patriziato di __________;
che l'8 gennaio 1998 il municipio di __________ ha ordinato al ricorrente ed al patriziato locale di ripristinare la situazione originaria mediante rimozione della pavimentazione abusivamente posata e ricostruzione dello stato naturale del terreno;
che il provvedimento è stato confermato sia dal Consiglio di Stato, sia da questo tribunale con giudizio 28 aprile 1999;
che il 5 agosto 1999 il municipio di __________ ha impartito all'insorgente un termine di 30 giorni per procedere alla demolizione di tutte le opere abusive eseguite sulla particella no. __________ e ripristinare il terreno al suo stato primitivo;
che il 1° ottobre ed il 4 novembre seguenti l'autorità comunale gli ha inviato altre due diffide in tale senso, fissando quale ultimo termine il 22 novembre 1999;
che il 10 dicembre 1999 il municipio di __________ ha comunicato al ricorrente di aver constatato che la rimozione del selciato non era ancora avvenuta e che pertanto avrebbe provveduto direttamente alla demolizione dell'opera a partire dal 20 dicembre 1999;
che una lettera di ugual tenore gli è stata inviata il 4 gennaio 2000;
che con decisione 12 gennaio 2000 il municipio di __________ ha disposto la demolizione d'ufficio del selciato, comunicando a __________ la data e l'ora previste, nonché il nominativo dell'impresa incaricata;
che, come stabilito, la demolizione del selciato è stata eseguita il 7 febbraio 2000;
che con risoluzione 10 aprile 2000 l'esecutivo comunale ha posto a carico dell'insorgente la somma di fr. 6'085.75 a titolo di spese per la demolizione dell'opera;
che il 5 settembre 2000 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso tale risoluzione, deducendo le spese per l'allestimento del preventivo e riducendo l'importo dovuto a fr. 5'484.25;
che contro tale decisione __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo;
che il ricorso, formulato in termini che si situano ai limiti della ricevibilità, permette comunque di ritenere con certezza che il ricorrente intende contestare l'ammontare delle spese poste a suo carico per la demolizione del selciato;
che la palese infondatezza di tale domanda consente di respingere in limine l'impugnativa giusta l'art. 48 PAmm;
che la competenza di questa corte (art. 21 cpv. 1 e 45 LE ), la legittimazione del ricorrente (art. 21 cpv. 2 e 45 LE) e la tempestività dell'impugnativa (art. 46 PAmm) sono certe;
che giusta l'art. 43 cpv. 3 LE l'ordine di demolizione è impartito con la comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato, se egli non vi provvede nel termine assegnatogli;
che nella fattispecie i costi per l'intervento sono risultati inferiori al preventivo di fr. 8'500.--;
che la fattura dell'impresa di costruzione __________ elenca con chiarezza i lavori eseguiti, i macchinari e le persone impiegate per il lavoro, indicando per ogni posizione l'importo fatturato;
che la nota riassume in modo preciso ed esauriente i lavori riportati nei bollettini dei lavori a regia n. 1025 e 819, controfirmati dal sindaco;
che i prezzi unitari fatturati, la durata totale dal lavoro e l'impiego dei mezzi utilizzati appaiono congruamente ragguagliati all'entità del lavoro svolto;
che, dedotte le spese per l'allestimento del preventivo, l'importo posto a carico del ricorrente risulta pertanto essere corretto;
che secondo l'insorgente l'esecutivo comunale avrebbe dovuto intimargli per conoscenza il preventivo di spesa, affinché egli potesse ricercare soluzioni a lui più vantaggiose, eseguendo egli stesso il lavoro o incaricando una persona di sua fiducia;
che se egli intendeva eseguire di persona la demolizione del selciato, per contenere i costi a suo carico, avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente in tal senso;
che, malgrado le numerose ingiunzioni da parte del municipio, l'insorgente è sempre restato silente;
che la malattia che lo avrebbe colpito in quel periodo non giustifica la sua passività; nemmeno l’insorgente pretende di essere stato impedito di prendere direttamente o indirettamente contatto con il municipio per chiedere una dilazione o per dare ed ottenere le spiegazioni necessarie;
che sulla scorta di tali considerazioni il ricorso va respinto, ponendo a carico del ricorrente una tassa di giustizia commisurata al ridotto dispendio amministrativo occasionato (art. 28 PAmm);
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 43 cpv. 3 e 45 LE; 1 segg. PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 400.-- sono poste a carico dell'insorgente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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