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Numero d'incarto:
52.2000.240
Data decisione, Autorità:
15.12.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00240
Lugano
15 dicembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 26 settembre 2000 di
patr. da: avv. __________
contro
la risoluzione 30 agosto 2000 (n. 3633) con cui il
Consiglio di Stato ha negato all'insorgente l'autorizzazione ad esercitare la
professione di fiduciario finanziario
vista la risposta 11 ottobre 2000 del dipartimento
delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. L'8 luglio
1999 __________, già dipendente di due istituti bancari, ha inoltrato al dipartimento
delle istituzioni un'istanza volta al conseguimento dell'autorizzazione ad
esercitare la professione di fiduciario finanziario. Con risoluzione 30 agosto
2000 il Consiglio di Stato ha negato il rilascio dell'autorizzazione per il
motivo che l'istante, sprovvisto di un titolo di studio riconosciuto, non
adempiva ai requisiti posti dall'art. 23a LFid. Egli aveva difatti iniziato
solo nel 1983 la sua attività bancaria, che aveva del resto interrotto prima
dell'inoltro della domanda. Secondo il Consiglio di Stato l'autorizzazione non
avrebbe potuto essergli rilasciata nemmeno sulla scorta del progetto di nuovo
art. 9 LFid proposto nel messaggio sulla revisione della legge del 4 marzo
1998, per difetto di esercizio durante un decennio della funzione di tali attività.
B. __________
è insorto con ricorso 26 settembre 2000 avverso il diniego predetto innanzi a
questo Tribunale, al quale ha domandato di annullarlo e di autorizzarlo ad
esercitare la professione di fiduciario finanziario. L'insorgente censura
siccome eccessivamente restrittiva e - pertanto - arbitraria, l'interpretazione
conferita dal Governo all'art. 23a LFid. Esigendo un esercizio dell'attività
per la quale viene chiesta l'autorizzazione già al 1 gennaio 1980, tale
interpretazione condurrebbe a una disparità di trattamento. A giudizio
dell'insorgente basta che l'interessato dimostri un'esperienza professionale
ininterrotta al servizio di un ampio pubblico: requisito che egli sostiene di
soddisfare tramite la sua attività più che decennale al servizio di due istituti
bancari.
Il dipartimento delle istituzioni ha
sollecitato la reiezione del gravame.
Considerato, in diritto
-
La
competenza del Tribunale è data (art. 8a LFid). Il ricorso è tempestivo (art.
46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 43 PAmm). Il
gravame è dunque ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla scorta
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
2.1. Nel
Canton Ticino le attività di fiduciario commercialista, di fiduciario immobiliare
e di fiduciario finanziario, svolte per conto di terzi e a titolo
professionale, sono soggette ad autorizzazione (art. 1 cpv. 1 LFid).
L'autorizzazione è rilasciata dal Consiglio di Stato a chi adempie ai requisiti
fissati all'art. 8 cpv. 1 LFid: tra di essi figura il possesso di un titolo di
studio riconosciuto (ai sensi degli art. da 10 a 13 LFid) e lo svolgimento di
un periodo di pratica di due anni in Svizzera nel ramo (specifico) in cui si
intende conseguire l'autorizzazione (art. 8 cpv. 1 lett. e LFid). Non sono
tenuti a chiedere l'autorizzazione, tra l'altro, i collaboratori e le persone
con compiti gestionali di banche, casse di risparmio e società finanziarie, se
questi istituti sono interamente soggetti alla legge federale sulle banche e le
casse di risparmio, per l'attività svolta nell'ambito degli stessi istituti
(art. 4 lett. b LFid). In considerazione della loro preparazione e della
disciplina alla quale sono assoggettati, questi operatori forniscono difatti
già il necessario affidamento (cfr. rapporto della commissione della legislazione
del 6 aprile 1984, in RVGC, sessione ordinaria primaverile 1984, vol. 1, pag.
549). Giusta l'art. 23a LFid queste persone possono nondimeno chiedere in ogni
tempo l'autorizzazione prevista all'art. 23 cpv. 3 LFid, a condizione che al 1.
gennaio 1985, data di entrata in vigore della LFid, abbiano esercitato da
almeno 5 anni e a titolo principale la professione di fiduciario per la quale
chiedono l'autorizzazione e l'abbiano continuata senza interruzione fino
all'introduzione della domanda. L'autorizzazione istituita all'art. 23 cpv. 3
LFid, cui rinvia l'art. 23a LFid, è quella agevolata, rilasciata ai fiduciari
che ne avevano fatto richiesta entro il 31 dicembre 1985 e che, all'entrata in
vigore della LFid, esercitavano da almeno cinque anni e a titolo principale la
professione di fiduciario senza disporre di un titolo di studio riconosciuto ai
sensi degli art. da 10 a 13 LFid. Lo scopo di questa facilitazione, introdotta
nella legge a titolo eccezionale, era essenzialmente quello di tutelare la situazione
professionale di coloro che, al momento dell'entrata in vigore della LFid, esercitavano
da tempo le attività fiduciarie a titolo professionale, evitando loro di dover
cambiare professione o quantomeno esercitarla secondo modalità sostanzialmente
diverse: pretendere da costoro il conseguimento di un titolo di studio avrebbe
configurato, date le circostanze, una misura eccessivamente rigorosa, atteso
che gli interessati dovevano comunque adempiere tutti gli altri requisiti posti
dalla nuova legge (cfr. RDAT II-1996 n. 54 consid. 5, c, bb, pag. 182 seg.).
L'art. 23a LFid, entrato in vigore il 5 agosto 1988, mira invece a
salvaguardare la posizione di quegli operatori che, non essendo in possesso di
un titolo di studio riconosciuto, avrebbero dovuto far capo all'art. 23 cpv. 3
LFid per ottenere l'autorizzazione, ma che - all'entrata in vigore della LFid -
non hanno potuto beneficiare di quest'ultima disposizione poiché esentati
dall'obbligo autorizzativo in forza dell'art. 4 LFid (cfr. messaggio del Consiglio
di Stato 1 marzo 1988, in RVGC, sessione ordinaria primaverile 1988, vol. 1,
pag. 958 seg.; inoltre STA inedita 27 ottobre 1995 in re B., consid. 2).
Esempio tipico citato nei materiali legislativi è quello dell'impiegato di
banca che svolgeva funzioni che gli avrebbero permesso, al 1. gennaio 1985, di
ottenere l'autorizzazione quale fiduciario commercialista o finanziario, ma che
ha continuato la sua attività ed ha deciso di iscriversi all'albo dei fiduciari
solo successivamente (cfr. rapporto della commissione della legislazione del 10
giugno 1988, in RVGC, sessione ordinaria primaverile 1988, vol. 2, pag. 968).
2.2.
Giusta l'art. 7 LFid è considerato fiduciario finanziario chi svolge
un'attività fiduciaria non occasionale nel campo finanziario, in particolare
una o più delle seguenti attività: consulenza negli investimenti (lett. a),
gestione e amministrazione di patrimoni (lett. b), intermediazione, commercio e
amministrazione di titoli e di quote di proprietà (lett. c), intermediazione di
investimenti in materie prime e metalli e pietre preziose, divise e valori
segnatamente attraverso borse operanti nei rispettivi rami (lett. d),
operazioni di cambio eseguite a titolo principale (lett. e), intermediazione e
raccolta di fondi per investimenti in generale (lett. f).
- 3.1. La
domanda in esame è fondata sull'art. 23a LFid, dal momento che il ricorrente
non dispone di un titolo di studio richiesto dall'art. 12 LFid per
l'ottenimento dell'autorizzazione ad esercitare l'attività di fiduciario
finanziario. Il ricorrente non adempie tuttavia i requisiti posti da tale
disposizione. In primo luogo, al 1. gennaio 1985, ossia alla data di entrata in
vigore della LFid, egli non aveva esercitato da almeno 5 anni e a titolo
principale la professione di fiduciario finanziario: l'interessato è difatti
entrato al servizio del __________ nel 1983, dopo aver conseguito il diploma di
impiegato di commercio e d'ufficio. In secondo luogo, l'insorgente ha
interrotto la sua attività presso l'__________, che lo aveva assunto
successivamente, nel corso del 1998 e - pertanto - ben prima della data di
inoltro della domanda di autorizzazione in esame, dell'8 luglio 1999. Egli non
ha per il rimanente dimostrato - od anche solo sostenuto - che la società ove
lavora attualmente sia assoggettata alla legge federale sulle banche e le casse
di risparmio. A giusta ragione il Consiglio di Stato ha dunque rifiutato di
rilasciare a __________ l'autorizzazione all'esercizio della professione di fiduciario
finanziario.
3.2. L'insorgente censura l'interpretazione
dell'art. 23a LFid effettuata dal Governo. Ponendo come requisito un esercizio
dell'attività per la quale viene chiesta l'autorizzazione già al 1 gennaio
1980, tale interpretazione condurrebbe - a dire del ricorrente - a una
disparità di trattamento tra i richiedenti, a dipendenza della data alla quale
inoltrano la domanda e di quella della loro nascita. A suo giudizio basta che
l'interessato dimostri un'esperienza professionale ininterrotta al servizio di
un ampio pubblico: requisito che egli sostiene di soddisfare tramite la sua
attività più che decennale per conto di due istituti bancari. L'opinione del
ricorrente non può tuttavia essere ascoltata. L'interpretazione del Governo
corrisponde difatti non solo al chiaro tenore letterale della disposizione ma
anche all'intenzione, espressa in termini altrettanto chiari, del legislatore
di tutelare esclusivamente la posizione professionale dei funzionari con
compiti gestionali di istituti assoggettati alla legge federale sulle banche e
casse di risparmio che erano già in attività al 1 gennaio 1980, parificandoli,
per quanto riguarda la possibilità di conseguire l'autorizzazione agevolata
all'esercizio della professione di fiduciario, istituita a titolo eccezionale
dall'art. 23 cpv. 3 LFid, alle persone che esercitavano già alla stessa data, a
titolo principale, tale professione, ma che non erano in possesso di un titolo
di studio riconosciuto. La facoltà, per tali funzionari, di chiedere in ogni
tempo l'autorizzazione - diversamente dai fiduciari contemplati dall'art. 23
cpv. 3 LFid - è dovuta al fatto che, sintanto che svolgono la loro attività in
seno ad un istituto assoggettato alla legge federale testé menzionata, questi
funzionari non possono conseguire l'autorizzazione in applicazione dell'art. 4
lett. b LFid. In nessun caso il legislatore ha invece inteso tutelare la posizione
di persone che - come l'insorgente - hanno iniziato a svolgere un'attività
gestionale in seno ad un istituto bancario dopo il 1 gennaio 1980. La durata di
tale attività maturata posteriormente a tale data, foss'anche superiore a
cinque anni, non ha pertanto alcuna rilevanza. La distinzione operata dal
legislatore a questo proposito, ispirata da ragioni serie ed obiettive, non è
di conseguenza né arbitraria, né discriminatoria (cfr. consid. 2.1.). Per
contro, la tesi del ricorrente, secondo cui al funzionario di banca con compiti
gestionali sprovvisto di un titolo di studio riconosciuto basterebbe dimostrare
un'esperienza professionale ininterrotta, di una certa durata, al servizio di
un ampio pubblico, per poter conseguire, in ogni tempo, l'autorizzazione ad
esercitare la professione di fiduciario, indipendentemente dall'inizio della
sua attività, disattende completamente il requisito legale (centrale) del
possesso di un titolo di studio riconosciuto ancorato all'art. 8 cpv. 1 lett. e
LFid (cfr. RDAT II-1996 n. 54 consid. 5, c, aa e bb, pag. 182 seg.), da un
lato, e si presta inoltre a creare, nel contempo, un'illegittima disparità di
trattamento verso chi, parimenti sprovvisto di un titolo di studio riconosciuto,
svolge funzioni equivalenti presso una fiduciaria, ma non può conseguire
l'autorizzazione poiché ha iniziato la sua attività dopo il 1. gennaio 1980
rispettivamente non ha inoltrato la domanda di autorizzazione prima del 31
dicembre 1985. Del resto, al ricorrente difetta comunque sempre il requisito
dell'attività ininterrotta presso un istituto soggetto alla legge federale
sulle banche e casse di risparmio sino al momento dell'inoltro della domanda di
autorizzazione (cfr. sub 3.1.).
- Sulla
scorta di quanto precede il gravame, infondato, deve essere respinto. La tassa
di giudizio deve essere posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 7, 8, 8a, da 10 a 13, 23, 23a
LFid, 3, 18, 28, 43, 46, 60 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giudizio, di fr. 800.--, è posta a carico dell'insorgente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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