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Numero d'incarto:
52.2000.237
Data decisione, Autorità:
02.01.2001, TRAM
Incarto n.
52.2000.00237
Lugano
2 gennaio
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 22 settembre 2000 di
__________ e __________
patr. dall'avv. __________
contro
la decisione 30 agosto 2000 (n. 3379), con la quale
il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dagli insorgenti
contro la risoluzione 10 aprile 2000 del municipio di __________ in materia
di ordine di ripristino di un contenitore (singolo e privato) per la raccolta
dei rifiuti urbani;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 18
ottobre 1988 il municipio di __________ ha chiesto a __________, __________ e
all'arch. __________, promotori di un progetto per la realizzazione di 7 abitazioni
famigliari in località __________ a __________, di prevedere, nell'ambito della
costruzione, un vano per la messa a disposizione di un contenitore per i rifiuti
accessibile direttamente dalla strada cantonale, obbligatorio per le case a
partire da sei appartamenti (art. 14 cpv. 2 Regolamento comunale per la
raccolta ed eliminazione rifiuti, in seguito: RRR, in vigore dal 1° gennaio
1981). Sull'allora particella n. __________ RFP (ora: __________ RT) è stato
quindi riservato, ad uso comune di tutte le future abitazioni, lo spazio per il
previsto container. I fondi che compongono la realizzata Residenza __________
appartengono attualmente ai seguenti proprietari (RT): n. __________:
__________ e __________, n. __________: __________ e __________, n. __________:
__________ e __________ (acquistato il 27 marzo 1991, in comproprietà in
ragione di ½ ciascuno), n. __________: __________, n. __________: __________ e
__________, n. __________: __________ e __________, n. __________: __________ e
__________.
B. a) L'8
marzo 1999 __________ e __________ hanno chiesto al municipio di __________ di
trasferire il contenitore sulla piazzola all'imbocco di via __________, già
utilizzata dal comune per la raccolta dei rifiuti. I ricorrenti hanno invocato
motivi di parcheggio.
b) Il 30 marzo 1999 il municipio ha respinto
la richiesta, ricordando la condizione essenziale posta nel 1988 ai promotori
per il rilascio della licenza edilizia per la costruzione delle cinque abitazioni
realizzate (__________, __________, __________, __________, __________). Ha
rilevato inoltre che non vi erano motivi che giustificassero l'abbandono
dell'uso obbligatorio del contenitore, tanto più che non vi era spazio a
sufficienza per collocarlo sulla piazzola di proprietà comunale.
c) L'11 maggio 1999 il Servizio dei ricorsi
del Consiglio di Stato ha stralciato dai ruoli il gravame che __________ e
__________ avevano interposto contro la predetta risoluzione municipale a
seguito del ritiro della loro impugnativa.
C. a) Il 15
febbraio 2000 __________ e __________ hanno chiesto al municipio un riesame
della precedente risoluzione, poiché l'autorità comunale aveva deciso di togliere
i contenitori per la raccolta del vetro ubicati nella menzionata piazzola e si
sarebbe creato in questo modo lo spazio sufficiente per posare il controverso
container.
b) Il 22 febbraio 2000 il municipio ha
confermato la sua precedente risoluzione. Dopo aver precisato che la Residenza
__________ comprendeva anche le abitazioni __________ e __________, ha ritenuto
che lo spazio creato con la rimozione dei recipienti per la raccolta del vetro
dovesse restare comunque a disposizione dell'autorità: non si poteva escludere
un aumento del numero dei contenitori per i rifiuti urbani a seguito della continua
edificazione della zona.
D. a) Il 1°
marzo 2000 __________ e __________ hanno chiesto all'Esecutivo comunale un
nuovo riesame, ribadendo gli argomenti addotti il 15 febbraio precedente e
invocando il principio della parità di trattamento. Secondo gli insorgenti, non
vi era alcun valido motivo per lasciare vacante uno spazio comunale ed imporre
per contro il contenitore sul sedime privato della residenza.
b) L'8 marzo 2000 l'Esecutivo comunale ha
respinto la domanda, riconfermando le sue precedenti risoluzioni.
E. a) Il 6
aprile 2000 __________ e __________ hanno informato le famiglie __________,
__________, __________, __________ e l'autorità comunale di aver tolto il
container.
b) Con risoluzione 10 aprile 2000 il
municipio, sotto la comminatoria dell'art. 292 CP, ha ordinato a tutti i
proprietari dei fondi della Residenza __________ di ripristinare la situazione
precedente entro dieci giorni dalla crescita in giudicato della decisione.
Riassunti i fatti salienti, l'Esecutivo comunale ha ritenuto che l'allontanamento
del contenitore fosse contrario agli art. 14 cpv. 2 e 15 RRR. Ha richiamato
inoltre le sue precedenti decisioni emanate nei confronti di __________ e
__________, cresciute in giudicato.
c) Il 14 maggio 2000, anche i restanti
proprietari della Residenza __________ hanno chiesto a __________ e __________
di ripristinare la situazione precedente.
F. Con
giudizio 30 agosto 2000 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________ e __________,
nella misura in cui era ricevibile. L'Esecutivo cantonale ha in primo luogo
dichiarato inammissibile il gravame volto a contestare l'obbligo di disporre di
un contenitore, in quanto la decisione 18 ottobre 1988 e le successive risoluzioni
municipali emanate nei confronti dei ricorrenti erano cresciute in giudicato ed
erano, in quanto tali, esecutive. Il Governo ha ritenuto in seguito che la
decisione di ripristino fosse conforme al principio della legalità e fosse
stata adottata nei limiti dell'autonomia comunale.
G. Contro la
predetta pronunzia, __________ e __________ si aggravano ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Contestano che
l'art. 14 cpv. 2 RRR sia applicabile nel caso in rassegna. Sostengono che le
abitazioni monofamigliari componenti la Residenza __________ sono soltanto
cinque, come aveva del resto già indicato il municipio nella risoluzione del 30
marzo 1999. Rilevano che le proprietà __________ e __________ hanno un ingresso
proprio ben separato dall'accesso della residenza, contrariamente alle altre famiglie
non sono gravate da una servitù di passo reciproco con veicoli a motore, e non
utilizzano il controverso container.
H. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari
osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il
municipio, contestando partitamente le tesi degli insorgenti con argomenti che
verranno - se del caso - discussi qui appresso.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC) e la legittimazione dei ricorrenti
certa (art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1
PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti,
senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Un sopralluogo volto ad accertare il
numero effettivo delle unità abitative che compongono la Residenza __________
non è atto a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti
per il giudizio.
- Giusta
l'art. 14 RRR i rifiuti devono esser messi negli appositi contenitori che si trovano
nei luoghi di raccolta designati (cpv. 1). L'uso singolo del contenitore è
obbligatorio per case a partire da sei appartamenti, e per gli esercizi
pubblici con o senza alloggio o pensioni (cpv. 2). Al municipio è lasciata la
facoltà di obbligare l'uso singolo dei contenitori negli altri casi in cui lo
riterrà opportuno (cpv. 3).
L'art. 15 RRR dispone che l'acquisto, la
manutenzione e la pulizia dei contenitori spettano al comune, ad eccezione dei
contenitori di proprietà dei privati compresi quelli la cui dotazione è stata
resa obbligatoria in forza dell'art. 14 cpv. 2 e 3.
- 3.1.
Nell'evenienza concreta, l'obbligo di dotazione del contenitore per i rifiuti
imposto il 18 ottobre 1988 dal municipio ai promotori del complesso
residenziale non è stato messo in discussione dai sette proprietari al momento
dell'acquisto dei fondi che compongono l'insediamento abitativo. E' soltanto
l'8 marzo 1999, quindi dopo otto anni circa dall'acquisto della loro
particella, che __________ e __________ hanno chiesto all'Esecutivo cantonale
di allontanare il cassonetto posto sulla loro proprietà. La richiesta è stata
respinta dal municipio con risoluzione 30 marzo 1999, cresciuta in giudicato.
Anche la domanda di riesame formulata dai ricorrenti il 15 febbraio 2000 è
stata respinta dal municipio. Come se non bastasse, l'8 marzo 2000 l'Esecutivo
comunale ha ribadito la sue precedenti decisioni, respingendo l'ennesima
richiesta di __________ e __________ di spostare il container. Anche questa
risoluzione è cresciuta in giudicato.
3.2. A ragione il Consiglio di Stato ha
dichiarato irricevibile il gravame volto a contestare l'obbligo di disporre del
contenitore per la raccolta dei rifiuti urbani. Per motivi di sicurezza del
diritto, non è infatti ammissibile rimettere continuamente in discussione decisioni
che sono già cresciute in giudicato ed eludere in tal modo i termini di ricorso
(Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, N. 320, pag. 181). Tanto più
che, nel caso concreto, le circostanze non si sono modificate dall'ultima risoluzione
municipale. A titolo abbondanziale, l'obbligo di disporre del container si
rivela in tutti casi conforme all'art. 14 cpv. 2 RRR. Presso la Residenza
__________ vivono effettivamente sette famiglie (v. condizione imposta dal
municipio il 18 ottobre 1988 ai promotori immobiliari; numero di costruzioni
realizzate; cfr. anche planimetria agli atti). Che l'accesso delle proprietà
__________ e __________ sia diverso dalle altre abitazioni del complesso
residenziale non è di decisivo rilievo. I fondi su cui sorge l'insediamento
abitativo sono stati finanche presi in considerazione come un'unica identità
per il calcolo globale dei relativi indici edificatori (doc. 19 prodotto dal
municipio dinnanzi al Consiglio di Stato).
3.3. Data la legittimità dell'obbligo di
mettere a disposizione un contenitore per la raccolta pubblica dei rifiuti
accessibile direttamente sulla strada cantonale, la decisione di ripristinare
la situazione preesistente rivolta a tutti i proprietari che compongono la
Residenza __________ in forza della decisione municipale del 18 ottobre 1988
appare corretta. Il provvedimento, censurato del resto unicamente da __________
e __________, non eccede sicuramente quanto occorre per ristabilire una
situazione conforme al diritto. Limitandosi ad imporre ai diversi proprietari
il ripristino della situazione precedente, il municipio ha emanato una
decisione senz'altro rispettosa del principio di proporzionalità. Misure ancor
meno incisive non sono nemmeno ipotizzabili. Non è del resto di competenza
dell'autorità amministrativa decidere le eventuali contestazioni di natura
privata tra i diversi proprietari circa l'esatta ubicazione del container sui
fondi che compongono la residenza.
- In esito
alle considerazioni che precedono, l'impugnativa deve essere respinta. Con
l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto
sospensivo al gravame diviene priva d'oggetto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 208 LOC; 14 e 15 RRR di __________; 3,
18, 28, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa e
le spese di giustizia, per complessivi fr. 800.–, sono poste a carico dei
ricorrenti.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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