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Numero d'incarto:
52.2000.236
Data decisione, Autorità:
04.12.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00236
Lugano
4 dicembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22 settembre 2000 di
__________ e __________
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 30 agosto 2000 del Consiglio di Stato
(no. 3318) che annulla la licenza edilizia 17 marzo 2000 rilasciata loro dal
municipio di __________ per la costruzione di un manufatto da ricoprire con
vegetazione sul terreno circostante la loro casa d'abitazione (part. n.
__________ RF);
viste le risposte:
-
3 ottobre 2000 del
municipio di __________;
-
3 ottobre 2000 del Consiglio
di Stato;
-
26 ottobre 2000 di
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a. I
ricorrenti __________ ed __________ sono proprietari di un fondo (part. n.
__________ RFD), situato a __________, in località __________, sul quale sorge
la loro casa d’abitazione. Verso W, il fondo confina con quello del resistente
__________ (part. n. __________ RFD), situato in posizione più elevata, in
quanto sistemato mediante formazione di un terrapieno, sorretto da un muro di
sostegno, di altezza variante tra m 1.20 e m 1.40.
Il 26 marzo 1998 i ricorrenti hanno
notificato al municipio l’intenzione di costruire lungo il confine verso la
part. n. __________ RFD un muro di cinta in lastre di cemento prefabbricate,
alto m 2.50 a partire dal livello del terreno sistemato del fondo di proprietà
del vicino qui resistente. Alla domanda si è opposto quest’ultimo, contestando
l’altezza del manufatto.
b. Con decisione 15 maggio 1998, il
municipio di __________ ha rilasciato la licenza edilizia alla condizione che
il muro non superasse l'altezza di m 2.50, misurata a partire dal livello del
terreno sistemato del fondo dell’opponente. Contro tale decisione __________ è
insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l’annullamento.
c. Con decisione 20 gennaio 1999 il Governo
ha parzialmente accolto il gravame, confermando la licenza alla condizione che
il muro non superasse l’altezza di m 2.50, misurata a partire dal livello del
terreno naturale, invece che dal livello del terreno sistemato di proprietà
dell’insorgente (part. n. __________ RFD). Il Consiglio di Stato ha in sostanza
ritenuto che l’art. 134 LAC, richiamato dall’art. 18 NAPR di __________,
imponesse di misurare l’altezza delle opere di cinta a partire dal terreno naturale.
Con sentenza 5 ottobre 1999, il Tribunale
cantonale amministrativo ha ritenuto che il rinvio alle norme della LAC,
contenuto nell'art. 18 NAPR, imponesse di misurare l'altezza dei muri di cinta
tra fondi situati su piani diversi attenendosi al criterio di misurazione sancito
dall'art. 134 cpv. 3 LAC. Per misurare l'altezza del muro in contestazione a
partire dal livello del terreno sistemato del fondo dell'opponente, i muri avrebbero
dovuto sorgere in contiguità. Non essendovi tuttavia contiguità fra i due muri,
l'altezza del muro in contestazione doveva essere misurata a partire dal
terreno naturale (inc. 52.99.77).
B. L'8
febbraio 2000 __________ ed __________ hanno chiesto al municipio di __________
il permesso di erigere a confine con il fondo del resistente __________ un
manufatto formato da una struttura metallica, lunga m 44.70 e larga da 2.50 a 3
m, alta m 2.50 dal terreno recentemente sistemato e formante una sorta di
galleria ricoperta da vegetazione rampicante. Questa struttura sarebbe in
particolare costituita da una duplice fila di pali, distanti fra loro da m 1.70
a 3 m ed uniti alla sommità da elementi metallici, disposti parallelamente al
confine, nonché da archi orientati perpendicolarmente a quest'ultimo e
destinati a sopportare una serie di cavi d'acciaio attorno ai quali si
dovrebbero sviluppare le piante rampicanti.
Alla domanda si è opposto il vicino
__________, ritenendo che il manufatto si ponesse in contrasto con le
disposizioni di PR relative alle opere di cinta ed alle costruzioni accessorie.
C. Con
decisione 17 marzo 2000 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, subordinandola
alla condizione che il manufatto fosse coperto con vite o piante rampicanti e
che i tralicci fossero congiunti con fili di ferro, destinati a sorreggere la vegetazione,
soltanto in corrispondenza degli archi e non invece tra i pali posti lungo il
confine verso il fondo del vicino opponente.
D. Con
giudizio 30 giugno 2000 il Consiglio di Stato ha annullato la licenza, accogliendo
il ricorso contro di essa inoltrato dall'opponente.
Dopo aver escluso che il manufatto potesse
essere configurato come una pergola non soggetta a distanze da confine, come
un'opera di cinta o come una costruzione accessoria, il Governo ha in sostanza
ritenuto che si trattasse di una costruzione principale, soggetta, in quanto
tale, al rispetto delle distanze da confine prescritte per questa categoria di
opere edilizie. Ha quindi annullato la licenza, ritenendola lesiva della
distanza minima dal confine sancita dall'art. 13 cifra 1 NAPR.
E. Contro il
predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino
della licenza rilasciata dal municipio.
Secondo i ricorrenti, il manufatto sarebbe
da configurare come un pergolato. In quanto tale, non sarebbe soggetto a
distanze da confine. Essendo funzionalmente subordinato alla casa d'abitazione,
non potrebbe in nessun caso essere considerato alla stregua di una costruzione
principale soggetta al rispetto delle distanze da confine prescritte dall'art.
13 NAPR.
F. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni. Il
municipio di __________ si rimette invece al giudizio del Tribunale cantonale
amministrativo, mentre il vicino opponente postula la conferma del giudizio impugnato,
contestando in dettaglio le tesi dei ricorrenti con argomenti che saranno esaminati
qui appresso.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva dei ricorrenti è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in
ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti (art. 18 PAmm). Nemmeno le parti chiedono invero l'assunzione di ulteriori
prove.
2.2.1. Secondo l’art. 18 NAPR di __________ per le cinte fra fondi
privati fanno stato le norme del CC e della LAC.
Con il termine opera di cinta s’intende in
genere un dispositivo, di natura edilizia o vegetale, eretto sul terreno, lungo
il confine dei fondi, allo scopo di definirne i limiti, di impedire l’accesso
ad estranei, di ostacolare l’uscita di persone od animali o anche solo di
difenderne la riservatezza, sottraendoli alla vista di terzi dall'esterno
(Meier-Hayoz, Berner Kommentar, ad art. 697 CC; Steinauer, Les droits réels, n.
1874; Scolari, Commentario, II ed., ad art. 28 LALPT, n. 300). Non occorre che
la recinzione sia continua e priva d'interruzioni. Può essere totale o
parziale. Non perde la qualifica soltanto perché presenta varchi od aperture.
2.2. La LAC considera opere di cinta i muri,
le siepi vive, le palizzate, i fili metallici ed ogni altro mezzo utilizzato
per conseguire gli scopi summenzionati (art. 133 LAC). Nella misura in cui sono
volti a delimitare l'estensione di una determinata porzione di terreno, possono
quindi essere considerati opere di cinta anche semplici filari di paletti,
legati fra loro da elementi orizzontali, che lasciano ampi varchi. Il fatto che
non siano atti ad impedire l'accesso ad estranei non fa perdere loro la
qualifica di opera di cinta.
2.3. Salvo diversa disposizione del RE,
l'altezza massima dei muri di cinta è di m 2.50 (art. 134 LAC). L'altezza
massima delle opere di cinta formate da siepi vive è invece di soli m 1.25
(art. 140 cpv. 2 LAC). Fanno eccezione quelle di gelsi, che possono elevarsi
sino a m 2.50. Alle siepi morte (palizzate, reti metalliche, ecc.), nel
silenzio della legge (art. 141 LAC), deve essere ritenuto applicabile il limite
d'altezza di m 2.50 prescritto per i muri di cinta e non quello di m 1.25
fissato per le siepi vive.
L'altezza delle siepi vive, poste su fondi
situati su piani diversi, si misura secondo il criterio sancito dall'art. 134
cpv. 3 LAC per i muri di cinta (cfr. art. 140 cpv. 3 LAC); criterio, questo,
che per coerenza con l'ordinamento della LAC deve fare stato anche per le siepi
morte.
- 3.1.
Nell'evenienza concreta, il manufatto ricoperto da vegetazione che i ricorrenti
intendono erigere lungo il confine verso il fondo del resistente va assimilato
ad un'opera di cinta.
Per esplicita indicazione dei ricorrenti, la
sua funzione è infatti anzitutto quella di chiudere il loro fondo su quel lato,
sottraendolo alla vista del vicino. Che si tratti sostanzialmente di un'opera
di cinta è attestato dalla sua ubicazione e dalle caratteristiche costruttive.
Ulteriore conferma è data dalla vertenza che ha preceduto quella in esame.
I varchi tra un palo e l'altro, che per
esplicita condizione della licenza devono essere mantenuti aperti e liberi da
vegetazione, non si oppongono a questa conclusione. Nella parte superiore, i
pali sono invero collegati fra loro da elementi longitudinali, che conferiscono
al manufatto l'aspetto di un'opera priva di soluzioni di continuità, del tutto
simile a quello di una recinzione. L'unica differenza è data dal fatto che questi
elementi si situano ad un'altezza dal suolo superiore a quella delle cinte
usuali.
3.2. Accertato che il manufatto deve essere
assimilato ad un'opera di cinta, la licenza deve essere negata a causa dell'altezza
eccessiva, ampiamente superiore al limite di m 2.50 sancito dalla LAC per le
opere di cinta che non siano siepi vive. Sorgendo in posizione leggermente
staccata dai muri di sostegno esistenti sul terreno del vicino qui resistente,
l'altezza del manufatto va in effetti determinata a partire dal livello del
terreno naturale e non da quello del terreno del vicino o da quello della recente
sistemazione, attuata mediante la formazione di terrapieni, alti, in certi
punti, anche più di un metro. Alla fattispecie è invero applicabile lo stesso
criterio di misurazione che ha determinato l'esito della precedente vertenza e
che porta a computare nell'altezza dell'opera fuori terra anche l'altezza dei
terrapieni sottostanti, in quanto non contigui al muro di sostegno del fondo
del resistente.
Ancor più sfavorevole ai ricorrenti sarebbe
la situazione, qualora l'opera fosse da considerare alla stregua di una siepe
viva a causa della vegetazione che la ricopre.
3.3. Invano pretendono i ricorrenti di
sottrarre il manufatto alle disposizioni sulle distanze, configurandolo alla
stregua di un pergolato, ovvero di un'opera che la giurisprudenza dei tribunali
civili non considera "fabbrica" (Rep. 1930, 40; Scolari, Commentario,
II ed., ad art. 39 LE, n. 1210). Il concetto di "fabbrica" utilizzato
dalla LAC non si identifica con quello di "costruzione", proprio
della LE. Dal profilo della legislazione edilizia, la qualifica attribuita
dalla LAC a questo genere di opere è quindi irrilevante. Anche le opere di
cinta non sono considerate "fabbrica" dalla LAC (Jacomella Lucchini,
I rapporti di vicinato nel Cantone Ticino, 117). Non per questo sfuggono alle
disposizioni del diritto edilizio.
3.4. Né giova infine ai ricorrenti
disquisire sulla natura accessoria del manufatto, allo scopo di beneficiare
della maggiore altezza ammessa per questo genere di costruzioni. Come
giustamente rileva il Consiglio di Stato, l'estensione del manufatto esclude
che possa essere equiparato ad una costruzione accessoria (RDAT 1994 II n. 51;
Scolari, op. cit., ad art. 11 LE n. 849). Anche in questa ipotesi, l'altezza massima
(m 3.00) prescritta dall'art. 14 NAPR per questo genere di costruzioni risulterebbe
peraltro disattesa. All'altezza dei pali (m 2.50) andrebbe infatti aggiunta
quella del terrapieno sottostante (> m 0.50), che non può beneficiare della
facilitazione prevista dall'art. 41 LE, poiché non è largo almeno m 3.00 dal
ciglio.
- Seppur per
motivi diversi da quelli esposti dal Consiglio di Stato, la licenza edilizia
andava quindi annullata siccome lesiva del diritto. Il ricorso va pertanto
respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili
seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 41 LE, 14, 18 NAPR di __________;
133, 140, 141 LAC; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.- è a carico dei ricorrenti in solido, che alla stessa
condizione rifonderanno fr. 800.- al resistente a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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