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Numero d'incarto:
52.2000.233
Data decisione, Autorità:
05.08.2002, TRAM
Incarto n.
52.2000.00233
Lugano
5 agosto 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
Composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Werner Walser
Segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 22 settembre 2000 di
__________ e __________
rappr. da __________
Contro
la risoluzione 30 agosto 2000 (n. 3359) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata da __________ avverso
la decisione 15 dicembre 1999 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei
permessi e dell'immigrazione, in materia di rilascio di un permesso di
domicilio per i figli __________ e __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto e in diritto
che nell'estate 1990 il cittadino iugoslavo
(Kosovo) __________ è entrato in Svizzera in maniera irregolare depositando in
seguito una domanda d'asilo;
che il 25 marzo 1996 sua moglie __________ e
i suoi figli __________, __________ e __________, anch'essi richiedenti
l'asilo, sono entrati in Svizzera a titolo di ricongiungimento famigliare;
che il 10 dicembre 1998 l'Ufficio federale
dei rifugiati (in seguito: UFR) ha riconosciuto lo statuto di rifugiato a
__________ (art. 3 cpv. 1 e 2 vLAsi) e ai suoi famigliari (art. 3 cpv. 3 vLAsi:
ricongiungimento per i richiedenti l'asilo);
che il 27 gennaio 1999 __________ ha chiesto
alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle
istituzioni il rilascio di un permesso di domicilio giusta l'art. 28 vLAsi (dal
1° ottobre 1999 art. 60 cpv. 2 nLAsi, applicabile a tutte le procedure
pendenti: persone a cui la Svizzera ha accordato asilo e che vi risiedono
legalmente da almeno cinque anni e nei confronti delle quali non sono dati i
motivi di espulsione previsti all'art. 10 cpv. 1 lett. a o b LDDS);
che, nel contempo, __________ e __________
hanno chiesto anch'essi un permesso di domicilio invocando l'art. 17 cpv. 2
LDDS, secondo cui i figli celibi di età inferiore ai 18 anni hanno il diritto
di essere inclusi nel permesso di domicilio dei genitori;
che __________ e __________ hanno invece
postulato il rilascio di un permesso di dimora, siccome non adempivano ancora i
requisiti legali temporali previsti dall'art. 28 vLAsi;
che il 28 ottobre 1999 il dipartimento ha
posto __________ al beneficio di un permesso di domicilio, mentre gli altri
componenti della sua famiglia hanno ottenuto un'autorizzazione di dimora
annuale;
che con decisione 15 dicembre 1999, fondata
sull'art. 60 cpv. 2 nLAsi, l'autorità ha rifiutato di rilasciare un permesso di
domicilio a __________ e a __________, in quanto soggiornavano da meno di
cinque anni in Svizzera;
che con giudizio 30 agosto 2000 il Consiglio
di Stato ha confermato la decisione dipartimentale del 15 dicembre 1999, respingendo
l'impugnativa contro di essa interposta da __________ in favore dei suoi figli
__________ e __________. In estrema sintesi, il Governo ha ritenuto che l'art.
60 cpv. 2 nLAsi fosse esaustivo e che, in quanto lex specialis, non
permettesse l'applicazione dell'art. 17 cpv. 2 LDDS. Alla cifra 3 del
dispositivo è stato indicato che la decisione era definitiva;
che contro la predetta pronunzia, __________
e __________ si sono tempestivamente aggravati davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che quest'ultimo e
__________ venissero inclusi nel permesso di domicilio del padre;
che i ricorrenti hanno rilevato come l'art.
60 cpv. 2 nLAsi fosse silente al riguardo e hanno ritenuto che tale lacuna
andasse colmata applicando l'art. 17 cpv. 2 LDDS;
che all'accoglimento del ricorso si sono
opposti sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si
dirà, per quanto necessario, in seguito;
che il 24 novembre 2000 il dipartimento ha
trasmesso al Tribunale copia di un parere dell'Ufficio federale degli stranieri
(in seguito: UFDS) che il rappresentante dei ricorrenti aveva richiesto sul
caso in rassegna;
che il 24 marzo 2001 __________ e __________
hanno ottenuto il diritto al domicilio in virtù dell'art. 60 nLAsi in quanto
soggiornavano da cinque anni nel nostro Paese in qualità di rifugiati;
che, per questo motivo, nell'ottobre 2001 il
dipartimento ha infine rilasciato a __________ e __________ un permesso di
domicilio, con termine di controllo fissato per il 24 marzo 2004;
che il ricorso è pertanto divenuto privo di
oggetto;
che nel caso in cui un ricorso diventa privo
di oggetto, l'autorità deve procedere all'accertamento, in via pregiudiziale e
sommaria, del verosimile esito dell'impugnativa in quanto potrebbe avere
un'influenza sull'aggravio della tassa di giustizia (RDAT 1984 n. 27 pag. 56;
II-1996 n. 11 consid. 4, pag. 40 in alto);
che, poste queste premesse, ci si può
chiedere se il Tribunale cantonale amministrativo sia competente a decidere la
causa ai sensi degli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG e 10 lett. a LALPS, ovvero
se __________ e __________ abbiano diritto al rilascio di un permesso di
domicilio sulla scorta dell'art. 17 cpv. 2 LDDS, invocando il combinato agli
art. 58 e 60 nLAsi;
che il Tribunale si limita pertanto ad
esaminare il caso in rassegna unicamente sotto questo profilo;
che la domanda di rilascio di un permesso di
domicilio a titolo di ricongiungimento famigliare è stata inoltrata da
__________ nell'ambito della procedura d'asilo;
che avendo richiesto l'asilo in Svizzera, i
figli del ricorrente sono sottoposti alla LAsi;
che, secondo il principio "lex
specialis derogat generali" sancito dall'art. 58 nLAsi, lo statuto di
rifugiato in Svizzera è retto in generale dalla legislazione sugli stranieri, a
meno che non siano applicabili disposizioni particolari, segnatamente quelle
della legge sull'asilo o della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei
rifugiati;
che, in concreto, il 25 marzo 1996
__________ e __________ sono entrati in Svizzera unitamente alla loro madre per
ricongiungersi al padre __________, allora richiedente l'asilo; il 10 dicembre
1998 essi hanno ottenuto lo statuto di rifugiato e, di riflesso, un permesso di
dimora annuale nell'ambito di tale procedura (art. 26 vLAsi), regolarmente
rinnovato, con ultima scadenza al 24 marzo 2001;
che lo statuto da accordare al coniuge e ai
figli minorenni del rifugiato è retto dall'art. 51 nLAsi (v. art. 3 cpv. 3
vLAsi): essi sono riconosciuti come rifugiati e ottengono l'asilo, sempre che
non vi si oppongano circostanze particolari. L'inclusione nella qualità di
rifugiato ai sensi dell'art. 51 nLAsi avviene solo se, come nel caso in esame
in applicazione dell'art. 5 della medesima norma, è stato stabilito che la
persona interessata non otterrebbe da sola la qualità di rifugiato giusta
l'art. 3 nLAsi (art. 37 Ordinanza 1 sull'asilo);
che come ha pertinentemente indicato l'UFDS
nel parere versato agli atti, l'art. 51 nLAsi concerne unicamente la
concessione o il riconoscimento dell'asilo alla famiglia del rifugiato; non
disciplina per contro il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi del diritto
degli stranieri;
che, inoltre, lo statuto di rifugiato è
riconosciuto ad personam ed un'eventuale revoca di tale condizione non
si estende - in linea di principio - al coniuge e ai figli (cfr. art. 63 cpv. 4
nLAsi; DTF 114 Ib 161 consid. 5);
che, di conseguenza, l'art. 60 cpv. 2 nLAsi
permette di definire in maniera esaustiva il disciplinamento delle condizioni
in Svizzera dei rifugiati;
che diverso sarebbe il caso se __________
fosse già stato al beneficio di un permesso di domicilio al momento del
deposito della domanda di ricongiungimento famigliare in favore dei suoi figli
__________ e __________;
che soltanto in quella circostanza sarebbe
stata avviata una procedura di polizia degli stranieri (art. 17 cpv. 2 LDDS),
dinnanzi ad autorità diverse da quelle previste in materia di asilo;
che, sulla scorta di quanto precede, il
ricorso avrebbe pertanto dovuto essere dichiarato irricevibile, senza che fosse
necessario esaminare l'adempimento delle altre condizioni previste all'art. 17
cpv. 2 LDDS (minore età dei figli che chiedono il ricongiungimento famigliare,
comunione domestica con i genitori);
che la tassa di giudizio dev'essere pertanto
posta a carico dei ricorrenti (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 17 cpv. 2 LDDS; 51, 58, 60, 63
LAsi; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è stralciato dai ruoli, poiché divenuto privo d'oggetto.
-
Tassa e
spese di giustizia, per complessivi fr. 300.–, sono a carico dei ricorrenti in
solido.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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