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Numero d'incarto:
52.2000.228
Data decisione, Autorità:
06.11.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00228
Lugano
6 novembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22 settembre 2000 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 30 agosto 2000 del Consiglio di Stato
(no. 3378) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 21 aprile 2000 con cui il municipio di __________ gli ha revocato
l'autorizzazione taxi di categoria A;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nel corso
del 1988 il municipio di __________ ha rilasciato al ricorrente __________,
invalido nella misura del 50%, un'autorizzazione per il servizio taxi sul
territorio del comune, con diritto a sostare sull'area pubblica appositamente
designata a tale scopo (tipo A). L’anno seguente, l'autorizzazione è stata
confermata nell'ambito del concorso indetto a seguito dell'entrata in vigore
dell'ordinanza municipale sul servizio taxi del 26 giugno 1987 (OMST).
B. Il 20
giugno 1991 l’AI ha riconosciuto al ricorrente un grado d’invalidità del 70%.
Non risulta che la relativa decisione sia stata portata a conoscenza del
municipio.
C. Il 20
luglio 1997, il municipio di __________ ha informato i tassametristi
beneficiari di un'autorizzazione del tipo A che gli effettivi non erano più
sufficienti a garantire un servizio pubblico efficiente. Li ha quindi informati
di aver indetto un concorso per ammettere ulteriori operatori. Con la stessa
circolare, l'autorità comunale ha invitato i tassametristi che per condizioni
di salute non potevano garantire una normale presenza di servizio a presentare
un certificato medico aggiornato. Il ricorrente ha inviato al municipio un
certificato medico, che attestava una capacità lavorativa del 30% solo
saltuariamente e per poche ore al giorno.
D. Analogamente
sollecitato dall'Associazione tassametristi, che si doleva dell'impossibilità
di ottenere dai suoi affiliati il rispetto dei turni di servizio prestabiliti,
il 23 febbraio 2000 il municipio di __________ ha comunicato al ricorrente di
aver constatato che da diversi anni non era più in grado di garantire uno
svolgimento regolare degli oneri lavorativi. L'ha pertanto diffidato a
riprendere il lavoro a tempo pieno entro 10 giorni, pena la revoca dell'autorizzazione.
Il ricorrente è rimasto passivo.
Considerando che non fosse in grado di assolvere i turni di servizio
prestabiliti, il 21 aprile 2000 il municipio gli ha revocato l'autorizzazione
con effetto immediato, prospettandogli il rilascio di un'autorizzazione di tipo
B.
E. Con
giudizio 30 agosto 2000 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che la
revoca dell'autorizza-zione fosse giustificata da un interesse pubblico
preponderante.
F. Contro il
predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando la conferma
dell'autorizzazione revocata.
Secondo l'insorgente, il municipio avrebbe
agito in mala fede, revocando l'autorizzazione dopo aver lungamente tollerato
una prestazione di servizio ridotta a causa dell'incapacità lavorativa presente
già da anni.
G. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni,
ed il municipio di __________, che contesta in dettaglio le tesi dell'insorgente.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC. La
legittimazione attiva del ricorrente è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque
ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti (art. 18 PAmm).
- L'art. 7
dell'ordinanza municipale sul servizio taxi (OMST) subordina il rilascio delle
autorizzazioni per il servizio taxi alle seguenti condizioni: (a) esercizio dei
diritti civili; (b) attitudine all'esercizio della professione; (c) conoscenze toponomastiche;
(d) buona reputazione; (e) licenza di condurre di tipo B.
L'autorizzazione, dispone l'art. 11 OMST,
decade alla fine di ogni anno civile ed è rinnovata tacitamente. Essa,
soggiunge la norma, decade pure quando non si verificano più le condizioni che
ne hanno determinato il rilascio.
I titolari dell'autorizzazione di tipo A
devono garantire le presenze minime prescritte dall'art. 27 OMST. Spetta ai
titolari di queste autorizzazioni accordarsi sui turni di servizio e notificare
mensilmente all'autorità una tabella dei turni con i nominativi dei conducenti.
L'autorità comunale vigila sul buon andamento del servizio adottando, se del
caso, i necessari provvedimenti.
L'art. 7 OMST subordina il rilascio
dell'autorizzazione al requisito dell'attitudine all'esercizio della
professione. La nozione di attitudine all'esercizio della
professione è di natura indeterminata. Nell'individuazione del suo
contenuto precettivo l'autorità comunale fruisce quindi di una certa latitudine
di giudizio, che deve esercitare tenendo soprattutto conto delle sue finalità.
In quest'ottica, si può comunque ammettere
che nel caso dei taxisti titolari di un'autorizzazione di tipo A, l'attitudine
all'esercizio della professione comprenda anche la capacità di assumere gli
oneri derivanti dai turni di servizio stabiliti d'intesa con i colleghi.
Allorché la parziale incapacità lavorativa del titolare di un'autorizzazione di
tipo A ostacola una regolare ed equa distribuzione dei turni di servizio fra
gli operatori appare di conseguenza lecito ritenere che il requisito
dell'attitudine all'esercizio della professione non sia più soddisfatto.
-
L'autorità
che tollera temporaneamente una situazione illegale non perde di principio il
diritto di esigere il ripristino della legalità. Fanno eccezione a questa
regola i casi in cui il principio della buona fede prevale su quello di legalità.
Ciò si verifica, in particolare, quando l'atteggiamento assunto dall'autorità
di fronte ad una situazione illegale è oggettivamente atto ad indurre chi ne
trae vantaggio a prendere disposizioni irreversibili confidando nell'ulteriore
rinuncia ad esigere il ripristino di una situazione conforme al diritto. Anche
in questi casi occorre comunque che l'interesse del beneficiario dell’illecito
a continuare a trarre vantaggio dalla situazione difforme prevalga su quello
pubblico teso al ripristino della legalità (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
V ed., N. 76; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Erg.
Bd., ibidem).
-
Il
ricorrente ha ottenuto l'autorizzazione ad esercitare la professione di taxista
di tipo A quando già era inabile al lavoro nella misura del 50%. Se tale
autorizzazione fosse conforme all’ordinanza sul servizio taxi del 1942 allora
vigente è questione che non deve essere qui esaminata. Sfugge pure al presente
giudizio la questione a sapere se questo grado d’invalidità fosse compatibile
con l’art. 7 OMST, entrato in vigore nel 1989, che esige che i beneficiari
dell’autorizzazione siano atti all’esercizio della professione.
L'autorizzazione, rinnovata dal municipio sulla base dell’OMST entrata in
vigore nel 1989, non può di principio essere rimessa in discussione e revocata
a causa dello stato di salute del ricorrente noto all'autorità comunale già a
quel momento. Oggetto del presente giudizio può essere unicamente la questione
a sapere se il significativo aggravamento dello stato di salute del ricorrente,
subentrato nel 1991, ma reso noto all’autorità soltanto nel 1997, giustifichi
il controverso provvedimento di revoca dell’autorizzazione.
A tal proposito, non si può negare che
l’ulteriore massiccia riduzione della già diminuita capacità lavorativa,
verificatasi nel 1991, rendesse il ricorrente inadempiente dal profilo del
requisito dell'attitudine all'esercizio della professione di cui all'art. 7
OMST. A prescindere dalla questione a sapere se il grado d’invalidità del 50%,
presente inizialmente, non costituisse già di per sé un motivo sufficiente per
considerare il ricorrente inidoneo all’esercizio della professione, non appare
fuori luogo ritenere che il consistente aumento dell’incapacità lavorativa
verificatosi nel 1991 giustificasse questa conclusione. Non procede di certo da
un’interpretazione insostenibile del concetto di attitudine all’esercizio
della professione affermare che un taxista titolare di un'autorizzazione
del tipo A, che non è in grado di adempiere gli oneri del servizio in misura
superiore al 30%, non sia più atto all'esercizio della professione.
L'autorità comunale, che non ignorava lo
stato di salute del ricorrente, ha rinunciato per anni a prevalersi delle
prerogative conferitele dall'art. 11 OMST per dichiarare decaduta
l'autorizzazione. Essa non ha tuttavia potuto fare a meno di intervenire quando
le rimostranze dell'associazione dei tassametristi, impedita dall’invalidità
del ricorrente ad ottenere il rispetto dei turni, ha sollecitato il municipio
ad adottare i provvedimenti necessari per assicurare un ordinato e regolare
andamento del servizio. Orbene, contrariamente a quanto assume l'insorgente, il
ritardo con cui l'autorità è intervenuta nei suoi confronti non permette di
dare la precedenza al principio della buona fede su quello di legalità. Il
ricorrente non poteva invero ignorare che il municipio si asteneva
dall'adozione di provvedimenti nei suoi confronti soltanto per motivi di natura
umanitaria. Né poteva in buona fede ritenere che l'autorità avrebbe continuato
all'infinito a tollerare una situazione contraria alle disposizioni dell'OMST.
L’interesse pubblico ad un servizio taxi efficiente, l’interesse degli altri
operatori ad un’equa distribuzione dei turni e quello di assicurarne il
rispetto prevalgono d'altro canto sull'interesse del ricorrente a perpetuare i
vantaggi derivanti dall'atteggiamento passivo assunto dall'autorità nei suoi
confronti.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il provvedimento in contestazione,
volto a ripristinare una situazione conforme alle disposizioni dell’OMST,
appare di conseguenza immune da violazioni del diritto. Il ricorso va di
conseguenza respinto.
La tassa di giustizia è posta a carico del
ricorrente.
Per questi motivi,
visti gli art. 208 LOC; 7, 11, 27 OMST; 3, 18, 28, 60,
61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 600.-- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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