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Numero d'incarto:
52.2000.224
Data decisione, Autorità:
14.12.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00224
Lugano
14 dicembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 21 settembre 2000 del
Comune di __________
contro
la decisione 30 agosto 2000 del Consiglio di Stato
(n. 3321) che annulla la decisione 27 marzo 2000 con cui il municipio di
__________ ha sospeso l'esame della domanda di costruzione presentata dalla
__________ per istallare un laboratorio per l'assemblaggio di macchinari
nello stabile che sorge sulla part. n. __________ RF;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
richiamata la decisione 20 novembre 2000 con cui il
Tribunale cantonale amministrativo ha temporaneamente sospeso il giudizio sul
ricorso;
ritenuto, in
fatto
che il 20
gennaio 2000, la __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso
di insediare un laboratorio per l'assemblaggio di macchinari per la sgrassatura
di metalli o la pulitura di tessuti in un locale dello stabile che sorge sulla
part. n. __________ RF (zona R5), sinora occupato da una vetreria;
che, raccolto il preavviso favorevole del
Dipartimento del territorio, il 27 marzo 2000 il municipio ha sospeso l'esame
della domanda giusta l'art. 66 LALPT, ritenendo che il laboratorio si ponesse
in contrasto con la funzione residenziale che il PR pubblicato e pendente per
approvazione davanti al Consiglio di Stato prevede di attribuire alla zona in
questione;
che con giudizio 30 agosto 2000 il Consiglio
di Stato ha annullato il provvedimento, rinviando gli atti al municipio
affinché si pronunciasse sulla domanda di costruzione in applicazione del
diritto vigente;
che il Governo ha in sostanza ritenuto che
l'attività del laboratorio fosse di natura artigianale non molesta e si
conformasse pertanto alla funzione prevista dal PR in itinere per la zona R5;
che contro il predetto giudizio governativo
il comune di __________ si è aggravato davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo il ripristino del provvedimento di salvaguardia della pianificazione
annullato dal Consiglio di Stato;
che l'insorgente ha in sostanza fondato il
ricorso sul possibile incremento dell'attività esplicata nel laboratorio; ha
inoltre sottolineato che l'attività non sarebbe conforme al PR in vigore, che
nella zona ammette soltanto insediamenti a carattere residenziale;
che all'accoglimento del ricorso si è
opposto il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni;
che ad identica conclusione è pervenuta la
__________, che ha contestato in dettaglio le tesi dell'insorgente,
evidenziando la natura mista della zona R5;
che con decisione 20 novembre 2000 il
Tribunale cantonale amministrativo ha sospeso il giudizio al fine di permettere
al municipio di __________ di statuire sulla domanda di costruzione in base al
diritto vigente;
che la predetta decisione è stata superata
dalla risoluzione 2 novembre 2000 con cui il Consiglio di Stato ha nel
frattempo approvato il nuovo PR di __________;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data dall'art. 21 LE e 66 cpv. 2 LALPT; la legittimazione
attiva del comune è certa; il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;
che dalla data di pubblicazione del PR e
fino all'approvazione da parte del Consiglio di Stato non si possono attuare
modifiche edilizie o altri provvedimenti contrari alle prevenzioni del piano
(art. 66 cpv. 1 LALPT);
che il blocco edilizio previsto dalla norma
in questione conferisce effetto anticipato negativo al diritto in itinere,
permettendo all'autorità di bloccare le domande di costruzione conformi
al diritto vigente, ma contrarie al diritto in via di adozione;
che la validità delle misure di salvaguardia
della pianificazione adottata in base all'art. 66 LALPT è limitata nel tempo;
esse decadono se il Consiglio di Stato non approva il piano entro due anni
dalla scadenza del termine di pubblicazione (art. 66 cpv. 3 LALPT); diventano
inoltre prive d'oggetto al momento in cui il Consiglio di Stato approva il PR;
che nell'evenienza concreta, l'approvazione
del PR intervenuta nel frattempo ha determinato la decadenza del provvedimento
di salvaguardia della pianificazione annullato dal Consiglio di Stato;
che il ricorso del comune di __________ va
quindi stralciato dai ruoli siccome diventato privo d'oggetto;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo
di una tassa di giustizia e dall'assegnazione di ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 66 LALPT; 3, 18, 28, 31, 60, 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è stralciato dai ruoli siccome privo d'oggetto.
-
Non si
prelevano né spese, né tassa di giustizia.
-
Non si assegnano
ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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