Suspensive effect refused for security-based driving licence withdrawal

52.2000.222Altro tribunale31 ott 2000Dismissed

Sintesi

The Ticino Administrative Court dismissed a driver’s appeal against the President of the Council of State’s refusal to grant suspensive effect in proceedings challenging a security-based driving licence withdrawal. The court held that such withdrawals are generally immediately enforceable and that suspensive effect may be granted only when the file makes it highly probable that the measure is unjustified. Here, the applicant had refused the ordered medical controls, the expert assessment was still pending, and the existing medical certificates did not clearly rule out drug use or the need for the withdrawal. Costs of CHF 400 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 16 cpv. 1 LCStr; Art. 10 LALCStr; suspensive effect against a security-based driving licence withdrawal: such measures are, as a rule, immediately enforceable. Pending appeal, suspensive effect is granted only where the file already makes it highly probable that the prerequisites for a security withdrawal are lacking. The authority deciding on suspensive effect exercises a discretion based on balancing interests; its assessment is to be overturned only if untenable. The existence of conflicting medical indications and an incomplete evidentiary record do not suffice to order suspensive effect, particularly where the addressee has refused the medically ordered verification measures (consid. on enforceability and prognostic review).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2000.222

Data decisione, Autorità: 31.10.2000, TRAM

Incarto n. 52.2000.00222

Lugano 31 ottobre 2000

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Ursula Züblin, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 20 settembre 2000 di


patr. da: avv. __________

Contro

la decisione 5 settembre 2000 (n. 3660) della Presidente del Consiglio di Stato, che si è rifiutata di concedere l'effetto sospensivo al ricorso inoltrato da __________ contro la decisione 11 maggio 2000 con cui il dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, gli ha revocato a tempo indeterminato la licenza di condurre per scopi di sicurezza;

vista la risposta 29 settembre 2000 della Presidente del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che preso atto del rapporto di segnalazione 25 ottobre 1999 della polizia cantonale di __________, il 27 aprile 2000 la Sezione della circolazione ha ordinato a __________ di sottoporsi ad un periodo, della durata di tre mesi, di intenso controllo medico, volto a dimostrare, attraverso controlli settimanali delle urine, che lo stesso è in grado di astenersi dal consumo di qualsiasi sostanza stupefacente, nonché di presentare al termine di tale periodo un certificato medico, attestante la sua non tossicodipendenza;

che l'autorità dipartimentale ha inoltre avvertito __________ del fatto che qualsiasi inadempienza di tali condizioni sarebbe stata immediatamente sanzionata e avrebbe comportato l'adozione di un provvedimento di sicurezza;

che con scritto 8 maggio 2000 __________ ha informato la Sezione della circolazione di non volersi sottoporre ai controlli ordinatigli;

che, fondandosi su queste emergenze, con decisione 11 maggio 2000 la Sezione della circolazione ha risolto di revocare a __________ la licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato;

che la decisione, dichiarata immediatamente esecutiva, precisava che la riammissione alla guida era subordinata alla presentazione di un certificato medico attestante, dopo un periodo minimo di almeno 3 mesi, sulla base di controlli settimanali delle urine, l'assoluta astinenza dal consumo di sostanze stupefacenti, nonché l'idoneità alla guida;

che contro questa decisione, fondata sugli art. 16 cpv. 1 LCStr e 35 cpv. 3 OAC, __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento; ha pure chiesto che al ricorso venisse concesso l'effetto sospensivo;

che con decisione 5 settembre 2000 la Presidente dell'Esecutivo cantonale ha respinto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo, reputando che la ponderazione degli interessi contrapposti giustificasse il mantenimento del diniego;

che contro la suddetta risoluzione __________ insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo in questa sede la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso pendente al Consiglio di Stato;

che l'insorgente rileva sostanzialmente che in concreto non vi sarebbe elemento alcuno atto a dimostrare che egli è inidoneo alla guida, in quanto dedito all'uso di sostanze stupefacenti;

che __________ evidenzia inoltre che i certificati medici prodotti confermerebbero l'assenza di motivi per procedere alla revoca immediata della licenza di condurre: in particolare, dal certificato medico 30 agosto 2000 del dr. __________, posto alla base di una seconda istanza di concessione dell'effetto sospensivo alla Presidente del Consiglio di Stato, risulta che egli non ha mai avuto alcun tipo di dipendenza da sostanze stupefacenti;

che la Presidente del Consiglio di Stato sollecita il rigetto dell'impugnativa, rilevando nel contempo che il certificato medico 30 agosto 2000 è stato trasmesso per conoscenza al perito medico, cui è stato affidato l'incarico di accertare lo stato specifico di dipendenza di __________ da sostanze stupefacenti;

considerato, in diritto

che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta gli art. 10 LALCStr e 21 PAmm;

che la decisione 11 maggio 2000 della Sezione della circolazione configura una revoca della licenza di condurre a scopo di sicurezza;

che per prassi costante, avallata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, i provvedimenti di revoca della licenza a scopo di sicurezza sono per principio dichiarati immediatamente esecutivi, nel senso che l'autorità che li adotta è solita togliere preventivamente l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (DTF 106 Ib 117; Schaffauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, II ed., n. 2758);

che in caso di ricorso il destinatario del provvedimento può comunque sollecitare la concessione dell'effetto sospensivo;

che la concessione dell'effetto sospensivo dipende dalla ponderazione degli interessi contrapposti (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, p. 112 ss);

che, considerato il pericolo costituito da conducenti inidonei per la sicurezza della circolazione, nel caso di revoche per scopi di sicurezza l'effetto sospensivo al ricorso va concesso soltanto quando sulla base degli atti si può ritenere che molto probabilmente non sono date le premesse per adottare un simile provvedimento (Schaffauser, loc. cit.);

che con la decisione impugnata la Presidente del Consiglio di Stato ha implicitamente escluso tale ipotesi;

che, in considerazione del rifiuto del ricorrente di sottoporsi ai controlli medici ordinatigli, nonché del fatto che il perito incaricato non ha ancora formulato le proprie conclusioni, la deduzione operata dalla Presidente dell'Esecutivo cantonale non appare affatto insostenibile;

che le contestazioni sollevate dal ricorrente davanti al Consiglio di Stato non sono tali da giustificare una prognosi di esito favorevole dell'impugnativa: le risultanze dei due certificati medici 12 e 17 maggio 2000 - redatti rispettivamente dai dr. __________ e __________ e prodotti, tra l'altro, dopo il provvedimento adottato dall'autorità dipartimentale - attestano che l'insorgente fa comunque uso di sostanze stupefacenti (cannabis); illustrano inoltre le conseguenze del provvedimento dipartimentale sulla sua situazione psichica;

che effettivamente il certificato medico 30 agosto 2000 del dr. __________ sembrerebbero smentire la dipendenza del ricorrente da sostanze stupefacenti;

che tuttavia tali risultanze non permettono ancora di ritenere che molto probabilmente non sono date le premesse per una revoca di sicurezza e che il ricorso verrà accolto;

che tali accertamenti dovranno infatti essere ulteriormente confermati dall'istruttoria che il Consiglio di Stato dovrà necessariamente esperire prima di statuire nel merito del ricorso pendente;

che, così stando le cose, non si può di certo rimproverare alla Presidente del Consiglio di Stato di aver fatto un uso scorretto del potere di apprezzamento che la legge le riserva nell'ambito della ponderazione degli interessi contrapposti finalizzata alla concessione dell'effetto sospensivo;

che il ricorso va quindi respinto;

che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza;

Per questi motivi,

visti gli art. 16 cpv. 1 LCStr; 10 LALCStr; 1 ss. PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 400.-- sono poste a carico del ricorrente.

  3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 10 giorni dall'intimazione.

  4. Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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