AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2000.217
Data decisione, Autorità:
12.02.2001, TRAM
Incarto n.
52.2000.00217
Lugano
12 febbraio
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 17 settembre 2000 della
contro
la decisione 30 agosto 2000 (n. 3347) del Consiglio
di Stato, che ha respinto il suo ricorso contro l'imposizione della tassa di
utilizzazione dell'acqua potabile per il cantiere al mapp. __________ DS di
__________ da parte della commissione dell'acquedotto del locale patriziato;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 27 marzo
1999 la commissione dell'acquedotto del patriziato di __________ ha emesso a
carico della __________ una tassa di utilizzazione dell'acqua potabile relativa
al cantiere con cui questa aveva ampliato lo stabile industriale al mapp.
__________ DS di quel comune. Il tributo, fondato sull'art. 6 del regolamento
dell'acquedotto agricolo patriziale, è stato calcolato in ragione di fr.
1.--/mc di costruzione: esso assommava pertanto a fr. 5'813.-- (= 5'813 mc x
fr. 1.--/mc).
Evadendo uno scritto di contestazione
dell'imposizione del 13 aprile successivo inoltratole dalla __________, con
lettera 22 maggio 1999 la menzionata commissione ha confermato l'imposizione.
B. Con ricorso
10 giugno 1999 la __________ è insorta contro quell'atto dinanzi al Consiglio
di Stato, contestando sia la legittimità dell'imposizione della tassa di cantiere
nel caso di ampliamento di un edificio sia l'importo della tassa, a suo
giudizio sproporzionato e lesivo del principio di uguaglianza.
Con risoluzione 30 agosto 2000 il Governo ha
respinto entrambe le censure e, con ciò, il ricorso.
C. Con
impugnativa 17 settembre 2000 __________ si è aggravata contro il giudicato
governativo dinanzi a questo Tribunale, al quale ha domandato di annullarlo
insieme al controverso tributo. L'insorgente sostiene che l'ampliamento del
capannone industriale ha avuto luogo senza consumo di acqua, trattandosi di
costruzione prefabbricata. Il materiale impiegato è difatti stato fornito dalle
ditte appaltatrici già pronto per la posa.
Il Consiglio di Stato e la commissione
dell'acquedotto del patriziato di __________ postulano la reiezione
dell'impugnativa.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale è data dall'art. 146 cpv. 1 LOP. Il ricorso è
tempestivo (art. 151 cpv. 2 LOP; 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione della
ricorrente certa (art. 147lett. b LOP; 43 PAmm). Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
2.1. Ad
__________ l'acqua potabile è distribuita direttamente dal patriziato sulla
base del regolamento dell'acquedotto patriziale, senza essere al beneficio di
una concessione da parte del comune. L'applicazione della LMSP, che - nel
concreto caso - condurrebbe comunque sia allo stesso risultato, non entra pertanto
in linea di conto. Il fabbisogno finanziario dell'acquedotto patriziale è
assicurato mediante la percezione di tasse, da determinare da parte
dell'ufficio patriziale entro i limiti definiti all'art. 6 del regolamento. Per
gli impianti provvisori, come i cantieri, la tassa varia tra fr. 0,50 e fr.
1.-- per mc di costruzione calcolata secondo le norme SIA (art. 6 lett. i del
regolamento). Con modifica del regolamento adottata l'11 dicembre 1998 dall'assemblea
patriziale, approvata dalla sezione degli enti locali l'8 giugno 1999, l'importo
massimo della tassa è stato aumentato a fr. 2.-- per mc; in quel contesto la relativa
normativa ha anche assunto una nuova classificazione (art. 6 categoria I). Nel
gennaio 1999 l'ufficio patriziale ha adottato le tariffe dell'acqua potabile
per l'anno stesso, fissando in fr. 1.--/mc la tassa d'uso per gli impianti provvisori
come i cantieri.
2.2.
Giusta l'art. 146 cpv. 1 LOP, contro le decisioni degli organi patriziali è
dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al
Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga
altrimenti. Gli organi del patriziato sono l'assemblea, il consiglio patriziale,
dove è stato costituito, e l'ufficio patriziale (art. 64 cpv. 1 LOP). Per
quanto può interessare ai fini del presente giudizio, l'organo esecutivo del
patriziato è l'ufficio patriziale (art. 92 lett. a LOP); ad esso spetta, tra
l'altro, il compito di applicare i regolamenti patriziali (art. 93 lett. d
LOP). L'organizzazione della gestione dell'acquedotto agricolo patriziale di
__________ non deroga - né del resto potrebbe derogare - alla ripartizione di
competenze stabilita dalla legislazione cantonale. L'art. 2 del relativo
regolamento si limita difatti a stabilire che l'amministrazione dell'acquedotto
viene esercitata dall'ufficio patriziale attraverso una commissione, che esso
nomina ogni 4 anni (art. 4 del regolamento) e che gli rende conto alla fine di
ogni anno. L'art. 5 lett. d del regolamento, che elenca le competenze della
commissione dell'acquedotto, affida a quest'ultima il solo compito di "incassare
le tasse". In caso di contestazione, la loro fissazione spetta
pertanto indubitabilmente all'ufficio patriziale, solo organo abilitato in sede
di applicazione del regolamento patriziale ad adottare una decisione vincolante
per l'utente e, nello stesso tempo, impugnabile.
-
Nel
concreto caso il reclamo inoltrato da __________ il 13 aprile 1999 è stato evaso
direttamente dalla commissione dell'acquedotto con lettera del 22 maggio successivo.
Poiché tale scritto non emanava dall'ufficio patriziale, esso non poteva costituire
una decisione che obbligasse la reclamante al pagamento della tassa e che,
nello stesso tempo, le permettesse - di conseguenza - di contestarla. D'altra
parte, correttamente, quel documento non indicava la possibilità di inoltrare
ricorso contro di esso al Consiglio di Stato, ma si limitava ad indicare la
disponibilità della commissione a fornire ulteriori chiarimenti sull'oggetto.
Il Governo avrebbe pertanto dovuto dichiarare irricevibile il ricorso presentato
il 10 giugno 1999 da __________ contro la presa di posizione della commissione
dell'acquedotto del 22 maggio 1999. L'impugnativa dinanzi a questo Tribunale
deve dunque essere accolta già per questo motivo, annullando la risoluzione
governativa 30 agosto 2000. L'annullamento dello scritto 22 maggio 1999 della
commissione dell'acquedotto non è invece né necessario né possibile, non
trattandosi di una decisione. Per dar modo a __________ di contestare il
controverso tributo in applicazione dell'art. 146 cpv. 1 LOP, è pertanto
necessaria in primo luogo, sotto l'aspetto formale, l'emanazione di una
decisione di determinazione dello stesso da parte dell'ufficio patriziale, la
quale indichi la possibilità di ricorrere al Consiglio di Stato nel termine di
15 giorni.
-
Sia
comunque soggiunto, a titolo abbondanziale, che la contestazione dell'imposizione
non è stata affrontata in maniera sufficientemente approfondita dalle autorità
inferiori, ma in particolare dal Consiglio di Stato. In effetti, per
legittimare il principio dell'imposizione dell'avversato tributo, esso avrebbe
anzitutto dovuto appurare se la realizzazione dell'ampliamento del capannone industriale
abbia per finire implicato un consumo d'acqua derivata dall'acquedotto
patriziale (poco importa se direttamente o tramite un allacciamento esistente).
Per confermare il quantum della tassa nel rispetto del principio di uguaglianza
e della proporzionalità, il Governo avrebbe invece dovuto per lo meno
verificare quanta acqua è stata presumibilmente consumata a tale scopo, onde
poter dedurre il consumo di acqua unitario (ossia per mc di costruzione) e
confrontarlo con quello che si verifica normalmente nel caso di costruzione
degli altri edifici. Il Consiglio di Stato non ha invece effettuato alcun
accertamento in merito. Dagli atti non risulta nemmeno in che cosa consista
l'ampliamento e in quale esatto periodo esso sia stato realizzato. L'argomento,
vivamente contestato dalla ricorrente, secondo cui l'importo del tributo non
appare eccessivo in considerazione dell'importante volume dell'ampliamento, non
può infine costituire una pertinente motivazione, poiché - riposando sulla
meccanica applicazione dell'art. 6 lett. i rispettivamente categoria I del
regolamento dell'acquedotto patriziale, che l'insorgente intende rimettere in discussione
nel caso che la concerne - costituisce piuttosto l'oggetto del litigio.
-
Sulla scorta
di quanto precede, il ricorso deve essere accolto e l'impugnata risoluzione
governativa annullata. Il Tribunale rinuncia al prelievo di una tassa di
giudizio, che altrimenti dovrebbe essere messo a carico dello Stato (art. 28
PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 64, 92, 93, 146, 147, 151 LOP, 3, 18,
28, 43,46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. La risoluzione 30 agosto 2000 (n. 3347) del
Consiglio di Stato è annullata e riformata nel senso che il ricorso contro lo
scritto 22 maggio 1999 della commissione dell'acquedotto del Patriziato di
__________ è dichiarato irricevibile.
-
Non si
prelevano tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster