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Numero d'incarto:
52.2000.216
Data decisione, Autorità:
02.01.2001, TRAM
Incarto n.
52.2000.00216
Lugano
2 gennaio
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 18 settembre 2000 di
rappr. da: __________
contro
la decisione 30 agosto 2000 (n. 3456), con la quale
il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dall'insorgente contro
la risoluzione 17 novembre 1999 del municipio di __________ in materia di
servizio sgombero neve;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 22 marzo 1996 il municipio di
__________ ha comunicato a __________ di non garantire l'apertura, durante i
mesi invernali, della strada che porta ai Monti di __________ dove egli intendeva
prendere domicilio;
che il 27 settembre 1999 __________ e la
ricorrente __________, titolare dell'autorizzazione a gestire l'Osteria
__________, hanno chiesto al municipio di __________ che venisse assicurato il
servizio di sgombero della neve fino alla zona __________, al fine di garantire
anche in inverno e in caso di nevicate l'accesso veicolare al menzionato
esercizio pubblico;
che con risoluzione 17 novembre 1999 il
municipio ha respinto la richiesta, in quanto il servizio sulla strada di
montagna che porta ai __________, zona non totalmente urbanizzata (mancanza di
corrente elettrica, servizio raccolta rifiuti eseguito soltanto dal 1° aprile
al 31 ottobre), avrebbe cagionato al comune costi insopportabili a causa della
lunga distanza del luogo dal nucleo del paese;
che avverso tale decisione, con ricorso 25
novembre 1999 La __________ si è aggravata al Consiglio di Stato, chiedendogli
di annullarla;
che in quella sede la ricorrente ha
contestato che il servizio di sgombero della neve, con una modica
partecipazione di fr. 2'000.– oltre alle spese per il materiale (sabbia o
ghiaia), provocasse costi insopportabili al comune già dotato dell'apposito automezzo,
tanto più che i lavori di manutenzione sarebbero stati effettuati a titolo
gratuito dal gerente dell'osteria;
che __________ ha pure contestato che la
carreggiata, di una lunghezza complessiva di 500 metri, avesse le
caratteristiche di una tipica strada di montagna e fosse pericolosa;
che il Consiglio di Stato, con risoluzione
30 agosto 2000, si è pronunciato sul gravame senza esperire il sopralluogo
richiesto dall'insorgente, asserendo che la strada, asfaltata, era una vera e
propria arteria di montagna, per di più ad una sola corsia senza sbocco e non
sufficientemente sicura in caso di gelo;
che, nel merito, il Governo ha rilevato che
l'interesse del comune a mantenere praticabile tutto l'anno la carreggiata per
una sola famiglia e per alcune residenze secondarie era ridotto rispetto ai
costi che avrebbe cagionato il servizio richiesto;
che l'Esecutivo cantonale ha considerato
l'ampio margine di manovra riservato all'autorità comunale nel disciplinare il
servizio di sgombero della neve per ragioni economiche e di sicurezza del traffico;
che contro la predetta pronunzia, __________
insorge ora innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento
e postulando che venga assicurato il servizio di sgombero della neve sui Monti
di __________ previo esperimento di un sopralluogo che aveva già richiesto
inutilmente davanti al Consiglio di Stato;
che, in sostanza, la ricorrente ribadisce ed
amplia le censure già sottoposte all'esame del Governo;
che in sede di risposta il municipio di
__________, dopo aver precisato di non condividere totalmente la decisione
adottata dal precedente esecutivo comunale in carica al momento della decisione,
sostiene che i costi per lo sgombero della neve non sarebbero in realtà
sproporzionati ed insopportabili per il comune in quanto le residenze
secondarie situate nella zona potrebbero beneficiare anch'esse del servizio di
pulizia del manto stradale;
che l'Esecutivo comunale, al fine di
affrontare la questione della sicurezza della strada e disciplinare la
responsabilità in caso di incidente, aderisce alla richiesta della ricorrente
di procedere ad un sopralluogo;
che il Consiglio di Stato, dal canto suo,
propone di respingere il ricorso, riconfermandosi nelle motivazioni poste a
fondamento della propria decisione;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo (art. 208 cpv. 1 LOC), la legittimazione della società
ricorrente (art. 209 lett. b; 43 PAmm) e la tempestività del gravame (art. 46
cpv. 1 PAmm) sono certe;
che, di principio, l'autorità amministrativa
accerta d'ufficio i fatti e non è vincolata alle domande di prova delle parti
(art. 18 cpv. 1 PAmm);
che però, in ogni caso, l'autorità deve
accertare in modo esatto e completo tutti quei fatti che sono rilevanti per il
giudizio;
che per la valutazione della fattispecie qui
in esame, la verifica dell'esatta situazione dei luoghi, in particolare con
riguardo alla sicurezza della strada e delle persone addette alle operazioni di
sgombero della neve, si appalesa essenziale dal momento che l'insorgente aveva
contestato la pericolosità della strada già dinnanzi all'autorità inferiore;
che il Consiglio di Stato non esperendo il
sopralluogo, peraltro insistentemente richiesto dalla ricorrente, non ha
accertato in concreto la sussistenza di potenziali pericoli;
che, anche conoscendo l'ubicazione della
strada, l'autorità inferiore non poteva ancora pronunciarsi con piena
cognizione di causa sulla fattispecie;
che una visita in loco, chiesta ora pure dal
municipio, si rivela dunque fondamentale ai fini del giudizio;
che, giusta l'art. 65 PAmm, il Tribunale
cantonale amministrativo può annullare la decisione impugnata e rinviare la
causa all'istanza inferiore, segnatamente in casi in cui questa ha accertato la
fattispecie in modo incompleto;
che, verificandosi in concreto tale ipotesi,
il ricorso va accolto e gli atti rinviati al Consiglio di Stato, affinché -
esperito il sopralluogo - statuisca nuovamente nel merito del ricorso;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo
di una tassa di giustizia;
visti gli art. 208, 209 lett. b LOC; 3, 18, 28, 43,
46, 60, 61, 62, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di
conseguenza:
1.1. la decisione
30 agosto 2000 (n. 3456) del Consiglio di Stato è annullata.
1.2. gli atti
vengono retrocessi al Consiglio di Stato affinché si pronunci nuovamente previo
esperimento di un sopralluogo.
-
Non si
prelevano né tasse né spese.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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