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Numero d'incarto:
52.2000.215
Data decisione, Autorità:
31.10.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00215
Lugano
31 ottobre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 15 settembre 2000 di
__________ e __________,
Comunione dei comproprietari del condominio
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 30 agosto 2000 del Consiglio di Stato
(no. 3316) che annulla la decisione 13 gennaio 2000 con cui il municipio di
__________ ha negato alla __________ il permesso di costruire un posteggio
sopraelevato sulla part. n. __________ RF;
viste le risposte:
-
27 settembre 2000 della
__________;
-
27 settembre 2000 del
municipio di __________;
-
10 ottobre 2000 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La
__________, qui resistente, è una ditta attiva nel campo della produzione di
fibre ottiche, con sede a __________, in uno stabilimento situato in località
__________, nella zona artigianale commerciale (ArC). Per soddisfare le
esigenze di posteggio delle sue maestranze, formate in larga misura da operai
frontalieri, nel 1996 la __________ ha chiesto ed ottenuto il permesso di costruire
un posteggio per 76 veicoli su un fondo di proprietà del locale patriziato,
situato nelle immediate vicinanze dello stabilimento principale, ma nella zona
residenziale intensiva (R5). I vicini, che si erano opposti all'intervento,
hanno rinunciato ad impugnare il permesso davanti alle istanze di ricorso.
Il 28 settembre 1999, la __________ ha
chiesto al municipio il permesso di ampliare il posteggio mediante la
costruzione di una struttura sopraelevata, dotata di 28 stalli. Alla domanda si
sono fra gli altri opposti i vicini __________ e __________ ed i comproprietari
del condominio __________, contestando la conformità di zona dell'opera,
inconciliabile, a loro avviso, con la funzione residenziale della zona in cui
verrebbe a sorgere.
Raccolto il preavviso favorevole
dell'autorità cantonale, il 13 gennaio 2000 il municipio ha accolto
l'opposizione, respingendo la domanda di costruzione per i motivi ivi addotti.
B. Il 30
agosto 2000 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso inoltrato dalla
__________ contro la predetta decisione, annullandola e rinviando gli atti al
municipio, affinché statuisse nuovamente sulla domanda, previo esame di alcuni
aspetti che non occorre qui indicare.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che
l'opera in contestazione, destinata ad aumentare la capacità del posteggio
esistente, fosse da configurare alla stregua di una costruzione non molesta,
conforme alla funzione residenziale e commerciale della zona di situazione,
nella quale sono ammessi insediamenti che non ingenerano ripercussioni
sostanzialmente diverse da quelle derivanti dall'abitare.
C. Contro il
predetto giudizio governativo, i soccombenti insorgono davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino
della decisione con cui il municipio ha respinto la domanda di costruzione.
Gli insorgenti ripropongono e sviluppano in
questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza con
riferimento alla natura molesta dell'opera, inconciliabile a loro avviso con la
funzione abitativa e commerciale assegnata alla zona in cui verrebbe a sorgere.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione perviene la
__________, che contesta in dettaglio le tesi dell'insorgente, sottolineando il
carattere sostanzialmente non molesto del manufatto.
Il municipio di __________ ha comunicato di
rinunciare a prendere posizione.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. La
legittimazione attiva dei ricorrenti, proprietari di fondi vicini a quello
dedotto in edificazione e già opponenti, è certa.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
PAmm). Il sopralluogo chiesto dai ricorrenti non appare invero atto a procurare
a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
- 2.1.
Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, ripreso dall'art. 67 cpv. 2 LALPT,
l'autorizzazione a costruire è rilasciata solo se gli edifici e gli impianti
sono conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione. Ciò
significa che nelle singole zone possono essere autorizzati soltanto
insediamenti la cui destinazione si integra convenientemente sulla funzione
assegnata alla zona di situazione. Non basta che non si pongano in contrasto
con la funzione di zona, ossia che non ostacolino l'utilizzazione conforme alle
finalità pianificatorie perseguite dalla zona. Per essere autorizzate le nuove
costruzioni devono apparire collegate da un nesso adeguato alla funzione della
zona in cui si collocano (RDAT 1994 II 105 n. 56; Ruch, Kommentar zum RPG, ad
art. 22, N. 70 seg., Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 67 LALPT n. 472).
2.2. Le zone residenziali sono
essenzialmente destinate alle costruzioni ad uso abitativo. Questa funzione non
esclude a priori insediamenti destinati ad altre attività, quali negozi ed
esercizi pubblici di quartiere. Per essere autorizzati, questi insediamenti
devono tuttavia apparire subalterni alla funzione residenziale (RDAT 1995 I 89
n. 35; Zimmerlin, Das Baugesetz des Kt. Aargau, § 130; Scolari, op. cit., n.
475).
2.3. Le zone commerciali sono riservate allo
svolgimento di attività mercantili, ovvero di attività caratterizzate dallo
scambio di beni o di prestazioni di servizio. In queste zone vanno di principio
confinate tutte le attività di questo particolare del settore dell'economia,
che per volume di traffici e ripercussioni indotte superano i ristretti limiti
delle attività di servizio ancora tollerabili nelle zone residenziali (RDAT
1994 II 106 n. 56; Scolari, op. cit. loc. cit. n. 481).
2.4. Le zone artigianali sono riservate agli
insediamenti destinati allo svolgimento di attività produttive su piccola
scala, con l'impiego di limitate risorse personali ed infrastrutturali, che
ingenerano modiche ripercussioni ambientali (Scolari, op. cit. loc. cit., n.
484). Alle attività produttive su scala più vasta, che provocano immissioni di
maggiore portata sono invece riservate le zone industriali.
2.5. Le zone miste sono comprensori nei
quali sono ammessi insediamenti di tipo eterogeneo, ma idonei a coesistere.
Zone residenziali e commerciali sono quindi zone nelle quali oltre agli insediamenti
abitativi sono ammesse anche costruzioni destinate allo svolgimento di attività
mercantili e di servizio, travalicanti i limiti di quelle attività che in
quanto subalterne alla funzione abitativa possono insediarsi nelle zone
residenziali anche in assenza di una riserva in loro favore.
2.6. Per caratterizzare meglio la tipologia
degli interventi ammissibili all'interno delle singole zone, numerosi piani di
utilizzazione suddividono le attività connesse all'uso delle costruzioni in tre
categorie, differenziate fra loro in base al grado di molestia.
Non moleste sono le attività che non
ingenerano ripercussioni ambientali diverse da quelle derivanti dalla funzione
abitativa. Poco moleste sono invece considerate le attività che provocano
immissioni occasionali, compatibili per intensità e durata con la funzione
residenziale. Moleste sono infine definite le attività che superano questo limite.
Questi concetti, di natura pianificatoria e
non ecologica, vanno applicati indipendentemente dalle disposizioni del diritto
ambientale, valutando in modo astratto, secondo criteri oggettivi, le
ripercussioni solitamente derivanti da un certo tipo d'insediamento (Zimmerlin,
op. cit., § 130 seg.).
-
La zona
residenziale intensiva R5 di __________ è destinata alla costruzione di edifici
a carattere residenziale e commerciale. Possono inoltre esservi istallate aziende
artigianali non moleste (art. 34 NAPR). A dispetto della sua denominazione, si
tratta quindi di una zona mista, a carattere prevalentemente residenziale,
nella quale sono ammessi anche contenuti commerciali o artigianali non molesti.
Restano comunque esclusi dalla zona residenziale intensiva R5 gli insediamenti
industriali e quelli artigianali poco molesti o molesti. A questi insediamenti
il PR riserva la zona artigianale - commerciale (ArC; art. 41 NAPR), quella artigianale
(Ar; art. 42 NAPR) e quella industriale (J; art. 44 NAPR): zone, nelle quali le
costruzioni ad uso abitativo sono ammesse soltanto se sono destinate al
personale di sorveglianza.
-
Di regola,
i posteggi privati per veicoli sono costruiti come impianti destinati allo
stazionamento, temporaneo o di lunga durata, dei mezzi di locomozione degli
utenti di una determinata costruzione. A meno che si tratti di autosili o di
aree di sosta aperte al pubblico dietro pagamento, essi non sono autonomi, ma dipendono,
quali opere accessorie, da una costruzione principale. In quanto infrastrutture
funzionalmente subordinate ad una costruzione principale, i posteggi privati
non hanno una destinazione propria, ma condividono la destinazione della
costruzione alla quale sono asserviti. La destinazione dei posteggi privati
posti al servizio delle abitazioni è quindi residenziale. I posteggi annessi
agli stabilimenti commerciali sono a loro volta impianti a vocazione
commerciale, mentre i posteggi delle fabbriche sono componenti accessorie di
impianti industriali (RDAT 1985 n. 112; STA 22. 9. 87 in re M.).
-
Nell'evenienza
concreta, la controversa infrastruttura verrebbe a sorgere nella zona R5, a carattere
residenziale e commerciale. Essa non è tuttavia destinata al posteggio dei
veicoli degli inquilini delle abitazioni circostanti, ma servirebbe alle
esigenze dei dipendenti della resistente che lavorano nello stabilimento situato
nella vicina zona artigianale - commerciale (ArC).
Ora, la destinazione principale di questo
stabilimento è indubitabilmente di natura industriale. La __________ è in
effetti una ditta specializzata nella produzione in serie e su vasta scala di
elementi di alta precisione per il collegamento di fibre ottiche (cfr. sito
__________). Non è certamente un'azienda artigianale. Lo escludono le
caratteristiche dei processi produttivi e l'alto numero di operai impiegati. Né
può essere considerata una ditta commerciale. Le attività volte a
commercializzare i prodotti sono invero subordinate a quella principale, che
rimane di natura industriale. Irrilevante, ai fini della determinazione della
destinazione dello stabilimento, è il grado di molestia dell'attività esplicata.
Accertata la destinazione industriale dello
stabilimento della __________, il posteggio per i dipendenti che la resistente
intende ora ampliare non può averne un'altra. In quanto opera accessoria, posta
al servizio di una costruzione a vocazione industriale, l'impianto in
contestazione partecipa necessariamente alla natura dello stabilimento
principale, condividendone le sorti. Esso va quindi configurato alla stregua di
un'infrastruttura industriale.
Stando così le cose, se ne deve per forza
dedurre che l'impianto non è conforme alla funzione residenziale e commerciale
della zona R5 in cui verrebbe a sorgere. Il fatto che risponda alle esigenze
poste dalla LPAmb alla zona in questione non permette di giungere a diversa
conclusione. La conformità di zona va in effetti esaminata indipendentemente
dalla compatibilità ambientale.
- Sulla
scorta della considerazioni che precedono, il ricorso va quindi accolto, annullando
il giudizio governativo impugnato e ripristinando la decisione di diniego della
licenza resa dal municipio di __________.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono
poste a carico della resistente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 22 LPT; 34 NAPR di __________; 3, 18,
28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 30 agosto 2000 del Consiglio
di Stato (n. 3316) è annullata.
1.2. la decisione 13 gennaio 2000 del municipio
di __________ è confermata.
-
La tassa di
giustizia di fr. 900.- è a carico della resistente, che rifonderà fr. 1'500.-
ai ricorrenti a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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