Procurement appeal struck as moot after cancellation

52.2000.209Altro tribunale31 ott 2000Dismissed

Sintesi

The appellant challenged a procurement notice issued by the Consorzio depurazione acque Mendrisio e dintorni, arguing that the CIAP applied rather than the old public procurement law. During the proceedings, the CDAM cancelled the tender and the cantonal office confirmed that it would be republished under the CIAP. The Administrative Court therefore struck the appeal from the docket as moot. It nevertheless treated the CDAM as the losing party for costs, waived court fees, and ordered it to pay CHF 500 in party compensation to the appellant.

Regest

Art. 48 PAmm; mootness of an administrative appeal and allocation of costs after withdrawal of the contested measure. Where the respondent's subsequent cancellation of the challenged procurement procedure deprives the appeal of its object, the case is struck from the docket without substantive adjudication. For cost allocation, the authority whose conduct caused the mootness is to be treated as the losing party, so that party compensation may be awarded despite the absence of a decision on the merits; conversely, a court fee may be waived when the case is merely removed from the docket (consid. 2-4).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2000.209

Data decisione, Autorità: 31.10.2000, TRAM

Incarto n. 52.2000.00209

Lugano 31 ottobre 2000

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 8 settembre 2000 della


patrocinata da: avv. __________

contro

il bando di concorso 22 agosto 2000 indetto dal Consorzio depurazione acque Mendrisio e dintorni per le opere da impresario costruttore relative alle opere complementari per l'ottimizzazione e l'ampliamento dell'impianto di depurazione acque __________ a __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che dopo vicissitudini che non occorre rievocare con risoluzione __________ pubblicata sul FUC no. __________ del giorno seguente, il Consorzio depurazione acque Mendrisio e dintorni (in seguito: CDAM) ha indetto un pubblico concorso per l'assegnazione delle opere da impresario costruttore relative alle opere complementari (fase 2) per l'ottimizzazione e l'ampliamento dell'impianto di depurazione di __________, situato in località __________;

che la summenzionata decisione precisava che "il concorso è sottoposto alla legge sugli appalti del 12 settembre 1978 e successive modifiche e norme integrative";

che contro tale risoluzione è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo la __________, chiedendone l'annullamento; a suo dire sarebbe applicabile il CIAP e non la legge sugli appalti, ritenuto che le opere oggetto del bando di concorso costituiscono una continuazione dei lotti 1-5 già messi a concorso da parte del CDAM per un valore globale superiore a fr. 9'575'000.--;

che il 12 settembre 2000 il CDAM ha comunicato a questa corte di aver annullato la procedura d'appalto in questione; esso ha pure precisato che la pubblicazione del bando era stata effettuata ad opera della direzione lavori d'intesa con il Dipartimento del territorio, Ufficio appalti e lavori sussidiati;

che il 13 settembre 2000 l'Ufficio lavori sussidiati e appalti ha confermato che il concorso è stato annullato e che verrà ripubblicato secondo la procedura retta dal CIAP;

che preso conoscenza di quanto riportato qui sopra, la __________ ha chiesto a questo tribunale di porre a carico del CDAM gli oneri processuali ed ha postulato l'assegnazione di un importo a titolo di ripetibili;

che in applicazione dell'art. 48 PAmm il Tribunale cantonale amministrativo può respingere con breve motivazione i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati;

considerato, in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva della ricorrente sono date (STA 2 agosto 2000 in re de qua); l'impugnativa, tempestiva (art. 15 cpv. 2 CIAP, 4 DECIAP e 13 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che la decisione del CDAM di annullare il controverso bando di concorso rende privo d'oggetto il gravame 8 settembre 2000;

che nel caso concreto per la fissazione delle spese e l'assegnazione delle ripetibili (cfr. Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum bernischen VRPG, Berna 1997, n. 15 ad art. 39 cpv. 1), non è necessario procedere all'accertamento, in via pregiudiziale e sommaria, del verosimile esito dell'impugnativa (RDAT 1984 N. 27, pag. 56; II-1996 N. 11 consid. 4, pag. 40 in alto);

che in effetti la lite è divenuta priva d'oggetto per volontà del CDAM, per cui quest'ultimo dev'essere considerato - ai fini della ripartizione delle spese - quale parte soccombente (cfr. Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., n. 3 e 5 ad art. 110 cpv. 1; STA inedita 10 novembre 1997 in re S. V. e llcc; inoltre, in materia espropriativa, DTF 122 I 202 consid, 3b in re A. M. e llcc c. comune di V. e Tribunale amministrativo);

che, dovendosi limitare a stralciare il ricorso, il Tribunale cantonale amministrativo rinuncia al prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm);

che tuttavia il CDAM non può validamente sottrarsi all'obbligo di rifondere delle adeguate ripetibili all'insorgente, assistita da un legale iscritto all'albo (art. 31 PAmm);

che la giustificazione addotta dalla parte soccombente di non ritenersi responsabile dell'accaduto in quanto il bando di concorso è stato pubblicato d'intesa con il Dipartimento del territorio, Ufficio appalti e lavori sussidiati non può essere accolta, ritenuto che lo stesso porta la firma della delegazione consortile del CDAM; inoltre quest'ultimo in ragione dei due giudizi prolati da questo tribunale in re __________ c. CDAM doveva sapere che la presente procedura di concorso soggiace al CIAP;

che pertanto il CDAM è tenuto a versare alla __________ la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili.

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 7 e 15 cpv. 2 CIAP; 4 DECIAP; § 5 DirCIAP; 18, 28, 31, 48, 60, 61 e 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso 8 settembre 2000 è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo d'oggetto.

  2. Il Consorzio depurazione acque Mendrisio e dintorni è tenuto a versare alla ricorrente un importo di fr. 500.-- a titolo di ripetibili.

  3. Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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