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Numero d'incarto:
52.2000.208
Data decisione, Autorità:
07.11.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00208
Lugano
7 novembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 5 settembre 2000 del
Comune di __________
contro
la decisione 21 agosto 2000, con la quale il
Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, ha concesso alla
__________, l'autorizzazione in sanatoria per la posa di un'insegna su via
__________ a __________;
viste le risposte:
-
4 ottobre 2000 della
__________;
-
5 ottobre 2000 del
Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 7
marzo 2000 la __________ ha presentato una domanda di autorizzazione in
sanatoria per esporre diverse insegne pubblicitarie sullo stabile dove svolge
la propria attività: la maggior parte sul lato dell'edificio rivolto verso via
__________ ed una su quello che dà su via __________, strada cantonale
principale di transito di __________;
che con risoluzione no. __________ il
municipio di __________ ha espresso parere favorevole per le tavole collocate
sulla facciata prospiciente via __________, mentre ha preavvisato negativamente
l'insegna su via __________;
che il 28 aprile, rispettivamente il 18
maggio 2000, la polizia stradale e la commissione per la protezione delle
bellezze naturali e del paesaggio (CBN) hanno dato il loro nullaosta, la prima
sottolineando in particolare che la situazione non comprometteva la sicurezza
stradale;
che il 21 agosto 2000 la Sezione
dell'esercizio e della manutenzione ha rilasciato l'autorizzazione richiesta,
vietando tuttavia per il futuro la posa di nuove insegne, fatto salvo il caso
di sostituzioni;
che
contro questa risoluzione il 31 agosto 2000 il comune di __________ è insorto
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che a sostegno dell'impugnativa l'autorità
comunale ha addotto che a differenza delle altre insegne quella posta verso via
__________ è di recente collocazione, di ragguardevoli dimensioni, rivolta
verso un'arteria stradale a traffico molto intenso ed affissa sul lato
dell'immobile privo di carattere commerciale; essa si porrebbe in contrasto con
il concetto globale adottato dal consiglio comunale in vista dell'entrata in
vigore delle nuove competenze che verranno attribuite in questo campo ai
comuni;
che all'accoglimento dell'impugnativa si
sono opposte la __________ e la Sezione dell'esercizio e della manutenzione,
eccependo la legittimazione della ricorrente, la quale non disporrebbe di
un'autonomia tutelabile in tale ambito; delle ulteriori motivazioni addotte si
dirà per quanto d'interesse nel seguito.
Considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 17 LIns;
che giusta l'art. 43 PAmm hanno qualità per
interporre ricorso persone o enti pubblici lesi direttamente nei loro legittimi
interessi dalla decisione impugnata;
che per costante giurisprudenza il
riconoscimento della legittimazione a ricorrere esige che l'insorgente
appartenga a quella limitata e qualificata cerchia di persone, la cui
situazione giuridica risulta collegata all'oggetto del provvedimento impugnato
da un rapporto particolarmente stretto ed inteso, tale da farlo apparire
portatore di un interesse diretto, attuale e concreto a dolersi
dell'illegittimità dell'atto per il pregiudizio che effettivamente arreca loro;
che nel caso concreto si deve negare che il
comune appartenga a quella limitata e qualificata cerchia di persone la cui
situazione giuridica risulta collegata da un rapporto particolarmente stretto
ed intenso con le autorizzazioni rilasciate dall'autorità cantonale per la posa
delle insegne pubblicitarie (cfr. RDAT II-1994 no. 21 con rinvio);
che in effetti, la situazione giuridica
dell'insorgente non si differenzia da quella dei singoli membri della
collettività a favore della quale interviene;
che diversa sarebbe la conclusione se il
comune, in materia d'insegne, disponesse di un'autonomia decisionale
tutelabile;
che tuttavia in tale ambito il comune non
dispone di alcuna autonomia residua (art. 2 LOC);
che il concetto globale di cui si è dotata
l'autorità comunale va inteso come una semplice direttiva su cui il municipio è
chiamato a fondare il preavviso richiestogli dall'autorità cantonale in base
all'art. 13 LIns e non come l'espressione di un potere normativo e decisionale
autonomo del Comune (RDAT I-1992, no. 26);
che il richiamo alla nuova legge sugli
impianti pubblicitari, già approvata dal Gran Consiglio, ma non ancora entrata
in vigore, non soccorre l'insorgente, non potendosi conferire effetto anticipato
positivo ad una legge non ancora entrata in vigore;
che l'impugnativa deve pertanto essere
respinta in ordine, poiché irricevibile per difetto di legittimazione attiva
del ricorrente;
ritenuto che il comune non è insorto a
tutela di suoi interessi economici, si prescinde dall'applicazione di una tassa
di giustizia (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 2 LOC; 13 e 17 LIns; 1 segg., in
particolare 28 e 43 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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