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Numero d'incarto:
52.2000.206
Data decisione, Autorità:
31.10.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00206
Lugano
31 ottobre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 31 agosto 2000 di
Contro
la decisione 18 luglio 2000 del Consiglio di Stato
(no. 3055) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso le
osservazioni 4 maggio 2000 inoltrate dal municipio di __________ al Consiglio
di __________ nell'ambito del ricorso presentato dalla Sezione Liberale
Radicale di __________, da __________ e da __________ contro la sua elezione
alla carica di municipale;
viste le risposte:
-
11 settembre 2000 della
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali;
-
13 settembre 2000 del
Consiglio di Stato;
-
26 settembre 2000 di
__________;
-
29 settembre 2000 del
municipio di __________;
-
29 settembre 2000 di
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 27
aprile 2000 la Sezione Liberale Radicale di __________, __________ e __________
sono insorti davanti al Consiglio di Stato per contestare l'elezione di
__________ alla carica di municipale di __________;
che il 4
maggio 2000 il municipio di __________, sollecitato a prendere posizione sul
ricorso, ha risolto a maggioranza di presentare al Consiglio di Stato una
risposta del seguente tenore: "Il Municipio ritiene fondato e veritiero
quanto menzionato nel ricorso. Considerata la situazione nella sua globalità,
la presenza del signor __________ in seno al municipio potrebbe causare gravi
disagi e rischi per l'amministrazione comunale". La determinazione è
stata adottata con il concorso del municipale __________, ricorrente, e del sindaco
__________, padre dell'altra ricorrente;
che
contro questa determinazione __________, astenutosi, è insorto davanti al
Consiglio di Stato, contestando la partecipazione dei suddetti municipali alla
seduta in cui questa è stata adottata;
che con
giudizio 18 luglio 2000 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, ritenendo
in sostanza che il divieto sancito dall'art. 100 LOC non impedisse ai municipali
in questione di presenziare alle discussioni ed al voto sull'oggetto, poiché il
ricorso su cui l'autorità comunale era chiamata a prendere posizione non concerneva
il loro personale interesse o quello dei loro parenti;
che contro il predetto giudizio governativo,
il soccombente si aggrava davanti al Consiglio di Stato, chiedendone
l'annullamento;
che dopo aver disquisito su questioni non
direttamente pertinenti all'oggetto del ricorso, l'insorgente ribadisce in
sostanza le tesi addotte senza successo in prima istanza, con riferimento alle
regole sancite dall'art. 100 LOC in caso di collisione d'interessi;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di
Stato, dal municipio di __________ e dai municipali __________ e __________,
che secondo l'insorgente avrebbero dovuto astenersi;
considerato, in
diritto
che,
giusta l'art. 208 cpv. 1 LOC, contro le decisioni degli organi comunali è dato
ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale
cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti;
che il concetto di decisione di cui all'art.
208 cpv. 1 LOC è più esteso di quello definito dall'art. 5 PA, al quale si
richiamano dottrina e giurisprudenza (RDAT 1994 II n. 8; 1991 I n. 20; Borghi
Corti, Compendio di procedura amministrativa, ad art. 1 PAmm, no. 4b);
che non sono considerate decisioni impugnabili
giusta l'art. 208 LOC le determinazioni assunte dal municipio che, oltre a non
costituire, modificare o annullare diritti od obblighi dei singoli amministrati,
non esplicano nemmeno effetti vincolanti all'interno dell'amministrazione
comunale, poiché rivestono il carattere di semplice proposta o di preavviso;
che, nel caso concreto, l'atto con cui il
municipio, analogamente sollecitato dal Consiglio di Stato, ha preso posizione
sul ricorso inoltrato dalla Sezione Liberale Radicale, da __________ e da
__________ contro l'elezione dell'insorgente __________ alla carica di
municipale non costituisce, con ogni evidenza, una decisione impugnabile ai
sensi dell'art. 208 LOC;
che queste osservazioni configurano invero
una semplice presa di posizione dell'autorità comunale, ovvero un atto
processuale, che non esplica effetti vincolanti né nei confronti del
ricorrente, né all'interno dell'amministrazione comunale, né altrimenti;
che, stando così le cose, il Consiglio di
Stato avrebbe dovuto dichiarare irricevibile l'impugnativa contro di esse
inoltrata da __________;
che il fatto che il Consiglio di Stato sia
entrato nel merito del gravame per respingerlo non giustifica la conversione
del giudizio di rigetto nel merito in un giudizio di irricevibilità;
che il ricorso va quindi senz'altro
respinto;
che la tassa di giustizia e le ripetibili
sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza;
Per questi motivi,
visti gli art. 208 LOC; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 300.-- è a carico del ricorrente che rifonderà fr. 300.-- a
ciascuno dei resistenti;
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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