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Numero d'incarto:
52.2000.200
Data decisione, Autorità:
07.11.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00200
52.2000.00137
Lugano
7 novembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi (a) 18 maggio 2000 e (b) 15/17
agosto 2000 di
patr. da: avv. __________
contro
(a) la decisione 2 maggio 2000 (n. 1967) del
Presidente del Consiglio di Stato, che ha parzialmente accolto la domanda di
conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso 28 marzo 2000 inoltrato
dall'insorgente contro la decisione 13 marzo 2000 del municipio di
__________;
(b) la decisione 27 giugno 2000 (n. 2720) del
Consiglio di Stato, che ha parzialmente accolto il ricorso 28 marzo 2000
dell'insorgente contro la decisione 13 marzo 2000 del municipio di
__________;
viste le risposte:
al ricorso sub a)
al ricorso sub b)
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________
è proprietario del mapp. __________ di __________. Con decisioni del 18
febbraio e 2/3 marzo 1987 rispettivamente il dipartimento delle pubbliche costruzioni
ed il municipio di __________ hanno rilasciato al predetto l'autorizzazione
cantonale a costruire e la licenza edilizia comunale per l'edificazione sul
fondo in rassegna di uno stabile d'appartamenti composto di 7 piani abitativi
oltre a 2 piani interrati destinati a posteggi, cantine, depositi e locali
accessori. Il municipio ha rilasciato il permesso di abitabilità dell'edificio
il 21 settembre 1988.
B. Con scritto
13 marzo 2000 il municipio di __________ ha informato __________ che, secondo
un accertamento effettuato il 1° marzo precedente dal tecnico comunale, dal
secondo piano interrato al sub F, autorizzato come parcheggio e vani deposito,
erano stati ricavati abusivamente un ufficio, un servizio igienico, un locale
mensa e svariati vani di lavoro per lo svolgimento dell'attività dell'impresa
di pittura __________, di cui il menzionato è contitolare. Attraverso lo stesso
scritto il municipio ha disposto l'immediata sospensione di ogni attività
lavorativa incompatibile con la licenza edilizia 2/3 marzo 1987 (dispositivo n.
- ed ha nel contempo fissato al proprietario un termine di 15 giorni per inoltrare
una domanda di licenza posteriore giusta l'art. 46 RLE (dispositivo n. 2).
C. Con ricorso
28 marzo 2000 __________ è insorto contro la menzionata pronuncia dinanzi al
Consiglio di Stato, al quale ha chiesto di annullarla. Egli ha sostenuto che
l'ordine di sospendere l'attività disattendesse l'art. 45 RLE, poiché non era
preciso ed era stato intimato senza previo sopralluogo in contraddittorio.
L'insorgente ha contestato anche l'obbligo di inoltrare una domanda di licenza
edilizia in sanatoria, dal momento che il municipio era a conoscenza
dell'impiego del secondo piano interrato per lo svolgimento dell'attività della
__________ sin dalla verifica dell'immobile effettuata al termine della sua
costruzione; addirittura con lettera 17 dicembre 1987 esso aveva esplicitamente
autorizzato tale utilizzazione.
D. a) Con
decisione 2 maggio 2000 fondata sull'art. 21 PAmm il Presidente del Governo ha
parzialmente restituito l'effetto sospensivo all'impugnativa, vietando presso
il piano interessato solo il deposito di vernici e di materiale infiammabile e
lo svolgimento di attività atte a creare immissione moleste e pericolo per la
sicurezza pubblica.
b) Con ricorso 18 maggio 2000 __________ si
è aggravato contro il menzionato giudizio dinanzi a questo Tribunale, al quale
ha domandato di annullarlo, ribadendo sostanzialmente le motivazioni addotte
nel ricorso inoltrato in prima sede.
Il Presidente del Consiglio di Stato ed il
municipio di __________ hanno postulato la reiezione del gravame.
E. a) Con
decisione 27 giugno 2000 il Consiglio di Stato ha evaso il ricorso 28 marzo
2000. Esso ha confermato l'ingiunzione del municipio al ricorrente di inoltrare
una domanda di licenza edilizia in sanatoria, dal momento che l'utilizzazione
del secondo piano interrato per l'attività dell'impresa di pittura __________
non era mai stata approvata. Il Governo ha per contro accolto parzialmente
l'impugnativa nella misura in cui era rivolta contro l'ordine di sospensione
dell'attività lavorativa, che esso ha modificato conformemente a quanto aveva
stabilito il suo Presidente nel giudicato 2 maggio 2000.
b) Con ricorso 15/17 agosto 2000 __________
ha impugnato la menzionata decisione governativa davanti a questo Tribunale, al
quale ha domandato di annullarla. L'insorgente riprende gli argomenti addotti
nel gravame inoltrato al Consiglio di Stato. Sostiene che il municipio era al
corrente ed avesse addirittura approvato l'utilizzazione del piano interrato in
rassegna da parte dell'impresa di pittura di cui è contitolare. Rimprovera
pertanto all'esecutivo di aver agito in violazione del principio della buona
fede. Si appella inoltre all'irreversibilità della situazione esistente,
essendo scaduto il termine di perenzione per ordinare il ripristino giusta
l'art. 57 vLE. Il ricorrente lamenta inoltre che il Governo non ha assunto i
mezzi di prova notificatigli. Chiede al Tribunale di esperire un sopralluogo e
di interrogare come teste il progettista dello stabile.
Il Consiglio di Stato ed il municipio di
__________ hanno postulato la reiezione dell'impugnativa.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale è data (art. 21 cpv. 1 LE) e la legittimazione del
ricorrente certa (art. 43 PAmm). Circa la ricevibilità delle impugnative il
Tribunale considera quanto segue.
-
2.1.
Edifici ed impianti possono essere costruiti o trasformati solo dopo il conseguimento
della licenza edilizia (art. 1 cpv. 1 LE; inoltre 22 cpv. 1 LPT, 67 cpv. 1
LALPT). La licenza è in particolare necessaria per la costruzione,
ricostruzione, trasformazione rilevante - compreso il cambiamento di
destinazione - e demolizione degli edifici ed altre opere, nonché per la
modificazione importante della configurazione del suolo (art. 1 cpv. 2 LE). La
licenza edilizia viene rilasciata dal municipio, previo avviso del dipartimento
del territorio nei casi previsti dalla legge (art. 3 cpv. 1 LE). Quando il
municipio accerta l'esecuzione o la trasformazione di un edificio o di un
impianto senza che sia preventivamente stata sollecitata ed ottenuta la licenza
edilizia, esso deve pertanto provocare una procedura di rilascio della stessa
(in sanatoria), fissando in primis al costruttore un termine per l'inoltro
della domanda di costruzione. Questo modo di procedere deve, di principio,
sempre essere seguito. Se ne può rispettivamente deve far astrazione solo se
particolari circostanze lo giustificano, segnatamente quando l'illegalità
dell'opera è manifesta o è già stata accertata in precedenza, oppure quando il
proprietario della stessa si rifiuta di inoltrare la domanda di costruzione in
sanatoria: in tali ipotesi il municipio può procedere direttamente all'adozione
dei necessari provvedimenti di ripristino (RDAT I-1996 n. 40 consid. 5.3.,
II-1994 n. 43 consid. 3.2 e n. 44 consid. 2, II-1993 n. 33 consid. 2; inoltre
Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 1264 seg. ad art. 42 LE).
2.2. Il municipio deve far sospendere i
lavori eseguiti senza od in contrasto con la licenza edilizia (art. 42 cpv. 1
LE; cfr. inoltre 45 RLE). L'ordine è immediatamente esecutivo (art. 45 cpv. 5
RLE). L'ordine di sospensione dei lavori non autorizzati configura un
provvedimento cautelare volto ad evitare l'esecuzione di opere suscettibili di
formare oggetto di un successivo provvedimento di rettifica o demolizione. Esso
mira ad assicurare il mantenimento di una determinata situazione di fatto
apparentemente abusiva fintanto che non viene stabilito se i lavori in corso
sono conformi al diritto edilizio sostanziale. Conformemente alla natura cautelare
del provvedimento, non occorre che la situazione di illegalità che ne
giustifica l'adozione venga preventivamente accertata in maniera inconfutabile:
l'apparenza, suffragata da concreti indizi di un probabile contrasto con il
diritto edilizio formale o materiale, è di per sé sufficiente per ordinare la
sospensione dei lavori. Terminati i lavori, l'adozione di un ordine di
sospensione degli stessi diventa privo di significato. A quel momento può
entrare in linea di conto solo un divieto di utilizzazione dell'opera
realizzata senza permesso. Provvedimento parimenti di natura cautelare ed
immediatamente esecutivo, che può essere impiegato soprattutto per combattere
dei cambiamenti di destinazione messi in atto senza preventiva autorizzazione
sino al chiarimento della situazione giuridica, ossia nell'attesa che tali
cambiamenti vengano legittimati attraverso il rilascio della licenza edilizia
(in sanatoria) rispettivamente vengano vietati a titolo definitivo a seguito
del diniego della stessa ed eliminati mediante l'adozione di adeguate misure di
ripristino. Considerato tuttavia che le conseguenze derivanti dalla
continuazione di un'utilizzazione abusiva non sono identiche a quelle che
scaturiscono dalla prosecuzione di lavori edilizi non autorizzati,
l'imposizione di un divieto d'uso provvisionale si giustifica solo in casi
particolari, segnatamente quando l'utilizzazione apparentemente illegittima è
atta a pregiudicare interessi preponderanti (RDAT II-1992 n. 28 consid. 3,
II-1993 n. 27 consid. 4.3.; STA inedita 19 luglio 1996 in re H. Z., consid. 5;
inoltre Scolari, op. cit., n. 1261 seg. ad art. 42 LE; Lucchini, Compendio
giuridico per l'edilizia, Lugano 1999, pag. 186 seg.).
- 3.1. Nel
concreto caso, mediante un'unica decisione del 13 marzo 2000 il municipio di
__________ ha disposto l'immediata sospensione, al secondo piano interrato del
mapp. __________, di ogni attività lavorativa che fosse incompatibile con la
licenza edilizia 2/3 marzo 1987 (dispositivo n. 1) ed ha fissato al ricorrente
un termine di 15 giorni per inoltrare una domanda di licenza edilizia in
sanatoria (dispositivo n. 2). __________ ha impugnato la decisione municipale
con ricorso 28 marzo 2000 dinanzi al Consiglio di Stato, al quale ha domandato
di annullarla integralmente. Il suo ricorso è stato parzialmente accolto dal
Governo che, con pronuncia 27 giugno 2000, ha circoscritto il divieto d'uso del
piano interessato al deposito di vernici e di materiale infiammabile ed allo
svolgimento di attività atte a creare immissione moleste e pericolo per la
sicurezza pubblica, come aveva già stabilito - su questo punto - il suo
Presidente con decisione 2 maggio 2000 fondata sull'art. 21 PAmm. __________ è
insorto al Tribunale amministrativo contro il giudicato governativo, di cui
postula l'annullamento, con impugnativa 15/17 agosto 2000, dopo essere insorto
il 18 maggio precedente contro il giudizio provvisionale del Presidente del Consiglio
di Stato.
3.2. Nella misura in cui è rivolto contro
l'ordine di inoltrare una domanda di licenza edilizia in sanatoria il ricorso
15/17 agosto 2000 appare tempestivo, in quanto il termine di ricorso, di 15
giorni dalla data di intimazione della decisione impugnata (art. 46 cpv. 1
PAmm), che ha avuto luogo il 3 luglio 2000, è stato sospeso dalle ferie, ossia
dal 15 luglio al 15 agosto (art. 13 PAmm). Nella misura in cui l'impugnativa è
volta a contestare il divieto provvisionale di utilizzazione del piano in
rassegna il gravame si appalesa invece irrimediabilmente tardivo. Trattandosi
difatti di un provvedimento cautelare, la relativa procedura di contestazione
non conosce ferie (art. 13 PAmm ultima frase), per cui l'inoltro del rimedio a
questo riguardo ha avuto luogo quasi un mese dopo la scadenza del termine per
impugnare il giudizio governativo. Su questo oggetto il ricorso deve pertanto
essere dichiarato irricevibile. L'evasione, infine, da parte del Consiglio di
Stato del ricorso contro il divieto cautelare di utilizzazione del secondo
piano interrato ha provocato la decadenza del disciplinamento disposto dal suo
Presidente mediante il giudizio (super)cautelare del 2 maggio precedente. Il
ricorso inoltrato al Tribunale il 18 maggio 2000 contro quest'ultimo giudicato
deve pertanto essere stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo d'oggetto.
3.3. In conclusione, il Tribunale deve
verificare solo il fondamento dell'ordine impartito al ricorrente di inoltrare
una domanda di licenza edilizia in sanatoria. A tal fine il giudizio può essere
reso sulla scorta degli atti di causa (art. 18 cpv. 1 PAmm), integrati dal
richiamo, disposto d'ufficio dal Tribunale presso il municipio di __________,
del piano esecutivo 1:20 concernente l'impianto sanitario e di riscaldamento
relativo al piano interrato in esame: documento che era stato trasmesso dal
ricorrente all'autorità comunale insieme alle osservazioni 28 marzo 2000 concernenti
il rapporto di contravvenzione intimatogli il 13 marzo precedente e di cui egli
aveva sollecitato, invano, l'acquisizione nell'incarto dinanzi al Consiglio di
Stato. Il Tribunale non accede invece alla richiesta del ricorrente di esperire
un sopralluogo e di interrogare come teste il progettista dello stabile, dal
momento che l'assunzione di tali prove non condurrebbe presumibilmente a nuovi
chiarimenti utili per la definizione della fattispecie, che può invece già
essere compiutamente desunta, per quanto necessario ai fini del giudizio, dai documenti
agli atti.
- 4.1. Gli
atti annessi alla domanda di costruzione 10 novembre 1986, approvata con
licenza edilizia 2/3 marzo 1987, indicavano che il secondo piano interrato
sarebbe stato adibito a (generico) deposito ed a posteggi (erano previsti 6
posti auto) a disposizione degli appartamenti dell'immobile abitativo cui erano
annessi. Il sopralluogo effettuato dal tecnico comunale di __________ il 1
marzo 2000 ha accertato che da quel piano, che veniva impiegato esclusivamente
per lo svolgimento dell'attività dell'impresa di pittura di cui il ricorrente è
contitolare, erano stati ricavati, mediante una nuova ridistribuzione degli
spazi, un ufficio, due WC, una doccia, un locale mensa e spogliatoio, diversi
vani di lavoro e depositi (in particolare di vernici), oltre al posteggio per
due furgoni. Tale nuova utilizzazione del piano in esame, che implica delle
rilevanti modifiche rispetto a quella primitiva, non è stata oggetto di domanda
di autorizzazione e tantomeno approvata. L'ordine impugnato, con cui il
municipio esige una verifica, tramite l'inoltro di una domanda di costruzione
in sanatoria, della congruenza della trasformazione della superficie in esame
con l'ordinamento edilizio, appare pertanto pienamente fondato.
4.2. Il
ricorrente obietta che il municipio era a conoscenza sin dal principio
dell'utilizzazione dell'immobile che il secondo piano interrato venisse usato
per lo svolgimento dell'attività dell'impresa di pittura __________, che questo
anzi aveva espressamente approvato con lettera 17 dicembre 1987. Questi
argomenti non permettono tuttavia di spuntare l'annullamento del controverso
ordine municipale. In effetti, da un lato, la trasformazione messa in atto dal
ricorrente è e rimane comunque assoggettata all'obbligo di conseguimento di una
licenza edilizia, che a tutt'oggi non è stata rilasciata: lo stretto ossequio
di tale imperativo legale prevale sull'asserita omissione del municipio di
esigere tempestivamente l'inoltro della domanda di costruzione in sanatoria. La
lettera 17 dicembre 1987 del municipio al ricorrente non può invece, di tutta
evidenza, supplire alla mancanza del permesso. Dal profilo strettamente formale,
quel documento non è stato emesso a conclusione dell'iter di una domanda di
costruzione; inoltre dal lato sostanziale, esso si limita ad autorizzare l'utilizzazione
da parte dell'impresa di pittura di cui l'insorgente è contitolare del "locale
deposito", contemplato dai piani approvati: nella decisione impugnata
13 marzo 2000, alla base dell'ordine di inoltrare una domanda di costruzione,
il municipio non ha per contro rimproverato all'insorgente tale utilizzazione,
bensì di aver ricavato dal piano in rassegna un ufficio, un servizio igienico,
un locale mensa e svariati vani di lavoro (per tinteggio, pulizia pennelli
ecc.). L'asserito ritardo con cui il municipio ha reagito di fronte alla
trasformazione posta in essere dal ricorrente pur essendo a conoscenza della
stessa da svariati anni potrebbe al più, semmai fosse effettivamente accertato,
avere una rilevanza nell'ambito della definizione delle misure di ripristino
(Mäder, Das Baubewilligungsverfahren, Zurigo 1991, n. 663; Bovay, Le permis de
construire en droit vaudois, Losanna 1988, pag. 204 segg., Scolari, op. cit.,
n. 1296 ad art. 43 LE): non permette invece di soprassedere alla verifica della
conformità dell'intervento con il diritto sostanziale concretamente
applicabile. Del pari, nemmeno l'asserita impossibilità, per il municipio, di
ordinare delle misure di ripristino per intervenuta perenzione giusta l'art. 57
vLE, impedisce all'autorità di esigere l'inoltro di una domanda di costruzione
in sanatoria (STA inedite 28 febbraio 1992, inc. DP 489/91, in re comunione
ereditaria L. R., 3 gennaio 1994, inc. DP 164/93, in re comune di __________).
4.3. Il ricorso, su questo punto, deve
pertanto essere respinto.
- La tassa
di giudizio deve essere posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm), il quale
deve inoltre essere condannato a versare al comune di __________, assistito da
un avvocato, delle adeguate ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 3, 21 LE, 3, 13, 18, 21, 28, 31, 43,
46 PAmm
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
18 maggio 2000 è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di oggetto.
-
Il ricorso
17 agosto 2000 è respinto, nella misura in cui è ricevibile.
-
La tassa di
giudizio e le spese, per complessivi fr. 800.--, sono posti a carico del
ricorrente, che è inoltre condannato a versare al comune di __________ identico
importo per ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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