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Numero d'incarto:
52.2000.193
Data decisione, Autorità:
05.03.2001, TRAM
Incarto n.
52.2000.00193
Lugano
5 marzo 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Ursula Züblin, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 3 luglio 2000 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 15 giugno 2000, n. 339/2000, del
Dipartimento del territorio, divisione delle costruzioni, che nega
all'insorgente il permesso di posare un'insegna luminosa bifacciale sulla
part. __________ sita ad __________ e destinata alla pubblicità per terzi;
vista la risposta 11 agosto 2000 del Dipartimento del
territorio, Divisione delle costruzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con istanza
8 marzo/3 aprile 2000 lo studio d'architettura __________ a nome e per conto
dell'Albergo __________ di __________ ha chiesto al Dipartimento delle
istituzioni, Ufficio di polizia amministrativa (UPP), il permesso di posare
sulla part. n. __________, sita in Via __________ ad __________, un cassonetto
bifacciale luminoso a forma di freccia, di cm 85 x 54, con la dicitura
"160 m - __________ (e logo) - Hotel Ristorante - Piscina - Piscine -
Schwimmbad (e simbolo)", da applicare ad un palo infisso nel terreno a
confine con la strada.
Il municipio di __________, la polizia
cantonale e la sezione dei beni monumentali e ambientali hanno dato preavviso
favorevole.
La divisione delle costruzioni del
dipartimento del territorio ha respinto la domanda con decisione 15 giugno
2000, argomentando che l'insegna richiesta è da considerarsi quale indicatore
di direzione per alberghi, materia retta da precise norme (criteri di concessione,
forma, caratteristiche, dimensioni, colore e testo), i cui presupposti non
sarebbero adempiuti nella fattispecie. L'autorità dipartimentale ha inoltre
ordinato la rimozione dell'insegna già esposta. Infine, l'autorità
dipartimentale ha rilevato il proprio rifiuto di abbandonare la procedura
contravvenzionale.
B. Contro la
predetta risoluzione dipartimentale __________, gerente dell'Albergo
__________, insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone
l'annullamento. In buona sostanza, l'insorgente nega che il cassonetto in questione
costituisca una semplice insegna direzionale, avendo uno scopo promozionale per
l'albergo. Rileva inoltre che esso non contrasterebbe con alcuna disposizione
della LIns e del relativo regolamento di applicazione.
C. L'autorità
di prime cure si oppone all'accoglimento del ricorso con argomenti che verranno
semmai ripresi in diritto.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 17 LIns.
La legittimazione attiva del ricorrente è data dall'art. 43 PAmm. Il ricorso,
tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). La situazione dei luoghi, oltre
ad essere esposta dalla documentazione fotografica e dalla planimetria versate
agli atti, è sufficientemente nota a questo Tribunale.
-
2.1. Le
insegne, le scritte ed ogni mezzo pubblicitario soggiacciono alla vigilanza
dello Stato e dei comuni (art. 1 LIns). Giusta l'art. 2 RLIns, sono considerate
insegne le figurazioni, le scritte ed ogni altro mezzo di richiamo, visivo, o
sonoro, destinato al pubblico, qualunque ne sia la natura, la forma ed il modo
di presentazione. La posa di insegne permanenti, cioè destinate a rimanere
esposte per più di un mese oppure costituite da tavole, colonne o altri
impianti destinati alla pubblicità collettiva o all'affissione temporanea, è
soggetta all'autorizzazione del Dipartimento del territorio, Sezione
dell'esercizio e della manutenzione (art. 2 LIns, 1 RLIns).
2.2. Le
insegne permanenti o non permanenti devono essere tali che non ne risulti
turbamento o danno alle bellezze naturali ed al paesaggio, al decoro degli
edifici, alla circolazione stradale, all'ordine pubblico e alla morale (art. 4
LIns).
L'art. 6 LCStr vieta la pubblicità e gli
altri annunci che potrebbero essere scambiati con segnali o demarcazioni o che
potrebbero altrimenti compromettere la sicurezza della circolazione, in particolare
distogliendo l'attenzione degli utenti della strada. Giusta l'art. 95 cpv. 1 e
cpv. 2 OSStr è considerata pubblicità stradale ogni installazione e annuncio
collocati ai bordi della strada pubblica in modo da essere percepiti dai
conducenti e aventi lo scopo di fare della pubblicità in forma qualsiasi (ad
es. mediante scritte, forme, colore, luce, suono). L'art. 96 OSStr vieta la pubblicità
stradale che potrebbe compromettere la sicurezza della strada, cagionare
confusione con segnali o demarcazioni, oppure diminuirne l'efficacia a causa
della sua forma e dei suoi colori. In quest'ottica il cpv. 5 prima frase di
tale norma dispone che la pubblicità stradale non deve avere dimensioni
eccessive e neppure dare esageratamente all'occhio.
2.3. Le norme succitate contengono numerosi
concetti giuridici indeterminati e riservano all'autorità preposta al rilascio
dell'autorizzazione un potere d'apprezzamento relativamente ampio, il cui
esercizio può essere censurato da parte delle istanze di ricorso unicamente
nella misura in cui integra gli estremi di una violazione del diritto (art. 61
PAmm).
- Nell'evenienza
concreta, l'autorità cantonale ha fondato la decisione di diniego del permesso
per la posa dell'insegna sul fatto che la stessa non rispetterebbe le disposizioni
legali concernenti le insegne direzionali (forma rettangolare, indicazioni sul
genere di commercio o di attività svolti senza altre indicazioni pubblicitarie).
In particolare, nelle proprie osservazioni, l'autorità dipartimentale ha
rilevato che, tenuto conto dell'ubicazione dell'albergo, sarebbe sufficiente la
posa di un indicatore di direzione per alberghi. Ha inoltre evidenziato il
rischio di creare un precedente invocabile da altri esercenti della zona, con
la conseguenza che in seguito sarebbe difficile evitare il proliferare di
insegne.
I motivi addotti dall'autorità
dipartimentale non reggono alla critica.
L'autorizzazione
per la posa d'insegne è un permesso di polizia, mediante il quale l'autorità
accerta che l'impianto pubblicitario è conforme alle disposizioni della LIns,
del RLIns e della legislazione richiamata da questi ordinamenti. Non è una
concessione graziosa che l'autorità è sostanzialmente libera di accordare o di
rifiutare. Ora, nessuna norma di legge o di regolamento subordina il permesso
per la posa di insegne alla dimostrazione, da parte del richiedente,
dell'esistenza di un bisogno di pubblicità. I presupposti del permesso sono
infatti unicamente quelli stabiliti dagli art. 4 - 12 LIns, che non menzionano
il requisito del bisogno. Inoltre, il rischio di un precedente invocabile da
altri esercenti non è sufficiente a motivare il diniego della postulata autorizzazione,
in quanto ulteriori insegne potranno essere permesse, soltanto se conformi alle
condizioni poste dalla legge.
In siffatte circostanze, la valutazione
operata dall'autorità dipartimentale non appare ragionevolmente sostenibile e
non può quindi essere confermata.
- Accertata
l'illegittimità del diniego dell'autorizzazione, anche l'ordine di rimozione
dell'insegna non può essere confermato. L'ordine di rimozione di un'insegna
posata senza autorizzazione presuppone infatti una violazione materiale del
diritto; non è per contro sufficiente che essa sia stata posata senza
autorizzazione.
Rimane riservata la procedura
contravvenzionale.
- In virtù
di quanto precede, il ricorso deve quindi essere accolto. Gli atti vengono di
conseguenza rinviati alla divisione delle costruzioni, affinché rilasci a
__________ l'autorizzazione per posare l'insegna oggetto dell'istanza 8 marzo/3
aprile 2000.
Dato l'esito, non si prelevano né tassa di
giudizio né spese. Lo Stato rifonderà al ricorrente fr. 400.-- a titolo di
ripetibili di questa sede.
Per questi motivi,
visti gli art. 1 ss. LIns; 1 ss. RLIns; 1 ss. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la risoluzione 15 giugno 2000, n. 339/2000,
del dipartimento del territorio, divisione delle costruzioni, è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al dipartimento del
territorio, divisione delle costruzioni, affinché rilasci al ricorrente
l'autorizzazione a posare l'insegna oggetto dell'istanza 8 marzo/3 aprile 2000.
-
Non si
prelevano né tasse né spese.
-
Lo Stato
rifonderà fr. 400.-- al ricorrente a titolo di ripetibili di questa sede.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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