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Numero d'incarto:
52.2000.187
Data decisione, Autorità:
04.12.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00187
Lugano
4 dicembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 11 luglio 2000 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 21 giugno 2000 (n. 2588) del Consiglio
di Stato che ha respinto il ricorso dell'insorgente 8 aprile 2000 avverso la
deliberazione 27 marzo 2000 con cui il consiglio comunale di __________ ha
stanziato un credito di fr. 565'000.-- per il rifacimento della fognatura
comunale nella parte bassa di via __________;
viste le risposte:
-
17 luglio 2000 del
Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali;
-
20 luglio 2000 del
municipio di __________;
-
27 luglio 2000 di
__________, Presidente del Consiglio Comunale di __________;
-
30 agosto 2000 del
Consiglio di Stato;
vista la replica 22 settembre
2000 e le dupliche:
-
29 settembre 2000 del
Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali;
-
3 ottobre 2000 del
Consiglio di Stato;
-
5 ottobre 2000 del
municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nella
seduta del 27 marzo 2000 il consiglio comunale di __________ ha, tra l'altro,
accolto all'unanimità, il messaggio n. 5/2000 dell'8 febbraio 2000, con cui il
municipio ha domandato la concessione di un credito di fr. 565'000.-- per il
rifacimento della fognatura comunale lungo la parte bassa di via __________,
tra la __________ e l'impianto consortile. Il finanziamento avrebbe avuto luogo
conformemente a quanto previsto nel piano generale di smaltimento delle acque
(PGS): 20% tramite sussidio del Cantone ed il rimanente suddiviso in ragione
del 70% a carico dei proprietari, attraverso l'imposizione dei contributi di
costruzione degli impianti di evacuazione e depurazione, e del 30% a carico del
comune.
B. a)
__________, cittadino attivo di __________, ha impugnato la menzionata deliberazione
innanzi al Consiglio di Stato, al quale ha domandato di annullarla. In sintesi
il ricorrente ha sostenuto che non era provata la necessità di un rifacimento
della fognatura e che, inoltre, il suo finanziamento tramite l'imposizione dei
contributi di costruzione delle opere di canalizzazione non era certo. A
giudizio del ricorrente bastavano degli interventi di manutenzione, da
finanziare mediante l'imposizione delle tasse d'uso e d'allacciamento.
b) Con risoluzione 21 giugno 2000 il
Consiglio di Stato ha respinto tutte le censure e, con ciò, il gravame.
C. Con ricorso
11 luglio 2000 __________ è insorto innanzi a questo Tribunale contro il
giudicato governativo, del quale postula l'annullamento insieme a quello della
deliberazione del legislativo che esso ha tutelato. L'insorgente ribadisce gli
argomenti già sottoposti all'esame dell'istanza inferiore.
Il Consiglio di Stato ed il municipio di
__________ hanno sollecitato la reiezione del gravame. La sezione degli enti
locali ed il presidente del legislativo hanno rinunciato a formulare osservazioni.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso è tempestivo
(art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 209 lett.
a LOC). L'impugnativa è pertanto ricevibile in ordine. Può inoltre essere
decisa sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
L'insorgente
contesta innanzitutto la necessità del rifacimento del tratto di fognatura in
rassegna. Questa censura appare, invero, irricevibile, in quanto non
sostanziata. Il ricorrente non può difatti limitarsi a sostenere genericamente
che basterebbe effettuare degli interventi di manutenzione della canalizzazione
in luogo del suo rifacimento. Egli non offre nemmeno un indizio atto ad invalidare
o a far dubitare della bontà della scelta operata dal legislativo. Ad ogni buon
conto tale censura andrebbe respinta. L'esigenza di sostituire le vecchie
fognature lungo via __________, eseguite parzialmente ancora in beole posate a
forma di canale una sessantina di anni orsono, era già stata avvertita in sede
di adozione del piano generale di smaltimento delle acque (PGS), approvato
dalla sezione della protezione dell'acqua e dell'aria del dipartimento del
territorio l'11 febbraio 1997, che le aveva assegnato il grado di priorità di
intervento 1 (cfr. relazione tecnica del PGS, pag. 49). Tale esigenza era oltretutto
stata preventivamente ed accuratamente accertata mediante ispezione con telecamera,
le cui risultanze sono state versate agli atti dal municipio. Erra pertanto il
ricorrente quando sostiene che il progetto di massima del PGS, in scala 1:2000,
non contempla la sostituzione del tratto di canalizzazione in rassegna: esso
cataloga invece il tratto dal punto PGS 126 al punto PGS 130 (via __________)
nella categoria "da sostituire o risanare"; l'allacciamento (dal
punto PGS 130) alla camera di chiarificazione __________ è invece addirittura
previsto come nuova tratta. La necessità di sostituzione della canalizzazione,
sollevata di recente in modo pressante dall'ufficio tecnico comunale per
poterne garantire un corretto funzionamento, ha infine spinto il municipio a
proporre al consiglio comunale il controverso stanziamento di credito, dopo che
l'ufficio delle canalizzazioni del dipartimento del territorio aveva approvato,
il 19 dicembre 1999, i relativi progetti in applicazione dell'art. 53 LALIA,
tra l'altro, in vista del loro sussidiamento da parte del Cantone.
Invano il
ricorrente eccepisce l'incompletezza del PGS. In sede di approvazione di tale
strumento, che ha avuto luogo - come detto - l'11 febbraio 1997, la sezione
della protezione dell'acqua e dell'aria aveva difatti fissato al comune un
termine di 6 mesi per allestire un documento di lavoro che permettesse di distinguere
immediatamente, per le canalizzazioni in cattivo stato, il tipo e il genere di
intervento previsto, senza dover ricorrere alla consultazione di altri atti,
come aveva suggerito l'ufficio delle canalizzazioni. Il municipio non ha
tuttavia voluto allestire tale documento, ritenendolo troppo dispendioso e non
strettamente indispensabile. Questa omissione, a dispetto di quanto crede il ricorrente,
non pregiudica minimamente la validità del PGS. Al più l'autorità cantonale
potrà pretendere il rispetto dell'onere imposto al comune. La circostanza
secondo cui non lo abbia fatto sino ad oggi e anzi abbia approvato il
controverso progetto senza richiamare, in quella sede o con altro atto, tale
obbligo, depone semmai a favore della tesi di una rinuncia implicita ad
esigerne il rispetto, conformemente a quanto auspicato dal municipio.
-
Il
ricorrente mette in discussione, in secondo luogo, il finanziamento dell'opera
prospettato nel messaggio alla base della deliberazione impugnata, nella misura
in cui prevede il recupero del 70% dei costi non sussidiati tramite
l'imposizione, a carico dei privati, dei contributi di costruzione degli
impianti di evacuazione e di depurazione. A torto, tuttavia. Difatti la
menzionata percentuale di imposizione dei contributi per la costruzione degli impianti
contemplati - come nel concreto caso - dal PGS è stata votata dal consiglio
comunale contestualmente all'adozione di quest'ultimo strumento, nella seduta
del 16 settembre 1996, in applicazione dell'art. 96 cpv. 2 LALIA. La
circostanza, addotta dall'insorgente, secondo cui sono pendenti presso il
Tribunale d'espropriazione dei ricorsi contro l'imposizione dei menzionati
tributi, frattanto avviata dal municipio, non permette di mutare questa
conclusione. L'obbligo legale del comune di finanziare le costruzioni degli
impianti di evacuazione e di depurazione tramite la menzionata percezione non
può difatti essere minimamente intaccato dei ricorsi inoltrati contro
l'imposizione dei singoli contributi.
-
Sulla
scorta di quanto precede, il ricorso deve dunque essere respinto. Il ricorrente
chiede che non gli venga caricata la tassa di giudizio prevista all'art. 28
PAmm, asserendo di aver agito per far chiarezza sull'oggetto. Contrariamente a
quanto egli crede, il fatto di agire nel solo interesse generale non permette
però di sollevare totalmente dal pagamento di quel tributo chi soccombe in una
procedura ricorsuale (RDAT 1983 n. 31, ove è stata abbandonata la prassi
contraria pubbl. in RDAT 1977 n. 32; inoltre STA inedite 29 novembre 1999 in re
P. C. e S. C., consid. 6, 24 gennaio 1995 in re D. e C., consid. 4, 28 gennaio
1988 in. re I. M. e lc, consid. 5.4.). La prassi tiene semmai adeguatamente
conto di questa circostanza nell'ambito della commisurazione della tassa.
Per questi motivi,
visti gli art. 13, 42, 208, 209 LOC, da 18 a 23, 53,
96 LALIA;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giudizio, di fr. 500.--, è posta a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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