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Numero d'incarto:
52.2000.177
Data decisione, Autorità:
12.02.2001, TRAM
Incarto n.
52.2000.00177
Lugano
12 febbraio
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 5 luglio 2000 di
tutti patr. da: avv. __________
contro
la decisione 14 giugno 2000 (n. 2439) del Consiglio
di Stato che ha accolto il ricorso 4 novembre 1999 di __________ e __________
ed ha annullato la decisione 13 ottobre 1999 con cui il municipio di
__________ aveva ordinato ai predetti coniugi la sospensione dei lavori
all'ultimo piano degli stabili ai mapp. __________, __________ e __________
ed ordinato la demolizione dell'innalzamento dei muri perimetrali in
contrasto con la licenza edilizia 27 aprile 1999;
viste le risposte:
-
11 luglio 2000 del
municipio di __________;
-
11 luglio 2000 del
Consiglio di Stato;
-
21 luglio 2000 di
__________ e __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Il 1
febbraio 1999 __________ e __________ hanno chiesto al municipio di __________
il permesso di riattare gli stabili ai mapp. __________, __________ e
__________, posti in zona NV (nucleo del villaggio), per ottenere due
appartamenti. L'appartamento al secondo piano sarebbe stato ottenuto mediante
l'innalzamento della falda del tetto dei mapp. __________ e __________ rivolta
verso nord-est di 90 cm alla gronda e di 70 cm al colmo.
b) __________, comproprietario del
confinante mapp. __________, si è opposto al rilascio sostenendo, tra l'altro,
che il PR non permette sopraelevazioni nella zona NV.
c) Raccolto l'avviso favorevole del
dipartimento, con decisione 27 aprile 1999 il municipio di __________ ha rilasciato
la licenza edilizia. Richiamandosi alla sua prassi, esso ha concesso un innalzamento
massimo di 40 cm, allo scopo di permettere di adeguare il tetto alle esigenze
tecniche attuali. L'opposizione di __________ è stata evasa di conseguenza. Il
5 giugno 1999 quest'ultimo ha comunicato al servizio dei ricorsi del Consiglio
di Stato di ritirare, a seguito di accordo con i coniugi __________, il ricorso
inoltrato l'11 maggio precedente contro la menzionata licenza edilizia.
B. L'8 ottobre
1999 il patrocinatore dei qui ricorrenti, proprietari del mapp. __________, ha
sollecitato al municipio di __________ l'esperimento di un sopralluogo per
verificare il rispetto della licenza edilizia 27 aprile 1999. Nel corso di tale
verifica, effettuata l'11 ottobre successivo, il municipio ha accertato che la
sopraelevazione del tetto dell'edificio ammontava a 68 cm. Con decisione 13
ottobre 1999 l'Esecutivo ha pertanto ordinato la sospensione dei lavori
all'ultimo piano dello stabile e la demolizione dell'innalzamento eccedente
quanto concesso con licenza edilizia.
C. a) Con
ricorso 4 novembre 1999 __________ e __________ sono insorti contro la
menzionata decisione municipale dinanzi al Consiglio di Stato, al quale hanno domandato
di annullarla. I ricorrenti hanno sostenuto che il municipio aveva concesso
degli innalzamenti di edifici ubicati in zona NV superiori a 40 cm e che una
demolizione appariva sproporzionata.
b) Nel corso dell'istruttoria effettuata dal
servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato i ricorrenti hanno inoltrato una
domanda di costruzione in sanatoria, in esito alla quale il municipio ha comunicato
all'autorità di ricorso di mantenere la decisione 13 ottobre 1999.
c) Dopo aver fatto accertare l'effettivo
innalzamento (della falda) del tetto, risultato essere di 87 cm alla gronda e
di 60 cm al colmo, con decisione 14 giugno 2000 il Governo ha accolto il gravame.
Esso ha considerato che i coniugi __________ non avrebbero potuto conseguire la
licenza edilizia in sanatoria, ma che la demolizione appariva sproporzionata.
D. Con
impugnativa 5 luglio 2000 __________, __________ e __________ si aggravano
dinanzi a questo Tribunale contro il giudicato governativo. I ricorrenti,
secondo cui la controversa sopraelevazione è superiore a quanto accertato da
parte del Governo (95 cm alla gronda e 80 cm al colmo), sostengono che il
ripristino della legalità non sia sproporzionato. Essi chiedono pertanto al
Tribunale di annullare la risoluzione governativa e di confermare quella
municipale di data 13 ottobre 1999.
Il Consiglio di Stato ed i coniugi
__________ hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa. Il municipio di
__________ ha comunicato di non formulare osservazioni.
E. Il 20
ottobre 2000 il giudice delegato ha tenuto un'udienza, cui ha fatto seguito un
sopralluogo. Delle relative risultanze si dirà, per quanto necessario, in
diritto. Al termine dell'udienza il giudice ha fissato alle parti un termine di
10 giorni per trovare un componimento amichevole della lite. Con lettera 22
dicembre 2000 la patrocinatrice dei resistenti ha informato il Tribunale che le
parti non avevano potuto risolvere la controversia ed ha pertanto sollecitato
l'emanazione del giudizio. A tal fine il Tribunale ha anche acquisito agli atti
gli incarti concernenti due licenze edilizie recentemente rilasciate dal
municipio di __________ ed autorizzanti la sopraelevazione di edifici posti in
zona NV.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale è data (art. 21, 45 LE). Il ricorso è tempestivo (art.
46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 43 PAmm). Il
ricorso è pertanto ricevibile in ordine.
-
I
ricorrenti mettono in discussione anzitutto gli accertamenti volti a
determinare l'effettivo innalzamento del tetto utilizzati dal Consiglio di Stato
nel giudizio impugnato; essi chiedono che il Tribunale ordini una perizia
giudiziaria a questo scopo. La domanda va respinta. In effetti, per determinare
la differenza di quote l'autorità inferiore ha impiegato, da un lato, il
rilievo delle quote dei tetti misurate il 23 dicembre 1999 dal geometra ing.
__________ e, dall'altro, il piano dei tetti allestito dallo studio dello
stesso professionista nel 1982. Con lettere 22 febbraio e 6 marzo 2000 al municipio
di __________ l'ing. __________ ha fornito ulteriori ed esaurienti spiegazioni
circa la differenza tra le quote originarie della gronda al mapp. __________
() rispetto a quella del mapp. __________ (), di circa 10
cm più alta; tale differenza non risultava difatti dal piano dei tetti, di cui
il predetto tecnico ha tuttavia confermato la validità. Il Tribunale non ha
motivo per scostarsi da tali basi di calcolo. Né del resto i ricorrenti le
contestano completamente. Essi si limitano a sostenere che, in realtà, la quota
originaria della gronda dell'edificio dei resistenti fosse inferiore di 25 cm
(e non di soli 10 cm) rispetto a quella del mapp. __________, di loro
proprietà, ed inoltre che il colmo del tetto del controverso edificio fosse
inferiore di almeno 20 cm rispetto a quello indicato nel piano dei tetti: circostanza
che, a loro giudizio, farebbe lievitare l'innalzamento dello stabile dei resistenti
a 95 cm alla gronda e ad 80 cm al colmo. I ricorrenti non offrono tuttavia
degli elementi che permettono di dubitare della pertinenza delle misurazioni e
delle spiegazioni effettuate rispettivamente date dall'ing. __________. La domanda
di perizia deve pertanto essere respinta (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
3.1.
Giusta l'art. 31 cpv. 2 lett. a NAPR di __________, nella zona del nucleo del
villaggio sono ammessi il riattamento, la trasformazione e la ricostruzione
degli edifici: in tutti i casi senza ampliamento. Piccoli ampliamenti sono
concessi se giustificati da reali esigenze tecniche o funzionali, tali da non
snaturare l'edificio o il suo ambiente. Al pari di norme analoghe previste dai
PR di altri comuni, l'art. 31 cpv. 2 lett. a NAPR mira essenzialmente a
salvaguardare l'aspetto architettonico del nucleo. Per essere autorizzati gli
ampliamenti devono pertanto apparire giustificati da effettive esigenze di
carattere tecnico o funzionale ed essere tali da non alterare in misura
significativa l'edificio e l'ambiente in cui questo è collocato. Per
ampliamento dettato da reali bisogni tecnici o funzionali occorre intendere un
intervento indispensabile ai fini di un'ulteriore utilizzazione dello stabile.
Determinanti non sono le esigenze personali e soggettive dei proprietari pro
tempore, ma le necessità oggettive derivanti dalla destinazione dell'edificio.
Possono quindi essere autorizzati soltanto gli interventi effettivamente
indispensabili per assicurare una ragionevole utilizzazione dell'immobile e per
adeguarne la fruibilità agli attuali standards abitativi. Un'estensione
sostanziale delle preesistenti possibilità di utilizzazione è di principio
esclusa (cfr. STA inedite 17 gennaio 2000 in re __________, consid. 2; 27 marzo
2000 in re __________, consid. 2).
3.2. Nel concreto caso, tramite il
controverso intervento i resistenti hanno voluto ricavare due appartamenti, uno
al primo e l'altro al secondo piano. Per ottenere quest'ultimo, che ha sostituito
il solaio, essi avevano chiesto di poter innalzare la falda del tetto rivolta
verso nord-est di 90 cm alla gronda e di 70 cm al colmo. In questo modo la
parete del muro della facciata rivolto verso la corte, sino a quel momento di
90 cm di altezza, avrebbe potuto essere elevata sino a m 1,80; nella stessa
erano previste anche due finestre, che avrebbero permesso di dar luce ed aria
alle due camere dell'appartamento. Com'è stato spiegato in fatto, rilasciando
la licenza edilizia il 27 aprile 1999, richiamandosi alla sua prassi il
municipio di __________ ha concesso unicamente un innalzamento massimo di 40
cm, allo scopo di permettere di adeguare il tetto alle esigenze tecniche
attuali. I coniugi __________ pretendono di conseguire una licenza edilizia in
sanatoria per i lavori che essi hanno invece effettivamente realizzato,
consistenti nella sopraelevazione della falda del tetto in rassegna di 87 cm
alla gronda e di 60 cm al colmo e che, pertanto, poco si discostano da quanto
essi avevano chiesto attraverso la domanda di costruzione originaria. A torto,
tuttavia. Intanto, accettando la licenza edilizia così come rilasciata loro da
parte del municipio ed iniziando i lavori di riattazione sulla scorta della
stessa i resistenti hanno implicitamente ammesso che l'innalzamento concesso,
ridotto rispetto alle loro richieste, fosse sufficiente a rendere
convenientemente abitabile il solaio e che non sussistessero pertanto delle
reali, imprescindibili esigenze tecniche o funzionali che imponessero
un'ulteriore sopraelevazione della falda del tetto oltre a quella concessa. In
secondo luogo, l'innalzamento del muro di facciata sino a m 1,80 costituiva, in
realtà, un desiderio dei resistenti, volto a conseguire un miglior sfruttamento
della superficie delle camere, non invece una obiettiva necessità di natura
edilizia o abitativa: come ha rettamente argomentato il Governo nel giudizio
impugnato, tale ulteriore innalzamento non poteva pertanto apparire giustificato
da reali esigenze tecniche o funzionali giusta l'art. 31 cpv. 2 lett. a NAPR.
La circostanza secondo cui il municipio di __________ abbia pertanto
recentemente concesso degli innalzamenti superiori per altri due edifici (di 55
cm rispettivamente tra 80 cm e 1 m), come attestano gli incarti edilizi
richiamati dal municipio, non può giovare alla tesi dei resistenti, ancorché
metta in luce l'inesistenza di un'interpretazione univoca, da parte
dell'autorità municipale, dell'art. 31 cpv. 2 lett. a NAPR.
- 4.1.
Giusta l'art. 43 cpv. 1 LE il municipio ordina la demolizione o la rettifica
delle opere eseguite in contrasto con la legge, i regolamenti edilizi o i piani
regolatori, tranne il caso in cui le differenze siano minime e senza importanza
per l'interesse pubblico. Un'opera che lede in misura minima l'interesse
pubblico, ma che pregiudica quello del vicino, deve tuttavia essere fatta
demolire o rettificare quando questi abbia tempestivamente reclamato, riservato
il principio di proporzionalità (art. 43 cpv. 2 LE).
4.2. Nel
giudizio impugnato il Governo ha considerato che l'ordine di ripristino impartito
dal municipio di __________ fosse sproporzionato. Il Tribunale condivide questa
opinione. Da un lato, difatti, la sopraelevazione eseguita in violazione della
licenza edilizia appare nel suo complesso, sotto l'aspetto quantitativo, moderata
(+ 47 cm alla gronda; + 20 cm al colmo, per una lunghezza della facciata di
nemmeno 5 m). A dispetto da quanto sostengono gli insorgenti, tale
sopraelevazione non arreca poi sostanziali pregiudizi alla loro proprietà. Gli
effetti negativi ulteriori indotti verso quest'ultima dall'intervento abusivo
rispetto a quelli che sarebbero stati provocati da un'esecuzione dei lavori
conforme alla licenza edilizia appaiono difatti molto contenuti e si riducono
ad una minima, se non addirittura impercettibile, riduzione della possibilità
di illuminazione del locali che si affacciano sulla corte interna. Essi possono
pertanto essere tollerati. Per contro i vantaggi ricavati dai resistenti
attraverso tale sopraelevazione sono alquanto limitati: questa ha semplicemente
migliorato l'utilizzazione - già data - del lato delle camere ubicato in
corrispondenza del muro di facciata. La rimozione del tetto comporterebbe altresì,
secondo i preventivi versati agli atti dai resistenti dinanzi al Consiglio di
Stato, costi pari a fr. 56'912,55 (cfr. doc. T annesso al ricorso 4 novembre
1999): a prescindere dall'attendibilità di tali preventivi, è comunque certo
che il ripristino della situazione legale implicherebbe in concreto un impegno
finanziario notevole in quanto tale e per rapporto al complesso dei lavori di
riattazione.
- Sulla
scorta di quanto precede il ricorso deve essere respinto. La tassa di giudizio
deve essere messa a carico dei ricorrenti in solido (art. 28 PAmm). Ai
resistenti, assistiti da un legale, devono inoltre essere attribuite delle
ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 43, 44, 45, 52 LE, 3, 18, 28, 31,
46, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giudizio, di fr. 600.--, è posta a carico dei ricorrenti in solido, i quali
sono altresì condannati a versare a __________ e __________ identico importo
per ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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