AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2000.176
Data decisione, Autorità:
13.09.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00176
Lugano
13 settembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 28 giugno 2000 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 6 giugno 2000 del Consiglio di Stato
(n. 2350), che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso le
decisioni 18 e 24 agosto 1994 con cui il Dipartimento del territorio ed il
municipio di __________ hanno negato loro il permesso di costruire 18 case
d'abitazione monofamiliari sulla part. n. __________ RF;
viste le risposte:
-
3 luglio 2000 della
Lega svizzera per la protezione della natura;
-
11 luglio 2000 del
Consiglio di Stato;
-
9 agosto 2000 del
Dipartimento del territorio, UDC;
-
17 agosto 2000 del
municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 23
aprile 1990 i ricorrenti hanno chiesto al municipio di __________ il permesso
di costruire 18 case d'abitazione monofamiliari in località __________, su un
terreno (part. n. __________ RF), che allora risultava incluso nella zona
edificabile residenziale estensiva speciale RU2S;
che alla
domanda si sono opposti la Lega svizzera per la protezione della natura (LSPN),
__________ e __________;
che, dopo
vicissitudini procedurali che non occorre qui riassumere, il Dipartimento del
territorio ed il municipio di __________ hanno respinto la domanda con decisioni
del 18, rispettivamente del 24 agosto 1994, ritenendola in contrasto con la
legislazione federale sulla protezione della natura (art. 14 OPN), rispettivamente
con gli obbiettivi della zona di pianificazione;
che con
ricorso 8 settembre 1994 gli istanti in licenza edilizia hanno impugnato le
predette determinazioni davanti al Consiglio di Stato, chiedendone
l'annullamento e postulando il rilascio del permesso di costruzione;
che, richiamandosi
al DLBN, il 30 aprile 1997 il Consiglio di Stato ha approvato un piano
cantonale di protezione della __________, che include il fondo dei ricorrenti
nella zona 1 di protezione, rendendolo inedificabile;
che il 5
dicembre 1997 il Tribunale della pianificazione del territorio ha confermato il
piano di protezione, respingendo il ricorso contro di esso inoltrato dai
proprietari del fondo dedotto in edificazione;
che l'8
luglio 1999 i ricorrenti hanno inoltrato al Tribunale d'espropriazione sottocenerino
una richiesta d'indennità per espropriazione formale, rispettivamente materiale;
che il 6
giugno 2000 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso inoltrato dai proprietari
del fondo dedotto in edificazione contro le decisioni 18, rispettivamente 24
agosto 1994 con cui il Dipartimento del territorio ed il municipio di
__________ avevano negato loro il permesso di costruzione (autorizzazione
cantonale a costruire e licenza edilizia comunale);
che il
Governo ha in sostanza ritenuto che la domanda di costruzione si ponesse in
contrasto insuperabile con l’assetto pianificatorio entrato nel frattempo in
vigore;
che i
ricorrenti sono stati condannati a pagare ai resistenti indennità per
ripetibili per complessivi fr. 1'000.--;
che contro
il predetto giudizio governativo i soccombenti insorgono davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che il ricorso
inoltrato nel 1994 al Consiglio di Stato sia "stralciato dai ruoli per
mancanza dell'oggetto litigioso e perché privo d'interesse giuridico";
che gli
insorgenti rilevano in sostanza che l'inedificabilità del terreno, decretata
nel frattempo, ha di fatto reso privo d'oggetto il ricorso inoltrato contro il
diniego del permesso di costruzione;
che, a
mente dei ricorrenti, il Consiglio di Stato avrebbe inoltre violato le garanzie
d’imparzialità sancite dall'art. 6 CEDU, statuendo sull'impugnativa in veste
d'autorità di ricorso e comparendo nel contempo in qualità di rappresentante
del Cantone davanti al Tribunale d'espropriazione nella procedura conseguente
al diniego del permesso di costruzione;
che
all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio
di __________, che contesta in dettaglio le tesi dei ricorrenti;
che la
LSPN, __________ ed __________ hanno rinunciato a presentare osservazioni o si
sono rimessi al giudizio di questo tribunale;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 49 cpv. 2 LE
1973, applicabile giusta l'art. 52 LE 1993;
che il
riconoscimento della legittimazione attiva presuppone l'esistenza di un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della decisione impugnata
(Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 43 PAmm,
n. 2); è tale soltanto un interesse attuale e concreto ad ottenere una modifica
della decisione suscettibile di porre il ricorrente in una situazione giuridica
più favorevole (DTF 116 II 729 consid. 6; Scolari, Commentario, II ed., ad art.
21 n. 941);
che i
ricorrenti chiedono in concreto che il giudizio governativo sia riformato nel
senso che l'impugnativa presentata a suo tempo contro il diniego del permesso
di costruzione sia stralciata dai ruoli siccome priva d'interesse giuridico,
anziché respinta siccome infondata;
che,
rinunciando a chiedere il rilascio del permesso rifiutato, i ricorrenti
dimostrano di non avere più alcun interesse attuale e concreto alla loro
iniziativa edilizia;
che, non
sollecitando i ricorrenti il rilascio del permesso, è del tutto irrilevante dal
profilo dei loro interessi che il ricorso al Consiglio di Stato sia stato
stralciato dai ruoli perché diventato privo d'oggetto o che sia stato respinto
nel merito siccome infondato;
che, in
tali circostanze, non potendo il ricorso servire a dirimere questioni teoriche
o astratte, ai ricorrenti può essere riconosciuta la legittimazione attiva
unicamente nella misura in cui postulano l'annullamento del dispositivo che li
condanna al pagamento di un'indennità per ripetibili agli opponenti;
che,
entro questi limiti, il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine;
che
l'inedificabilità del fondo degli insorgenti, subentrata nelle more della
procedura ricorsuale rimasta pendente per sei anni davanti al Consiglio di
Stato, non ha di per sé reso priva d'oggetto quell’impugnativa;
che con
l'inoltro al Tribunale d'espropriazione sottocenerino di una domanda d'indennità
per espropriazione formale o materiale i ricorrenti hanno tuttavia dimostrato
di non essere più interessati ad ottenere il permesso di costruzione;
che
questa semplice deduzione avrebbe di per sé giustificato lo stralcio dai ruoli
dell’impugnativa per decadenza dell'interesse attuale e concreto ad ottenere un
giudizio, ma non avrebbe comunque dispensato l'autorità di ricorso da un esame
sommario del merito al fine di statuire su spese e ripetibili (Borghi Corti,
Compendio di procedura amministrativa, ad art. 43 PAmm, n. 2 in fine; DTF 111 I
b 185 consid. 2 e 191 consid. 7a);
che il
giudizio reso dal Consiglio di Stato sulle ripetibili non presta il fianco a
critiche; nemmeno gli insorgenti sollevano invero contestazioni al riguardo;
che da
questo profilo il ricorso va quindi respinto;
che le
censure di violazione della garanzia d'imparzialità del giudice, sancita dagli art.
6 CEDU e 30 cpv. 1 Cost., sollevate dai ricorrenti con riferimento alla duplice
veste di autorità giudicante e di rappresentante di parte, assunta dal
Consiglio di Stato nella procedura di ricorso contro il diniego del permesso di
costruzione, rispettivamente nella pedissequa procedura espropriativa, vanno
respinte;
che le
eccezioni fatte valere dagli insorgenti sono essenzialmente riconducibili ad
una domanda di ricusa del Consiglio di Stato;
che,
impregiudicata la questione a sapere se tali contestazioni non siano tardive
per rapporto alle esigenze di tempestività poste dall'art. 32 cpv. 3 PAmm, i
motivi addotti dai ricorrenti per sostanziare il sospetto di parzialità non sono
in nessun caso atti a giustificare una ricusa del Consiglio di Stato;
che
affinché "si possa parlare di parzialità ai sensi dell'art. 6 CEDU, non
bastano le sensazioni di una parte; occorre invece che sussistano degli
elementi oggettivi che la comprovino, ritenuto che la ricusa è uno strumento al
quale si può fare capo soltanto in via eccezionale (DTF 125 I 123, 122 II 477,
120 Ia 187, 119 Ia 226 c. 3, 117 Ia 184, 116 Ia 33 c. 2b e riferimenti; Catenazzi,
Considerazioni sugli istituti procedurali dell'asten-sione e della ricusazione,
in: Evoluzione del diritto delle assicurazioni sociali, Miscellanea per il 75°
anniversario del Tribunale federale delle assicurazioni, pag. 338 n. 8; Häfliger/Schürmann,
Die EMRK und die Schweiz, 2. ed. Berna 1999, pag. 168 s.; J. P. Müller, Grundrechte
in der Schweiz, 3. ed. Berna 1999, pag. 575; Villiger, Handbuch der Europäischen
Menschenrechtskonvention, 2. ed. Zurigo 1999, pag. 266 n. 420);
che per giustificare la ricusa il sospetto
di parzialità deve essere confortato da elementi concreti e nascere dunque da
ragioni gravi, di per sé atte a creare una situazione di incapacità soggettiva
del giudice ad occuparsi equanimemente della vertenza processuale. Tale
incapacità deve sussistere nella concreta persona del singolo magistrato
giudicante e non nell'organo giudicante in quanto tale (STA 10 ottobre 1989 in
re Comune di __________ = RDAT 1990 n. 27 pag. 73, Borghi/Corti, op. cit., ad art.
32 PAmm n. 3 e);
che,
stando così le cose, il ricorso va senz'altro respinto, addebitando ai
ricorrenti tassa di giustizia e ripetibili;
Per questi motivi,
visti gli art. 49 LE 1973; 52 LE 1993; 3, 18, 28, 31,
32, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
In quanto
ricevibile il ricorso è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 600.-- è a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno
fr. 800.-- al comune di __________ a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster