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Numero d'incarto:
52.2000.174
Data decisione, Autorità:
05.09.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00174
Lugano
5 settembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
Segretaria:
Ursula Züblin
statuendo sul ricorso 23 giugno 2000 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 6 giugno 2000, n. 2366, del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente contro la
risoluzione 13 aprile 2000, n. 940, con cui la Sezione della circolazione gli
ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di tre mesi
(guida in stato di ebrietà);
viste la risposta 4 luglio
2000 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Nel 1981
__________, classe __________, ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a
motore della categoria B. In seguito, in due occasioni egli ha interessato le
autorità amministrative in materia di circolazione stradale, le quali lo hanno
ammonito nel 1985 per aver perso la padronanza del veicolo in curva e nel 1994
per aver superato di 22-27 km/h il limite di velocità prescritto.
b) Il 2 marzo 2000 il ricorrente è stato
sorpreso a circolare in stato di ebrietà. Le analisi del sangue hanno permesso
di accertare un tasso alcoolemico dell'1,36 - 1,90 per mille. La polizia ha
immediatamente disposto nei suoi confronti il sequestro della licenza di
condurre e gli ha intimato il divieto di circolare con veicoli a motore fino a decisione
dell'autorità competente.
B. A seguito
di questi fatti, il 13 aprile 2000, la Sezione della circolazione ha revocato a
__________ la licenza di condurre (già ritirata al momento dell'accertamento
dell'infrazione) a scopo di ammonimento per la durata di tre mesi, dal 2 marzo
2000 al 1 giugno 2000 inclusi, autorizzando in tale periodo la guida di ciclomotori.
Ad un eventuale ricorso è stato negato l'effetto sospensivo. Il provvedimento è
stato reso in virtù degli art. 16 cpv. 3 lett. b, 17 cpv. 1 lett. b, 31 cpv. 2
LCStr; 2 cpv. 1 e 2 ONC.
C. a) Il 2
maggio 2000 __________ ha impugnato davanti al Consiglio di Stato la predetta
risoluzione, chiedendo in via provvisionale di restituire l'effetto sospensivo
al ricorso, in via principale di commutare la decisione di revoca in un
ammonimento ed in via subordinata di ridurre il periodo di revoca ad un mese.
b) Il 5 maggio 2000 il presidente del
Consiglio di Stato ha restituito l'effetto sospensivo al gravame.
c) Con decisione 6 giugno 2000 l'Esecutivo
cantonale ha respinto il ricorso di __________, confermando la risoluzione dipartimentale.
In estrema sintesi, il Consiglio di Stato ha ritenuto il provvedimento di
revoca trimestrale adeguato alle circostanze e conforme al principio di
proporzionalità.
D. Contro la
predetta decisione governativa __________ insorge ora dinanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, ribadendo le richieste formulate in precedenza. Ammessi
i fatti il ricorrente invoca il principio di proporzionalità, ponendo in
rilievo le circostanze personali che l'hanno indotto a commettere l'infrazione,
la necessità di condurre per motivi professionali e la sua buona reputazione
quale conducente.
E. Il
Consiglio di Stato propone, per contro, di respingere il ricorso e di confermare
la decisione impugnata senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le
decisioni amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione
stradale discende dall'art. 10 LALCStr.
Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e
presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è
ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dalle
risultanze degli accertamenti istruttori esperiti da questo tribunale (art. 18
cpv. 1 PAmm).
- Il
provvedimento che dispone della revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento
riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai
sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b). In virtù di tale
norma, sia in ambito penale che nell'ambito dei procedimenti amministrativi
aventi carattere penale, l'autorità giudicante deve potere giudicare con pieno
potere cognitivo. Anche la commisurazione della pena e della sanzione soggiace
a libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege,
pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK
auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug; pag. 111 in: R. Schaffhauser,
Aktuelle Fragen des Straf- und Administrativmassnahmerechts im
Strassenverkehr).
Il Tribunale cantonale amministrativo
statuisce pertanto sul ricorso in esame con pieno potere di cognizione,
identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70
PAmm), con facoltà quindi di rivedere anche la commisurazione della sanzione.
I limiti posti dall'art. 61 PAmm in
relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome
contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9.1996 in re C.,
STA 21.10.1996 in re T.).
- 3.1. La
licenza di condurre deve essere revocata se il conducente ha guidato in stato
di ebrietà (art. 16 cpv. 3 lett. b LCStr).
La revoca a titolo di ammonimento ha per
scopo quello di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle
regole della circolazione stradale e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv.
2 OAC).
La durata della revoca della licenza di
condurre è stabilita secondo le circostanze; tuttavia essa deve essere di
almeno due mesi, se il conducente ha guidato in stato di ebrietà (art. 17 cpv.
1 lett. b).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca
della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo
conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della
colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a
motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv.
1 LCStr, 33 cpv. 2 OAC).
3.2. La
legislazione federale considera la guida in stato di ebrietà come una grave
minaccia per la sicurezza della circolazione stradale. Per questo tipo di
comportamento è perciò previsto il ritiro obbligatorio della licenza di
condurre, nonché regole particolarmente severe per casi di recidiva
(Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III,
N. 2457).
Di norma si ammette che il rischio - anche
solo astratto - per la sicurezza della circolazione cresce esponenzialmente con
l'aumentare del tasso di alcoolemia presente nell'organismo del conducente di
un veicolo. Per questo motivo si giustifica pure di considerare nella
commisurazione del periodo di revoca anche il grado di ubriachezza del
trasgressore (Schaffhauser, op. cit., N. 2457 e 2458).
-
In concreto,
la colpa di __________ è indubbiamente grave, indipendentemente dalle
particolari circostanze personali (lite con la moglie) che l'hanno spinto a
commettere l'infrazione. Il 2 marzo 2000 egli ha infatti circolato alla guida
della propria autovettura in stato di ebrietà, con una concentrazione alcoolica
dell'1,36 - 1,90 per mille. Da tali - incontestate - risultanze emerge con
estrema chiarezza che ricorrono gli estremi per la revoca obbligatoria della
licenza di condurre ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 lett. b LCStr.
-
5.1. Il
ricorrente, ispettore presso l'agenzia di __________ dell'__________, allega di
avere una necessità professionale di disporre della licenza di condurre.
5.2. La giurisprudenza riconosce la
necessità professionale con estrema riserva e soltanto quando il mezzo
meccanico costituisce, per così dire, il posto di lavoro per l'amministrato
(DTF 122 II 24 ss e 123 II 574) o quando il fatto di non poter guidare gli
comporterebbe perdite di guadagno consistenti e costi rilevanti (R. Schauffauser,
Grundriss des schweizerischen Strassenverkersrecht, vol. III, p. 283 e ss., ad
2441 e ss.). Allorché si tratta di valutare se sussista un bisogno
professionale di condurre veicoli a motore, deve essere rispettato il principio
di proporzionalità. Occorre quindi tenere in considerazione in che misura il
conducente è, rispetto ad altri utenti, maggiormente toccato dalla revoca della
licenza a seguito delle sue necessità professionali. La questione se il bisogno
professionale giustifichi una riduzione della durata minima deve essere
esaminata nell'ambito di una valutazione globale di tutti gli elementi
importanti per determinare la durata della misura. Spetta all'autorità cantonale
stabilire se ed in quale misura al ricorrente è concretamente necessaria la licenza
di condurre per l'espletamento della propria attività professionale (DTF 123 II
572 e ss., consid. 2c).
5.3. Per __________, ispettore assicurativo,
la necessità della licenza di condurre per motivi professionali è ben lungi
dall'essere assoluta ai sensi della giurisprudenza invalsa in materia. In particolare,
la situazione dell'insorgente non è certamente paragonabile a quella di chi
perderebbe altrimenti la possibilità di conseguire l'intero reddito, o una
parte essenziale dello stesso, come potrebbe essere ad esempio il caso di un
autista professionale.
E' ben vero che nella sua professione
__________ è obbligato a spostarsi in luoghi diversi e che nella dichiarazione
23 marzo 2000 il datore di lavoro del ricorrente afferma che l'impossibilità di
quest'ultimo di condurre veicoli a motore potrebbe essere pregiudizievole alla
continuità del rapporto di lavoro. Va tuttavia evidenziato che il ricorrente ha
comunque la possibilità di far capo per gli spostamenti all'utilizzo di mezzi
pubblici o di un motoveicolo, nonché di ricorrere all'aiuto di conoscenti. In
quanto esposto dall'insorgente, si possono quindi ravvisare unicamente gli
inconvenienti, talvolta gravi, che suole comportare la revoca della licenza di
condurre e che fanno parte della funzione anche afflittiva di questa misura,
voluta dal legislatore come mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle
norme della circolazione stradale. Tali inconvenienti, anche se ciò dovesse
essere oneroso per l'interessato, possono comunque essere ovviati, come detto,
utilizzando i mezzi pubblici o un ciclomotore.
-
Tenuto
conto della gravità dell'infrazione commessa da __________, della colpa che gli
è imputabile per l'accaduto, della reputazione di cui gode quale conducente e
del fatto che non può invocare una necessità professionale di guidare veicoli a
motore (art. 33 cpv. 2 OAC), la durata del provvedimento di revoca pronunciato
nei suoi confronti di appare del tutto conforme al diritto e alla prassi
normalmente adottata dai tribunali svizzeri (R. Schaffhauser, Grundriss des
schweizerischen Strassenverkehrsrechts, n. 2458). Fissando la durata della
revoca in 3 mesi la Sezione della circolazione non ha violato il principio
della proporzionalità.
-
Stante
tutto quanto precede, il ricorso va respinto.
La tassa di
giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 3 lett. b, 17 cpv. 1
lett. b, 32 cpv. 2 LCStr; 30 cpv. 2, 33 cpv. 2 OAC; 2 cpv. 1 e 2 ONC; 10
LALCStr; 1 ss. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del
ricorrente.
-
Contro la
presente sentenza è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
di Losanna nel termine di 30 giorni.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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