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Numero d'incarto:
52.2000.169
Data decisione, Autorità:
11.12.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00169
Lugano
11 dicembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 20 giugno 2000 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 31 maggio 2000, no. 2263, del Consiglio
di Stato che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione
2 dicembre 1999, no. C 252, con la quale la Sezione dei permessi e dell'immigrazione
gli ha revocato il permesso di lavoro per confinanti;
viste le risposte:
viste la replica 15 settembre 2000
dell'insorgente e le dupliche 3 ottobre 2000 della Se-
zione dei permessi e dell'immigrazione e
del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
cittadino italiano __________ è domiciliato nel comune di __________ (provincia
di __________, Italia), dove vivono la moglie e la figlia. Dal novembre 1983
egli è titolare di un permesso di lavoro per confinanti (G) per lavorare nel
nostro cantone nel settore della ristorazione, avente quale ultima scadenza il
22 novembre 2000. Il 1. marzo 1999 lo straniero ha perso il proprio impiego
presso il bar __________ ad __________. Nell'aprile 1999 egli ha acquistato una
quota della __________, società proprietaria di tale esercizio pubblico, presso
il quale ha iniziato a lavorare quale dipendente, senza tuttavia annunciare il
cambiamento all'autorità competente. Su istanza dell'insorgente il 14 giugno
1999 gli è stato rilasciato un permesso di corta durata per esercitare la sua
nuova attività. Il 2 dicembre 1999 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione
ha respinto la richiesta 14 giugno 1999 del ricorrente volta al "rilascio"
del permesso e gli ha ordinato di cessare l'attività entro il 31 dicembre 1999.
L'autorità si è fondata sul verbale d'interrogatorio steso dalla polizia cantonale
il 13 ottobre 1999, da cui risultava che il confinante aveva pernottato per
circa 40 giorni (da metà luglio fino a tale data) nel nostro paese. La
decisione è stata resa in virtù degli art. 4 e 12 LDDS e 23 e 43 OLS.
B. Con
giudizio 31 maggio 1999 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame interposto
dal ricorrente contro la risoluzione summenzionata. Posto in evidenza che il
rientro al proprio domicilio alla fine della giornata lavorativa rappresenta
una condizione essenziale per la concessione del permesso per confinanti, il
Governo ha confermato la legittimità della decisione adottata dall'autorità
dipartimentale.
C. Avverso
questa pronuncia __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, postulando il suo annullamento ed il rinnovo del permesso di
frontaliere. Ritiene che la decisione impugnata sia contraria al principio di
proporzionalità, considerato il comportamento irreprensibile da lui tenuto dal
1983 fino ad oggi e che l'infrazione commessa si è protratta per soli 40
giorni. Pur ammettendo i fatti a lui addebitati, giustifica il suo agire con
esigenze lavorative. L'avvio della nuova attività lo ha costretto a turni di
lavoro molto serrati, di modo che la trasferta fino al suo domicilio risultava
impegnativa. In ogni caso le disposizioni in materia non impediscono ai
confinanti di soggiornare in Ticino durante i fine settimana. Pone infine in evidenza
che il mancato rilascio del permesso comporterà la messa in liquidazione della
__________ e verosimilmente il licenziamento dei suoi tre dipendenti.
D. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppone la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, la
quale sottolinea che il ricorrente ben sapeva di non essere autorizzato a
pernottare nel nostro paese. Ad identica conclusione giunge il Consiglio di
Stato, riconfermandosi nelle conclusioni contenute nel giudizio impugnato.
E. In replica
il ricorrente ribadisce quanto esposto in precedenza, in particolare le difficoltà
connesse con l'avvio della nuova attività ed il conseguente impedimento a far
rientro a casa la sera. In duplica l'autorità dipartimentale ed il Governo si
riconfermano nelle proprie precedenti allegazioni.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati contro le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di
essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(cfr. art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Il ricorso di diritto amministrativo è,
in linea di principio, ammissibile dinanzi all'alta Corte federale contro la
revoca di permessi (cfr. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1
lett. b n. 3 OG). Di conseguenza anche la competenza di questo tribunale a
statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente è data.
1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.
46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine. Il giudizio può essere reso sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
I
beneficiari di un permesso per lavoratori confinanti (G) possono esercitare un'attività
lucrativa unicamente nella zona di frontiera e devono tornare quotidianamente
al loro domicilio nella zona di frontiera contigua (cfr. art. 23 cpv. 2 e 3
OLS). Giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS, il permesso di dimora può
essere revocato allorquando non è adempiuta una condizione imposta all'atto
della concessione del permesso o quando la condotta dello straniero dà motivo
di gravi lagnanze. Tale disposizione è applicabile per analogia anche al
permesso per lavoratori confinanti, il quale non è esplicitamente regolato
dalla LDDS e non concede una posizione giuridica più salda di quella garantita
da un permesso di dimora annuale (STF 18 marzo 1994 inedita in re F. e LLCC,
consid. 3).
-
Nella
fattispecie, __________ dispone dal 1983 di un permesso per lavoratori confinanti.
Interrogato dalla polizia cantonale il 13 ottobre 1999 in merito alla sua presenza
sul territorio svizzero ed alle sue mansioni presso il bar __________, il ricorrente
ha - tra l'altro - dichiarato (verbale d'interrogatorio, pag. 1):
"D: Il permesso che detenete vi
impone che dopo la giornata lavorativa, per il pernottamento dovete rientrare
in Italia. A noi risulta invece che voi pernottate illegalmente ad __________
in Piazzetta __________, presso abitazione __________, dove tenete una camera.
R: Effettivamente tengo una camera nel
luogo indicato che solitamente uso durante le pause di lavoro pomeridiane.
Ammetto però che di tanto in tanto, specialmente quando il turno di lavoro
finisce tardi e inizio presto il giorno successivo di pernottare ad __________.
Questo avviene in media 3 volte alla settimana.
D: Quando avete iniziato a pernottare
ad __________?
R: Verso la metà di luglio corr. anno.
Ossia a tutt'oggi avrò pernottato ad __________ circa una quarantina di volte. (…)."
Alla luce di queste chiare, inequivocabili
ed incontestate affermazioni, si deve ammettere che lungo l'arco di quattro
mesi (luglio - ottobre 1999) l'insorgente ha ripetutamente disatteso l'obbligo
di rientrare al proprio domicilio in Italia al termine del lavoro. Ne consegue
che __________ si è reso effettivamente autore della ripetuta violazione degli
obblighi che gli derivavano dall'art. 23 OLS.
- Occorre
ora verificare la legittimità del provvedimento di revoca del permesso pronunciato
dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione.
4.1. L'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS prevede
che nei casi di mancato adempimento di una delle condizioni poste all'atto del
rilascio del permesso o quando la condotta dello straniero dia motivo a gravi
lagnanze, è possibile procedere ad una revoca del medesimo. In materia di
ritiro dei permessi accordati a stranieri, la LDDS conferisce dunque
all'autorità amministrativa un ampio margine di apprezzamento censurabile -
perlomeno da parte di questo tribunale - soltanto quando la decisione procede
da un eccesso o da un abuso di potere.
4.2. __________ è al beneficio di un
permesso di lavoro per confinanti dal novembre 1983. Dagli atti non risulta che
prima dei fatti qui in rassegna egli abbia avuto modo d'interessare l'autorità
di polizia per altre infrazioni alle norme vigenti in materia di stranieri, né
tanto meno emergono elementi che permettono di concludere che egli sia incorso
in violazioni d'altro genere dell'ordinamento giuridico svizzero.
Tuttavia, come ha giustamente rilevato il
Consiglio di Stato nella decisione impugnata, l'insorgente ha senz'altro
commesso una grave irregolarità, avendo sistematicamente disatteso sull'arco di
quasi un mese e mezzo quella che in fondo è la condizione essenziale che
contraddistingue il permesso per frontalieri, vale a dire l'obbligo di
rientrare al proprio domicilio oltre confine al termine di ogni singola
giornata lavorativa trascorsa in Svizzera. La circostanza che egli possa
entrare in Svizzera quale semplice turista nulla muta alle presenti
conclusioni. Trattasi infatti di due fattispecie completamente diverse che
soggiaciono a regolamentazioni differenti. L'infrazione rimproveratagli è stata
compiuta in tutta evidenza intenzionalmente, dal momento che il ricorrente non
poteva obbiettivamente ignorare gli obblighi connessi con il suo statuto di
lavoratore frontaliero. I motivi di lavoro da lui addotti non permettono di
giungere a diversa conclusione, ritenuto che il tragitto fino al suo domicilio
in Italia non è così lungo da imporgli di pernottare nel nostro cantone.
D'altra parte il fatto che lo straniero ha locato una camera per potersi
riposare in piazza __________ ad __________, poco distante dal bar __________,
dimostra la sua intenzione di conferire una connotazione piuttosto stabile alla
sua presenza in Svizzera. Neppure giova al ricorrente sottolineare che dal 13
ottobre 1999, data del suo fermo da parte della polizia, egli non ha più
pernottato nel nostro cantone, ma ha sempre fatto ritorno presso il suo domicilio
in Italia. Ciò appare in realtà comprensibile, ritenuto che se egli avesse
perseverato con il suo precedente agire, non avrebbe fatto altro che aggravare
la sua situazione. Va infine evidenziato che giusta l'art. 8 cpv. 2
ODDS uno straniero non può pregiudicare con i propri atti la libera decisione
dell'autorità. Pertanto la circostanza che lo straniero sia contitolare della
società che gestisce il bar, che il mancato rinnovo del permesso postulato
potrebbe portarla al fallimento e dunque al licenziamento dei suoi impiegati,
non è di rilievo.
In assenza di valide attenuanti, questo
tribunale, valutando le prove agli atti, ritiene che non sussistano gli estremi
per distanziarsi dal giudizio reso dal Governo, il quale appare corretto e rispettoso
del principio di proporzionalità.
- Stante
quanto precede il ricorso va respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono
la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS; 8 cpv. 2 ODDS;
101 lett. d e 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 23 OLS; 10 lett. a LALPS; 1
segg. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.-- è posta a carico dell'insorgente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
di Losanna nel termine di 30 giorni dalla notifica.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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