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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2000.167
Data decisione, Autorità:
07.01.2002, TRAM
Incarto n.
52.2000.00167
Lugano
7 gennaio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 19 giugno 2000 di
__________ e __________
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 31 maggio 2000, no. 2261, del Consiglio
di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la
risoluzione 18 maggio 1999, con la quale il municipio di __________ ha loro
intimato di potare ad un'altezza di m 1.25 la siepe di tasso posta lungo il
confine del mappale no. __________ di loro proprietà;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________
e __________ sono comproprietari del mappale no. __________ RF di __________,
zona __________.
Durante un sopralluogo esperito il 6 aprile
1999, l'Ufficio tecnico di __________ ha constatato che i ricorrenti avevano
sostituito la siepe esistente di edera con piante di tasso alte circa
m 2.50 e poste a 50-60 cm dal confine con la strada comunale.
B. Con
decisioni 22 aprile e 18 maggio1999 il municipio ha ingiunto agli insorgenti di
ridurre l'altezza della siepe a m 1.25 conformemente all'art. 41 NAPR ed
all'ordinanza municipale no. __________ concernente la regolamentazione
delle opere di cinta a confine con le strade carrozzabili comunali. È dunque
stato loro impartito un termine di quindici giorni per procedere a quanto
richiesto. L'autorità ha posto in evidenza che la siepe occulterebbe la
visuale, precluderebbe la naturale insolazione e favorirebbe la formazione di
gelo sull'adiacente tratto stradale. L'ordine è stato impartito con la
comminatoria dell'art. 292 CP e munito degli ordinari rimedi di diritto.
C. a) Il
ricorso inoltrato da __________ e __________ è stato respinto con decisione 25
agosto 1999 dal Consiglio di Stato. Accertato che l'art. 41 NAPR e la relativa
ordinanza costituiscono una base legale sufficiente su cui fondare
l'ingiunzione municipale, in sostanza il Governo ha ritenuto che la decisione
impugnata meritasse tutela in quanto la siepe in oggetto costituirebbe un
ostacolo alla sicurezza della circolazione, impedendo la visuale. Il Governo è
giunto a tale conclusione sulla base di una planimetria 1:1000.
b) Con giudizio 18 febbraio 2000 il
Tribunale cantonale amministrativo ha accolto il gravame inoltrato dai qui
ricorrenti ed annullato la summenzionata pronuncia, ritenendo impossibile sulla
base delle sole prove in atti stabilire se la siepe rappresenta effettivamente
un ostacolo alla visuale. Gli atti sono dunque stati ritornati all'Esecutivo
cantonale affinché completasse l'istruttoria.
c) Dopo aver esperito un sopralluogo ed aver
constatato che la siepe era d'impedimento alla visuale, con risoluzione 31
maggio 2000 il Governo ha riconfermato il proprio precedente giudizio.
D. Contro tale
pronuncia __________ e __________ insorgono ora davanti a questo tribunale,
postulandone l'annullamento. Sostengono che la decisione municipale è lesiva
della garanzia della proprietà non poggiando su una base legale sufficiente.
Sottolineano che le piante di tasso sono state posate in sostituzione di una
precedente siepe di edera di pari altezza. Essi sarebbe dunque titolari di un
diritto acquisito al loro mantenimento. Invocano la parità di trattamento
ritenuto che lungo la strada in questione tutte le siepi presentano un'altezza
superiore a m 1.25, come pure in altre parti del territorio comunale. Contestano
infine che la siepe sia d'ostacolo alla visuale.
E. All'accoglimento
del gravame si oppone il municipio di __________, contestando le argomentazioni
dei ricorrenti. Ad identica conclusione giunge il Consiglio di Stato, che si è
riconfermato nelle conclusioni contenute nel giudizio impugnato.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo si fonda sugli art. 60 cpv. 1
PAmm , 21 LE e 208 cpv. 1 LOC. Il gravame, tempestivo e presentato da persone
legittimate a ricorrere, è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
Secondo
l'art. 26 cpv. 1 Cost. la proprietà è garantita. Modificazioni, restrizioni o
soppressioni di questo diritto costituzionale sono ammissibili, ma devono
essere previste da una norma di carattere generale ed astratto sufficientemente
precisa, giustificate da un interesse pubblico preponderante e rispettose del
principio di proporzionalità (art. 36 Cost).
I ricorrenti contestano che l'ordinanza
municipale che fissa l'altezza delle siepi in prossimità della pubblica via
costituisca una base legale sufficiente per restringere il loro diritto
costituzionale alla garanzia della proprietà. Per essere valida, una simile
limitazione avrebbe dovuto essere prevista nelle NAPR o in un regolamento comunale
adottato dal legislativo.
- 3.1. Di
regola restrizioni dei diritti individuali o della garanzia della proprietà
devono poggiare su una legge in senso formale, mentre per limitazioni di minore
entità è sufficiente anche un'ordinanza (U. Häfelin/W. Haller, Schweizerisches
Bundesstaatsrecht, Zurigo 1998, n. 1133). In ogni caso la norma deve essere adottata
dall'organo competente (A. Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale,
Bellinzona/Cadenazzo 1993, n. 609). Il legislatore può delegare competenze
all'organo esecutivo, se ciò non è escluso dalla Costituzione o dalla legge, se
la delega è limitata a un campo determinato, se è contenuta in una legge
sottoposta a referendum e se la legge stessa fissa i principi che devono
informare la regolamentazione qualora siano toccati i diritti importanti dei
cittadini (DTF 103 Ia 369). L'esigenza di delimitare la delega, ossia di
fissarla con precisione, è tanto più severa quanto più sono implicati i diritti
fondamentali dei cittadini, come le libertà individuali e la garanzia della proprietà
(A. Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, Bellinzona/Cadenazzo 1988,
n. 73 segg.).
3.2. Giusta l'art. 41 cpv. 1 e 4 NAPR di
__________ sono vietati tutti quegli ingombri, manufatti e costruzioni che,
impedendo la visuale, pregiudicano la sicurezza del traffico. Fondandosi sull'ultimo
capoverso di tale norma, il quale prevede che il municipio può stabilire
mediante ordinanza disposizioni particolari, è stata emanata l'ordinanza
municipale no. __________ concernente la regolamentazione delle opere di cinta
a confine con le strade carrozzabili comunali, la quale alla cifra 1 prescrive
quanto segue:
"ogni e qualsiasi opera di cinta (in
particolare siepe viva) non può elevarsi oltre m 1,25 dalla quota del campo
stradale se posata su un fondo non soggetto a particolari vincoli - punti
panoramici - stabiliti in sede del vigente PR."
3.3. L'esecutivo comunale non ha abusato
delle sue competenze, né violato il principio della separazione dei poteri,
disciplinando l'altezza delle siepi poste a confine con la pubblica via
mediante l'ordinanza in parola. L'art. 41 NAPR di __________ contiene in
effetti una delega ammissibile di competenze da parte del legislativo comunale
all'esecutivo: essa è in effetti limitata ad un campo determinato e definisce
gli elementi cui si riferisce (disposizioni particolari concernenti gli ostacoli
ed opere di cinta che impedendo la visuale, pregiudicano la sicurezza del
traffico); è inoltre contenuta in una legge formale soggetta a referendum (art.
75 cpv. 1 in relazione con l'art. 13 cpv. 1 lett. d LOC).
3.4. Sciolta questa riserva in merito alla
legittimità della delega contenuta all'art. 41 cpv. 4 NAPR, resta da stabilire
se l'ordinanza municipale rappresenta una sufficiente base legale per ingenerare
la restrizione contestata. Ora, considerato che l'ordinamento comunale si
riduce a fissare l'altezza delle siepi poste a confine con la pubblica via,
senza vietarne la posa e che la misura autorizzata è pur sempre di m 1.25,
trattasi tutto sommato di una restrizione che limita in misura contenuta i
diritti degli insorgenti. La sua regolamentazione in un'ordinanza emanata dall'esecutivo
è dunque sufficiente.
- La
limitazione contestata dai ricorrenti è inoltre giustificata da un interesse
pubblico prevalente, in quanto volta a salvaguardare la sicurezza degli utenti
della strada, mantenendo libera la visuale del campo stradale. Essa è pure
rispettosa del principio di proporzionalità, ritenuto che l'esecutivo comunale
ha scelto la misura meno incisiva per raggiungere lo scopo voluto. Il fatto che
non siano previste deroghe o eccezioni nel caso in cui l'opera di cinta a
confine con la pubblica via non costituisca un ostacolo alla visibilità, appare
legittimo, avendo l'autorità comunale inteso regolamentare in modo uniforme per
tutto il territorio comunale la loro altezza.
L'ordinanza impugnata non lede pertanto la
garanzia della proprietà invocata dai ricorrenti.
-
e __________ lamentano una violazione della parità di trattamento, in quanto
sul territorio del comune di __________ ed in particolare nella stessa via dove
essi abitano, vi sono molte siepi di altezza superiore a m 1.25 a confine con
la pubblica via.
5.1. Una precedente violazione della legge
non conferisce al cittadino alcun diritto ad un ugual trattamento non conforme
alla legge: nessuno può prevalersi del fatto che la legge è stata violata in
altre occasioni per chiedere che sia pure violata a suo vantaggio. Se tuttavia
l'autorità rifiuta di abbandonare una prassi non conforme al diritto, ognuno
può pretendere di essere messo al beneficio della stessa prassi, salvo il caso
in cui sono lesi interessi pubblici preponderanti (cfr. DTF 122 II 446).
5.2. Nel caso in esame, non vi sono prove
che le siepi indicate dai ricorrenti siano state posate dopo l'entrata in
vigore dell'ordinanza municipale, né vi è motivo di dubitare della parola del municipio,
secondo cui ciò sarebbe avvenuto prima di tale data. D'altronde i ricorrenti si
sono limitati a contestare genericamente tale fatto senza addurre alcuna prova
a sostegno della loro versione, indicando per esempio quale di tali cinte, in
particolare, è stata messa a dimora dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza.
Sebbene la procedura amministrativa sia retta dal principio inquisitorio, le
parti hanno il dovere di collaborare nell'assunzione della prove che tornano a
loro favore.
Non vi è dunque stata alcuna disparità di
trattamento ai sensi dell'art. 8 Cost.
- I
ricorrenti non possono infine vantare alcun diritto acquisito al mantenimento
della siepe in questione.
Di principio, il nuovo diritto non si
applica alle costruzioni ed impianti preesistenti. Le opere costruite in modo
legittimo possono essere mantenute ed utilizzate anche sotto l'impero del nuovo
diritto, nel medesimo modo in cui lo sono state finora. Nuove opere devono
invece rispettare la nuova regolamentazione.
Nel caso concreto l'intervento messo in atto
dai ricorrenti non può essere qualificato alla stregua di un'operazione di
manutenzione, bensì si configura come una nuova opera. Essi hanno infatti
sostituito la siepe di edera preesistente con delle conifere, ossia piante di
tutt'altra specie. L'intervento soggiace pertanto alla nuova regolamentazione.
- A giusta
ragione il municipio di __________ ha ingiunto agli insorgenti di ridurre l'altezza
della siepe a m 1,25 conformemente all'art. 41 NAPR ed all'ordinanza municipale
no. 679 concernente la regolamentazione delle opere di cinta a confine con
le strade carrozzabili comunali.
Il ricorso va dunque respinto, ponendo a
carico dei ricorrenti la tassa di giustizia (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 29 cpv. 1 Cost.; 41 cpv. 1 e 4 NAPR di
__________; art. 13 cpv. 1 lett. d, 75 cpv. 1 e 208 LOC; 21 LE; 1
segg. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese di complessivi fr. 800.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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