Municipal hedge-height order upheld as lawful

52.2000.167Altro tribunale7 gen 2002Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Two owners challenged a municipal order requiring them to cut a yew hedge along a public road to 1.25 m. The administrative court held that the municipal ordinance, enacted on the basis of a valid delegation in the zoning regulations, provided a sufficient legal basis for this limited interference with property rights. The measure was justified by road-safety interests and was proportionate. The court rejected the equal-treatment argument because the appellants failed to prove comparable post-ordinance violations, and it denied any acquired right since the new planting was treated as a new work, not mere maintenance. The appeal was dismissed and costs were charged to the appellants.

Massima Omnilex

Art. 26 and 36 Cost.; art. 41 cpv. 1 e 4 NAPR; municipal ordinance on hedge height: legality of a minor property restriction. A municipal executive may, on the basis of a sufficiently determinate delegation contained in a formally adopted zoning regulation, regulate by ordinance the height of hedges bordering public roads. Where the measure merely fixes a maximum height and does not prohibit the installation of such works, the interference is limited and an ordinance suffices as a legal basis. Such a restriction is justified by road-safety interests and is proportionate if it represents the least intrusive suitable measure. Equal treatment cannot be invoked to demand unlawful treatment absent proof of a comparable, post-entry-into-force practice. Acquired rights are excluded where the intervention constitutes a new work rather than mere maintenance.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2000.167

Data decisione, Autorità: 07.01.2002, TRAM

Incarto n. 52.2000.00167

Lugano 7 gennaio 2002

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 19 giugno 2000 di

__________ e __________ patr. da: avv. __________

contro

la decisione 31 maggio 2000, no. 2261, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 18 maggio 1999, con la quale il municipio di __________ ha loro intimato di potare ad un'altezza di m 1.25 la siepe di tasso posta lungo il confine del mappale no. __________ di loro proprietà;

viste le risposte:

  • 12 luglio 2000 del municipio di __________;

  • 30 agosto 2000 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. __________ e __________ sono comproprietari del mappale no. __________ RF di __________, zona __________.

Durante un sopralluogo esperito il 6 aprile 1999, l'Ufficio tecnico di __________ ha constatato che i ricorrenti avevano sostituito la siepe esistente di edera con piante di tasso alte circa m 2.50 e poste a 50-60 cm dal confine con la strada comunale.

B. Con decisioni 22 aprile e 18 maggio1999 il municipio ha ingiunto agli insorgenti di ridurre l'altezza della siepe a m 1.25 conformemente all'art. 41 NAPR ed all'ordinanza municipale no. __________ concernente la regolamentazione delle opere di cinta a confine con le strade carrozzabili comunali. È dunque stato loro impartito un termine di quindici giorni per procedere a quanto richiesto. L'autorità ha posto in evidenza che la siepe occulterebbe la visuale, precluderebbe la naturale insolazione e favorirebbe la formazione di gelo sull'adiacente tratto stradale. L'ordine è stato impartito con la comminatoria dell'art. 292 CP e munito degli ordinari rimedi di diritto.

C. a) Il ricorso inoltrato da __________ e __________ è stato respinto con decisione 25 agosto 1999 dal Consiglio di Stato. Accertato che l'art. 41 NAPR e la relativa ordinanza costituiscono una base legale sufficiente su cui fondare l'ingiunzione municipale, in sostanza il Governo ha ritenuto che la decisione impugnata meritasse tutela in quanto la siepe in oggetto costituirebbe un ostacolo alla sicurezza della circolazione, impedendo la visuale. Il Governo è giunto a tale conclusione sulla base di una planimetria 1:1000.

b) Con giudizio 18 febbraio 2000 il Tribunale cantonale amministrativo ha accolto il gravame inoltrato dai qui ricorrenti ed annullato la summenzionata pronuncia, ritenendo impossibile sulla base delle sole prove in atti stabilire se la siepe rappresenta effettivamente un ostacolo alla visuale. Gli atti sono dunque stati ritornati all'Esecutivo cantonale affinché completasse l'istruttoria.

c) Dopo aver esperito un sopralluogo ed aver constatato che la siepe era d'impedimento alla visuale, con risoluzione 31 maggio 2000 il Governo ha riconfermato il proprio precedente giudizio.

D. Contro tale pronuncia __________ e __________ insorgono ora davanti a questo tribunale, postulandone l'annullamento. Sostengono che la decisione municipale è lesiva della garanzia della proprietà non poggiando su una base legale sufficiente. Sottolineano che le piante di tasso sono state posate in sostituzione di una precedente siepe di edera di pari altezza. Essi sarebbe dunque titolari di un diritto acquisito al loro mantenimento. Invocano la parità di trattamento ritenuto che lungo la strada in questione tutte le siepi presentano un'altezza superiore a m 1.25, come pure in altre parti del territorio comunale. Contestano infine che la siepe sia d'ostacolo alla visuale.

E. All'accoglimento del gravame si oppone il municipio di __________, contestando le argomentazioni dei ricorrenti. Ad identica conclusione giunge il Consiglio di Stato, che si è riconfermato nelle conclusioni contenute nel giudizio impugnato.

Considerato, in diritto

  1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo si fonda sugli art. 60 cpv. 1 PAmm , 21 LE e 208 cpv. 1 LOC. Il gravame, tempestivo e presentato da persone legittimate a ricorrere, è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

  2. Secondo l'art. 26 cpv. 1 Cost. la proprietà è garantita. Modificazioni, restrizioni o soppressioni di questo diritto costituzionale sono ammissibili, ma devono essere previste da una norma di carattere generale ed astratto sufficientemente precisa, giustificate da un interesse pubblico preponderante e rispettose del principio di proporzionalità (art. 36 Cost).

I ricorrenti contestano che l'ordinanza municipale che fissa l'altezza delle siepi in prossimità della pubblica via costituisca una base legale sufficiente per restringere il loro diritto costituzionale alla garanzia della proprietà. Per essere valida, una simile limitazione avrebbe dovuto essere prevista nelle NAPR o in un regolamento comunale adottato dal legislativo.

  1. 3.1. Di regola restrizioni dei diritti individuali o della garanzia della proprietà devono poggiare su una legge in senso formale, mentre per limitazioni di minore entità è sufficiente anche un'ordinanza (U. Häfelin/W. Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, Zurigo 1998, n. 1133). In ogni caso la norma deve essere adottata dall'organo competente (A. Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, Bellinzona/Cadenazzo 1993, n. 609). Il legislatore può delegare competenze all'organo esecutivo, se ciò non è escluso dalla Costituzione o dalla legge, se la delega è limitata a un campo determinato, se è contenuta in una legge sottoposta a referendum e se la legge stessa fissa i principi che devono informare la regolamentazione qualora siano toccati i diritti importanti dei cittadini (DTF 103 Ia 369). L'esigenza di delimitare la delega, ossia di fissarla con precisione, è tanto più severa quanto più sono implicati i diritti fondamentali dei cittadini, come le libertà individuali e la garanzia della proprietà (A. Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, Bellinzona/Cadenazzo 1988, n. 73 segg.).

3.2. Giusta l'art. 41 cpv. 1 e 4 NAPR di __________ sono vietati tutti quegli ingombri, manufatti e costruzioni che, impedendo la visuale, pregiudicano la sicurezza del traffico. Fondandosi sull'ultimo capoverso di tale norma, il quale prevede che il municipio può stabilire mediante ordinanza disposizioni particolari, è stata emanata l'ordinanza municipale no. __________ concernente la regolamentazione delle opere di cinta a confine con le strade carrozzabili comunali, la quale alla cifra 1 prescrive quanto segue:

"ogni e qualsiasi opera di cinta (in particolare siepe viva) non può elevarsi oltre m 1,25 dalla quota del campo stradale se posata su un fondo non soggetto a particolari vincoli - punti panoramici - stabiliti in sede del vigente PR."

3.3. L'esecutivo comunale non ha abusato delle sue competenze, né violato il principio della separazione dei poteri, disciplinando l'altezza delle siepi poste a confine con la pubblica via mediante l'ordinanza in parola. L'art. 41 NAPR di __________ contiene in effetti una delega ammissibile di competenze da parte del legislativo comunale all'esecutivo: essa è in effetti limitata ad un campo determinato e definisce gli elementi cui si riferisce (disposizioni particolari concernenti gli ostacoli ed opere di cinta che impedendo la visuale, pregiudicano la sicurezza del traffico); è inoltre contenuta in una legge formale soggetta a referendum (art. 75 cpv. 1 in relazione con l'art. 13 cpv. 1 lett. d LOC).

3.4. Sciolta questa riserva in merito alla legittimità della delega contenuta all'art. 41 cpv. 4 NAPR, resta da stabilire se l'ordinanza municipale rappresenta una sufficiente base legale per ingenerare la restrizione contestata. Ora, considerato che l'ordinamento comunale si riduce a fissare l'altezza delle siepi poste a confine con la pubblica via, senza vietarne la posa e che la misura autorizzata è pur sempre di m 1.25, trattasi tutto sommato di una restrizione che limita in misura contenuta i diritti degli insorgenti. La sua regolamentazione in un'ordinanza emanata dall'esecutivo è dunque sufficiente.

  1. La limitazione contestata dai ricorrenti è inoltre giustificata da un interesse pubblico prevalente, in quanto volta a salvaguardare la sicurezza degli utenti della strada, mantenendo libera la visuale del campo stradale. Essa è pure rispettosa del principio di proporzionalità, ritenuto che l'esecutivo comunale ha scelto la misura meno incisiva per raggiungere lo scopo voluto. Il fatto che non siano previste deroghe o eccezioni nel caso in cui l'opera di cinta a confine con la pubblica via non costituisca un ostacolo alla visibilità, appare legittimo, avendo l'autorità comunale inteso regolamentare in modo uniforme per tutto il territorio comunale la loro altezza.

L'ordinanza impugnata non lede pertanto la garanzia della proprietà invocata dai ricorrenti.


e __________ lamentano una violazione della parità di trattamento, in quanto sul territorio del comune di __________ ed in particolare nella stessa via dove essi abitano, vi sono molte siepi di altezza superiore a m 1.25 a confine con la pubblica via.

5.1. Una precedente violazione della legge non conferisce al cittadino alcun diritto ad un ugual trattamento non conforme alla legge: nessuno può prevalersi del fatto che la legge è stata violata in altre occasioni per chiedere che sia pure violata a suo vantaggio. Se tuttavia l'autorità rifiuta di abbandonare una prassi non conforme al diritto, ognuno può pretendere di essere messo al beneficio della stessa prassi, salvo il caso in cui sono lesi interessi pubblici preponderanti (cfr. DTF 122 II 446).

5.2. Nel caso in esame, non vi sono prove che le siepi indicate dai ricorrenti siano state posate dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza municipale, né vi è motivo di dubitare della parola del municipio, secondo cui ciò sarebbe avvenuto prima di tale data. D'altronde i ricorrenti si sono limitati a contestare genericamente tale fatto senza addurre alcuna prova a sostegno della loro versione, indicando per esempio quale di tali cinte, in particolare, è stata messa a dimora dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza. Sebbene la procedura amministrativa sia retta dal principio inquisitorio, le parti hanno il dovere di collaborare nell'assunzione della prove che tornano a loro favore.

Non vi è dunque stata alcuna disparità di trattamento ai sensi dell'art. 8 Cost.

  1. I ricorrenti non possono infine vantare alcun diritto acquisito al mantenimento della siepe in questione.

Di principio, il nuovo diritto non si applica alle costruzioni ed impianti preesistenti. Le opere costruite in modo legittimo possono essere mantenute ed utilizzate anche sotto l'impero del nuovo diritto, nel medesimo modo in cui lo sono state finora. Nuove opere devono invece rispettare la nuova regolamentazione.

Nel caso concreto l'intervento messo in atto dai ricorrenti non può essere qualificato alla stregua di un'operazione di manutenzione, bensì si configura come una nuova opera. Essi hanno infatti sostituito la siepe di edera preesistente con delle conifere, ossia piante di tutt'altra specie. L'intervento soggiace pertanto alla nuova regolamentazione.

  1. A giusta ragione il municipio di __________ ha ingiunto agli insorgenti di ridurre l'altezza della siepe a m 1,25 conformemente all'art. 41 NAPR ed all'ordinanza municipale no. 679 concernente la regolamentazione delle opere di cinta a confine con le strade carrozzabili comunali.

Il ricorso va dunque respinto, ponendo a carico dei ricorrenti la tassa di giustizia (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 29 cpv. 1 Cost.; 41 cpv. 1 e 4 NAPR di __________; art. 13 cpv. 1 lett. d, 75 cpv. 1 e 208 LOC; 21 LE; 1 segg. PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

  3. Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

property rightsmunicipal ordinancedelegationroad safetyproportionalityequal treatmentacquired rightshedge height

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the municipal ordinance provided a sufficient legal basis to limit property rights by fixing hedge height along public roads.

Decisione estratta

Yes. The delegation in the zoning regulations was permissible and the ordinance was a sufficient basis for this limited restriction.

Motivazione estratta

The relevant NAPR provision authorized the municipality to issue particular rules on obstacles and fence works affecting traffic safety. The restriction was minor, did not prohibit hedges altogether, and was adopted by the competent executive under a valid delegation.

Questione giuridica chiave

Whether the hedge-height order was justified by public interest and proportionate.

Decisione estratta

Yes. It protected road safety and was the least intrusive effective measure.

Motivazione estratta

The measure preserved visibility on the roadway and applied uniformly across the municipality; no less restrictive effective measure was shown.

Questione giuridica chiave

Whether equal treatment was violated because other hedges allegedly exceeded the prescribed height.

Decisione estratta

No. The appellants did not prove that the comparable hedges were planted after the ordinance entered into force.

Motivazione estratta

An unlawful practice elsewhere does not create a right to unlawful equal treatment; the burden of collaboration required the appellants to substantiate the alleged comparators.

Questione giuridica chiave

Whether the owners had acquired rights to keep the hedge at its existing height.

Decisione estratta

No. The replacement of ivy with yew trees amounted to a new work subject to the new rules.

Motivazione estratta

Pre-existing lawful works may remain, but a materially different replacement planting is not mere maintenance and must comply with current regulation.

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