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Numero d'incarto:
52.2000.166
Data decisione, Autorità:
17.08.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00166
Lugano
17 agosto
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 19 giugno 2000 di
Comunione ereditaria fu __________
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 23 maggio 2000 del Consiglio di Stato
(n. 2109) che respinge l'impugnativa presentata dalla ricorrente avverso la
risoluzione 9 febbraio 2000 con cui il municipio di Intragna le ha negato il
permesso di posare un'inferriata sul balcone della sua casa d'abitazione
(part. no. __________ RF);
viste le risposte:
-
27 giugno 2000 del
Consiglio di Stato;
-
27 giugno 2000 del
municipio di __________;
-
04 luglio 2000 di
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che la
comunione ereditaria ricorrente è proprietaria di uno stabile d'appartamenti
situato nel nucleo d'__________ (part. n. __________ RF); il resistente è
invece proprietario dello stabile vicino (part. n. __________ RF), parzialmente
contiguo, la cui facciata E forma un angolo retto con quella N del primo;
che la
facciata E della costruzione del resistente presenta al primo piano una finestra,
risultante dalla riduzione di una porta, attraverso la quale si può di fatto
accedere al balcone che corre lungo la facciata N dello stabile della ricorrente;
che il 25
settembre 1999 la ricorrente ha chiesto al municipio di Intragna il permesso di
posare un'inferriata davanti alla finestra in questione, a 5 cm dalla facciata,
al fine evidente di impedire che dalla casa del resistente si possa accedere al
suo ballatoio passando attraverso la finestra;
che
__________ si è opposto alla domanda, ritenendo violata la distanza minima di 4
m prescritta dall'art. 29 NAPR verso edifici con aperture;
che per
lo stesso motivo, con decisione 9 febbraio 2000 il municipio di Intragna ha
negato la licenza richiesta;
che con
giudizio 29 maggio 2000 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla comunione ereditaria
fu __________;
che il
Governo ha in sostanza ritenuto che l'inferriata disattendesse la distanza prescritta
dall'art. 29 NAPR, pregiudicasse la sicurezza dell'edificio del resistente, sopprimendo
una via di fuga in caso d'incendio e costituisse un abuso di diritto in quanto
posata all'unico scopo di molestare il vicino;
che
contro il predetto giudizio governativo i soccombenti insorgono davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinvio degli
atti al municipio affinché rilasci la licenza richiesta;
che gli
insorgenti rilevano che lo stabile del resistente dispone di altre vie di fuga
in caso d'incendio, negano di abusare del loro diritto di proprietà e
sottolineano come l'inferriata non pregiudichi minimamente il conseguimento
delle finalità perseguite dalle norme sulle distanze;
che
all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, il municipio
di __________ e il resistente __________, che contesta dettagliatamente le tesi
dell'insorgente;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dei
ricorrenti, agenti in giudizio come comunione ereditaria, e la tempestività del
ricorso sono date; il ricorso è dunque ricevibile in ordine giusta l'art. 21
LE;
che il
giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 18 PAmm): l'eloquente documentazione
fotografica rende superfluo l'esperimento del sopralluogo chiesto dai
ricorrenti;
che nella
zona del nucleo di Intragna l'art. 29 NAPR stabilisce le seguenti distanze:
·
a confine se non vi sono aperture, altrimenti a
m 1.50 da confine sul fondo aperto;
·
minimo m 3.00 verso un edificio senza aperture o
in contiguità;
·
minimo m 4.00 verso un edificio con aperture;
che la
norma in questione recepisce in parte l'ordinamento delle distanze sancito
dagli art. 120 e 124 LAC, adattandolo alle esigenze del diritto edilizio
comunale;
che le
norme di diritto pubblico volte a disciplinare le distanze fra edifici non si
applicano alle opere di cinta; riservato il caso dell'abuso di diritto,
quest'ultime possono essere erette sul confine, indipendentemente
dall'esistenza di edifici, con o senza aperture, sul fondo vicino (Scolari,
Commentario, II. ed., ad art. 39 LE, n. 1183);
che la
controversa inferriata va configurata come un'opera di cinta: essa serve
infatti ad impedire che dalla finestra del resistente si possa accedere al
balcone della comunione ereditaria ricorrente; non è un edificio;
che, in
quanto opera di cinta, il manufatto può sorgere a confine verso il fondo del
resistente;
che,
contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, la posa dell'inferriata
non integra gli estremi dell'abuso di diritto;
che la
ricorrente si limita infatti ad esercitare il suo diritto di proprietà,
rispettando i diritti del vicino qui resistente; in particolare, permettendo
alla finestra di ricevere ancora luce ed aria;
che
diversa potrebbe essere la valutazione se al posto dell'inferriata fosse
costruito un muro;
che il
pericolo d'incendio, paventato dal Consiglio di Stato, non costituisce un
valido motivo per negare la licenza richiesta;
che la
conformità degli interventi edilizi va infatti esaminata soltanto per rapporto
alle restrizioni della proprietà che gravano sul fondo dedotto in edificazione;
che dalle
esigenze di sicurezza dello stabile del resistente in tema di protezione contro
gli incendi non possono di principio derivare limitazioni delle possibilità
edificatorie del fondo della ricorrente;
che la
ricorrente è tenuta ad adottare i provvedimenti atti ad evitare che il fuoco si
propaghi dal suo stabile a quello del vicino, ma non è tenuta ad assicurare al
vicino vie di fuga verso il suo fondo;
che se la
posa dell’inferriata rende lo stabile del resistente insicuro dal profilo delle
norme antincendio, spetterà al municipio ordinare le
misure necessarie per renderlo conforme;
che non
potendosi applicare alle opere di cinta le distanze prescritte dall'art. 29
NAPR, il ricorso va quindi accolto, annullando la decisione municipale
impugnata e quella governativa che la conferma siccome lesive del diritto;
che gli
atti vanno rinviati al municipio di __________ affinché rilasci la licenza richiesta;
che la
tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico del resistente secondo
soccombenza (art. 28, 31 PAmm);
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 29 NAPR di Intragna; 3, 18, 28,
31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 23 maggio 2000 del Consiglio
di Stato e al decisione 9 febbraio 2000 del municipio di __________ sono annullate;
1.2. gli atti sono rinviati al municipio di
__________ affinché rilasci alla ricorrente la licenza richiesta;
-
La tassa di
giustizia e le spese di fr. 600.-- sono a carico del resistente, che rifonderà
fr. 900.-- alla ricorrente a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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