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Numero d'incarto:
52.2000.165
Data decisione, Autorità:
26.10.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00165
Lugano
26 ottobre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 16 giugno 2000 di
contro
la decisione 31 maggio 2000 del Consiglio di Stato
(no. 2273) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 30 marzo 2000 con cui l'assemblea comunale ha approvato la
revisione del PR;
viste le risposte:
-
4 luglio 2000 del
Consiglio di Stato;
-
6 luglio 2000 di
__________;
-
6 luglio 2000 del
Municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 16 marzo 2000 l'assemblea comunale di
__________ è stata convocata in seduta straordinaria per il 30 di quello stesso
mese con il seguente ordine del giorno:
"1. Varianti Piano regolatore
intercomunale di __________
a) Approvazione dell'inventario degli edifici
in zona agricola
protetta e inserimento dell'art. 24 bis
b)
Approvazione dell'inventario degli edifici in zona di comprensorio
di insediamento speciale e modifica dell'art. 17
c)
Approvazione delle modifiche dell'art. 12 relativo alla coltivazione
e cure dei terreni
d)
Approvazione delle modifiche dell'art. 20 relativo alle zone per
opere
pubbliche e stanziamento del credito di fr. 2'400.- per il
compenso
agricolo
- Mozioni e interpellanze"
che in apertura di seduta __________,
cittadino attivo di __________, ha presentato al presidente dell'assemblea
un'istanza del seguente tenore:
"Istanza
presentata dal Signor __________ da leggere davanti all'Assemblea.
punti a) b) c):
Dobbiamo constatare che non è stata data informazione alla popolazione
sul contenuto delle modifiche concernenti le varianti del piano regolatore
intercomunale e che quindi non sono state rispettate le leggi federali e
cantonali in materia di pianificazione del territorio.
Le stesse citano che la popolazione ha il diritto di essere consultata
e coinvolta nel processo pianificatorio.
Chiediamo che prima dell'approvazione delle varianti del piano regolatore
venga svolta una assemblea informativa nella quale il Municipio e i Pianificatori
spieghino il contenuto e i motivi delle varianti in esame.
punto d):
Intendiamo mettere al corrente codesta Assemblea del fatto che il
Municipio d'accordo con il Patriziato di __________ intende far passare
un'opera privata come un'opera pubblica e che agisce in modo non corretto di
fronte alla popolazione. In particolare non siamo d'accordo che il Municipio
voglia far diventare zone pubbliche delle zone private (sedimi per la
costruzione dei piloni della nuova teleferica) senza prima aver consultato e
aver ottenuto l'approvazione dei proprietari interessati.
Quindi per questi gravi motivi chiediamo la non entrata in materia e lo
stralcio dell'approvazione del punto d)."
che il presidente dell'assemblea si è
limitato a prendere atto della richiesta, aprendo i lavori con la lettura
dell'ordine del giorno; nessuno dei presenti, nemmeno l'insorgente, ha
sollevato obiezioni;
che le prime tre trattande sono state
approvate a larghissima maggioranza, previa lettura del messaggio municipale e
breve discussione;
che alla quarta trattanda, concernente in
sostanza le modifiche pianificatorie necessarie per realizzare una teleferica
fra il paese ed il monte __________, __________ ha chiesto che fosse data
lettura dell'istanza che aveva presentato al presidente in apertura di seduta;
che il sindaco l'ha informato che l'istanza
sarebbe stata letta alla trattanda mozioni ed interpellanze, "in quanto
questa procedura non è prevista così come intesa dal signor __________ ";
l'istante si è riservato di verificare "se quanto affermato dal sindaco
corrisponde al vero";
che, dopo la lettura del messaggio
municipale, in sede di discussione __________ ha osservato che ogni
proprietario toccato dalla teleferica avrebbe dovuto "dare il proprio
consenso per il passaggio vicino alla propria abitazione";
che, dopo alcuni ulteriori, brevi
interventi, le modifiche pianificatorie proposte sono state accettate con 37
voti a favore, 3 contrari e 2 astenuti; il relativo verbale è stato approvato;
che all'ultima trattanda "mozioni ed
interpellanze" il presidente ha dato lettura dell'istanza presentata
da __________ in apertura di seduta; il municipio si è limitato a prenderne
atto, mentre il ricorrente è rimasto silente;
che contro le deliberazioni adottate
dall'assemblea __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, dolendosi
della mancata lettura dell'istanza di rinvio in apertura di seduta;
che con giudizio 31 maggio 2000 il Consiglio
di Stato ha respinto il ricorso, rilevando che l'insorgente aveva omesso di formalizzare
la sua richiesta di rinvio al momento della discussione delle singole
trattande; rimanendo silente avrebbe accettato che i lavori assembleari continuassero;
che contro il predetto giudizio governativo
il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento;
che l'insorgente rileva di aver chiesto
all'inizio della seduta di dar lettura dell'istanza di rinvio presentata al
presidente, ottenendone un rifiuto; rifiuto, che - a torto - non sarebbe stato
menzionato nel verbale dell'assemblea;
che il Consiglio di Stato postula il rigetto
dell'impugnativa senza formulare osservazioni;
che ad identica conclusione pervengono il
municipio di __________ ed il presidente dell'assemblea comunale, rilevando in
particolare che il verbale è stato approvato dai presenti senza contestazioni;
considerato, in
diritto
che il ricorso non è rivolto contro il
contenuto delle varianti di PR di cui si è detto in narrativa; come ha
giustamente rilevato il Consiglio di Stato, esso ha per oggetto soltanto la
conformità procedurale delle risoluzioni con cui l'assemblea comunale di
__________ le ha adottate, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
è quindi data dall'art. 208 LOC;
che la legittimazione attiva del ricorrente,
cittadino attivo di __________, è certa;
che con il ricorso, tempestivo, è dunque
ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 PAmm);
che l'entrata in materia è un istituto del
diritto procedurale che permette al legislativo di discutere e determinarsi
preliminarmente sull'opportunità di esaminare il merito di un oggetto posto
all'ordine del giorno, al fine di deliberare sulla proposta sottopostagli
dall'esecutivo (cfr. art. 31 del regolamento del Gran Consiglio; RL 2.4.1.2);
che la LOC non conosce l'istituto
dell'entrata in materia; nulla impedisce tuttavia al regolamento comunale di
prevederla;
che, laddove il regolamento comunale non
prevede una discussione ed una deliberazione preliminare sull'entrata in
materia, il legislativo deve procedere all'esame dell'oggetto messo all'ordine
del giorno e determinarsi nel merito della proposta sottopostagli dal municipio;
che, in questi casi, il cittadino o il
consigliere comunale possono comunque sottoporre all'assemblea, rispettivamente
al consiglio comunale una formale proposta di rinvio della decisione che il
legislativo è chiamato a rendere (Ratti, Il Comune, vol. I, pag. 357);
che, analogamente alle proposte di
emendamento (art. 38 LOC), anche le proposte di rinvio devono essere formulate
verbalmente, in modo chiaro ed univoco, nell'ambito della discussione sul
singolo oggetto all'ordine del giorno;
che né la LOC, né il regolamento comunale di
__________ concedono ai cittadini la facoltà di inoltrare proposte scritte
all'assemblea; chi intende chiedere all'assemblea di rinviare una decisione su
un oggetto sottoposto a quest'ultima dal municipio per esame e deliberazione
deve, in particolare, presentare una formale proposta in tal senso,
intervenendo verbalmente nell'ambito della discussione (art. 28 LOC);
che l'istanza inoltrata dal ricorrente al
presidente dell'assemblea all'inizio della seduta costituiva in sostanza una
proposta di non entrata in materia; essa sollecitava in effetti l'assemblea a
non deliberare sulle proposte di variante del PR sottopostele dal municipio;
che la domanda era irrita, poiché presentata
per iscritto e non verbalmente coram populo;
che, non prevedendo il regolamento comunale
di __________ un dibattito ed una decisione preliminare sull'entrata in
materia, una volta accettato l'ordine del giorno, la domanda di rinvio avrebbe
dovuto essere presentata a voce, sotto forma di proposta, nell'ambito della
discussione sulle singole modifiche del PR intercomunale che l'assemblea era
chiamata ad adottare;
che il ricorrente, rimasto silente sino a
quel momento, è intervenuto soltanto alla trattanda 1 d), chiedendo che fosse
data lettura dell'istanza presentata all'inizio della seduta; la richiesta è
stata disattesa in seguito all'opposizione del sindaco;
che, anziché intervenire nella discussione,
proponendo formalmente all'assemblea di rinviare ogni decisione sull'oggetto -
come era in suo diritto (art. 28 cpv. 2 LOC) - il ricorrente ha partecipato
alla discussione, limitandosi a contestare le distanze della teleferica dal suo
fondo;
che, avendo il ricorrente omesso di
intervenire, a viva voce, per sottoporre all'assemblea una formale proposta di
rinvio, l'erronea trattazione dell'istanza, formalmente irrita, presentata al
presidente all'inizio della seduta, non costituisce un motivo sufficiente per
annullare le decisioni adottate dal legislativo;
che alla stessa conclusione si giungerebbe
anche nel caso in cui il ricorrente avesse chiesto al presidente di dar lettura
della sua istanza già all'inizio dell'assemblea, ottenendone un rifiuto; nulla
impediva al ricorrente di chiedere la parola per presentare verbalmente
all'assemblea una formale proposta di rinvio;
che la conclusione non muterebbe nemmeno se
il verbale avesse omesso di riferire questa circostanza; il verbale, allestito
in conformità degli art. 24 cpv. 1, 25 cpv. 1 e 29 cpv. 2 LOC, è in effetti
stato approvato senza che il ricorrente vi si opponesse o ne sollecitasse una
completazione;
che, stando così le cose, il ricorso va
respinto, addebitando al ricorrente la tassa di giustizia;
Per questi motivi,
visti gli art. 24, 25, 29, 38, 208 LOC; 3, 18, 28, 60,
61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 300.- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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