AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2000.150
Data decisione, Autorità:
30.07.2001, TRAM
Incarto n.
52.2000.00150
Lugano
30 luglio
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 31 maggio 2000 della
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 16 maggio 2000 (n. 7/2000) con cui il
Dipartimento delle istituzioni, Ufficio dei permessi (UP) ha respinto
l'istanza dell'insorgente intesa ad ottenere il rilascio della licenza per
l'installazione di apparecchi automatici da gioco denominati __________;
vista la risposta 9 giugno
2000 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con
decisione 2 dicembre 1997, l'Ufficio federale di polizia ha stabilito che l'apparecchio
automatico da gioco denominato __________ non soggiaceva all'allora vigente
legge federale sulla case da gioco del 5 ottobre 1929 (LCG-1929), trattandosi
di un semplice gioco di reazione, che non si prestava a dispensare vincite in
denaro.
B. a) Il 5
gennaio 2000 la __________, qui ricorrente, ha chiesto all'Ufficio dei permessi
(UP) del Dipartimento delle istituzioni il rinnovo, per l'anno 2000, della
licenza cantonale per l'esercizio degli apparecchi da gioco __________.
b)
Successivi accertamenti esperiti da funzionari del Dipartimento federale di
giustizia e polizia (DFGP) presso alcuni esercizi pubblici ticinesi hanno
rivelato, da un lato, che gli apparecchi in questione erano stati contraffatti
e tramutati in puri giochi d'azzardo e, d'altro lato, che i punti guadagnati al
gioco venivano commutati in buoni o in denaro dai gerenti degli esercizi
pubblici. Di conseguenza, fondandosi sul divieto d'esercizio sancito dall'art.
9a LCAmb, il 16 maggio 2000 l'autorità adita ha negato la chiesta autorizzazione.
C. a) Contro
la suddetta risoluzione dipartimentale la __________ insorge ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Contestata la
competenza dell'autorità cantonale, in quanto la distinzione tra giochi
d'azzardo e di destrezza sarebbe di esclusiva pertinenza della Commissione federale
delle case da gioco (CFCG), l'insorgente adduce che, ad ogni modo, gli
apparecchi in questione non rientrerebbero nel novero dei dispositivi vietati
dall'art. 9a LCAmb.
b) All'accoglimento del gravame si oppone
l'UP, con argomentazioni, di cui si dirà, per quanto necessario, nel seguito.
D. Nelle more
ricorsuali, il 28 febbraio 2001, la CFCG ha revocato la decisione 2 dicembre
1997 del DFGP, ritenendo che il gioco __________, a seguito delle modifiche
apportatevi, costituisca di fatto un apparecchio automatico per il gioco d'azzardo
con possibilità di vincita in denaro, soggetto al regime transitorio previsto
dall'art. 60 LCG-1998. Tale decisione è rimasta inimpugnata.
Benché formalmente invitata, l'insorgente
non ha presentato osservazioni a riguardo della summenzionata risoluzione della
CFCG, così come, in precedenza, a proposito dei rapporti 31 marzo 2000 del DFGP
e 29 maggio 2000 della CFCG, acquisiti agli atti.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende pacificamente dall'art.
13 cpv. 2 LCAmb. Dubbia, ed in effetti contestata dal ricorrente, può semmai
apparire la competenza materiale dell'autorità dipartimentale, questione di
merito sulla quale si tornerà in seguito.
Il ricorso risulta inoltre tempestivo (art.
46 cpv. 1 PAmm) e può essere deciso sulla base degli atti. La perizia chiesta
dalla ricorrente appare in effetti manifestamente irrilevante ai fini del giudizio
(art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1.
Secondo un invalso principio giurisprudenziale, la qualità per agire in via di
ricorso presuppone, in particolare, che l'insorgente sia portatore di un
interesse diretto, attuale e concreto all'annullamento della decisione
impugnata per il pregiudizio effettivo che questa le arreca (DTF 125 I 458,
cons. 1c; RDAT I-1992, N. 60; Borghi / Corti, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, N. 2 ad art. 43; Bovay, Procédure administrative, p. 485). Tale
interesse deve sussistere non solo al momento della presentazione del gravame,
ma anche quando l'autorità di ricorso emana la propria decisione. Qualora
questo presupposto venga a mancare nelle more ricorsuali, il gravame non
risulta inammissibile per carenza di legittimazione, ma diviene, di principio,
privo d'oggetto. L'autorità di ricorso è comunque tenuta a decidere su spese e
ripetibili (cfr. Borghi / Corti, loc. cit. e riferimenti ivi citati).
2.2. Giusta l'art. 4 cpv. 1 LCG, i giochi
d'azzardo sono autorizzati soltanto nelle case da gioco concessionarie.
Inoltre, gli apparecchi automatici omologati precedentemente come giochi di destrezza,
ma considerati quali giochi d'azzardo secondo la nuova legislazione, possono
restare in esercizio unicamente nei gran casinò e nei kursaal (art. 60 cpv. 1
LCG). Il proseguimento dell'esercizio di al massimo cinque dei suddetti
apparecchi per ogni locale pubblico può essere ammesso dai cantoni, durante un
periodo transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore dei nuovi disposti
legali (avvenuta il 1° aprile 2000), se gli stessi erano in esercizio prima del
1° novembre 1997 (art. 60 cpv. 2 LCG).
2.3. Nelle concrete evenienze, è pacifico
che la ricorrente ha postulato il rilascio dell'autorizzazione prevista
dall'art. 1 lett. b LCAmb, al fine di prolungare la collocazione di dispositivi
__________ in vari esercizi pubblici del Cantone. Tuttavia la decisione di
revoca resa dalla CFCG nelle more ricorsuali, mediante la quale i suddetti congegni
vengono qualificati come giochi d'azzardo, impedisce, dal profilo giuridico, siffatta
collocazione. In effetti, i giochi d'azzardo sono ammessi unicamente nei casinò
e nei kursaal. D'altro canto, in casu, non ricorrono i presupposti per
l'applicazione della clausola d'eccezione di cui all'art. 60 cpv. 2 LCG, dal
momento che la procedura di omologazione a livello federale, la quale deve
forzatamente precedere l'installazione effettiva degli apparecchi, è terminata
dopo il 1° novembre 1997, più precisamente con la decisione 2 dicembre 1997 del
DFGP.
Ne consegue dunque che, in considerazione
della risoluzione 28 febbraio 2001 della CFCG, la presente procedura risulta,
al momento in cui questo tribunale statuisce sul gravame, priva di qualsivoglia
interesse attuale per l'insorgente. Il ricorso va pertanto dichiarato privo
d'oggetto.
- Per quanto
concerne l'eventuale accollamento della tassa di giustizia e delle spese nonché
l'assegnazione di ripetibili, occorre esaminare l'esito che il gravame avrebbe
verosimilmente avuto, se non fosse intervenuta la decisione della CFCG, con le
conseguenze enunciate al considerando che precede.
3.1.
L'art. 106 Cost. (corrispondente all'abrogato art. 35) distingue gli apparecchi
automatici per il gioco d'azzardo da quelli per i giochi d'abilità; la
competenza legislativa spetta alla Confederazione relativamente ai primi ed ai
Cantoni per quanto riguarda i secondi. La distinzione tra i due tipi di giochi
è operata dall'autorità federale, sia nel contesto legislativo ora abrogato
(cfr. art. 3 cpv. 2 vLCG), sia nell'ambito delle norme entrate in vigore il 1°
aprile 2000 (cfr. art. 3 cpv. 4 LCG; art. 60 e 61 OCG). In ossequio al predetto
disposto costituzionale, il Tribunale federale ha a più riprese statuito che i
cantoni possono sottoporre ad obbligo di autorizzazione oppure vietare
l'esercizio di apparecchi automatici, nella misura in cui un determinato gioco
non sia vietato dal diritto federale (DTF 125 II 152 cons. 4b; 120 Ia 126 cons.
3b; DTF inedita 8.5.00 in re T.C.). La trasposizione della giurisprudenza
citata nel contesto legislativo di recente adozione, stante l'abrogazione del
divieto di installare giochi d'azzardo di cui all'art. 3 vLCG, implica che
l'autonomia dei cantoni sussiste laddove un apparecchio automatico per il gioco
non è definito quale gioco d'azzardo dalla CFCG.
Conformemente
ai principi testé evocati, l'art. 1 lett. b LCAmb prevede l'obbligo di
autorizzazione per l'esercizio a scopo di lucro di apparecchi automatici di
qualsiasi natura, compresi quelli da gioco permessi secondo le norme della
legislazione federale e non in contrasto con l'art. 9a LCAmb. Secondo i cpv. 1
e 2 dell'art. 9a LCAmb, su tutto il territorio del cantone è vietato l'esercizio
di apparecchi automatici rimuneranti denaro, buoni di qualsiasi genere o
gettoni tramutabili in denaro, in merce o in buoni di qualsiasi genere, così
come di dispositivi che erogano vincite in punti e che, dal profilo tecnico,
corrispondono agli apparecchi succitati.
3.2. In concreto, al momento in cui
l'autorità di prime cure ha reso l'avversata decisione, il gioco __________ era
considerato, dalle preposte autorità federali, quale gioco d'abilità (cfr.
decisione 2 dicembre 1997 del DFGP). Di conseguenza, non trattandosi di un
apparecchio vietato dal diritto federale né qualificato come gioco d'azzardo,
la legislazione cantonale in materia poteva trovare applicazione. Inoltre, i
disposti legali e regolamentari entrati in vigore il 1° aprile 2000 non
impongono di sottoporre a nuovo esame della CFCG gli apparecchi già
precedentemente in esercizio.
Ne segue pertanto che era data la competenza
dell'autorità dipartimentale ad esaminare l'adempimento dei requisiti per l'ottenimento
della necessaria licenza cantonale. La censura sollevata a tal proposito dalla
ricorrente non poteva dunque trovare accoglimento.
3.3. Nel
merito, dal rapporto del DFGP agli atti si evince che gli apparecchi ispezionati
non corrispondevano a quelli omologati nel 1997 e che gli stessi potevano facilmente
venir utilizzati con modalità che non permettevano in alcun modo ai giocatori
di influenzare l'andamento del gioco. Inoltre si è constatato che i giocatori,
in pochi minuti, spendevano somme considerevoli, chiedendo ripetutamente al
personale dei ritrovi pubblici di cambiare le banconote in moneta. Se a ciò si
aggiunge che ogni singola partita aveva una durata molto breve, appare
altamente probabile che l'utilizzo di tali congegni traesse origine non dal
piacere del gioco, quanto piuttosto dalla possibilità di una vincita in denaro
o in merce. In effetti è stato accertato che i gerenti degli esercizi pubblici,
informati dai giocatori delle loro vincite in punti, li remuneravano in natura
(ad esempio con confezioni di caffè) oppure in denaro.
In siffatte circostanze, ben si può
affermare che gli apparecchi __________, per caratteristiche tecniche e
modalità di funzionamento, rientravano nella categoria degli apparecchi
automatici da gioco a punti vietati dall'art. 9a cpv. 2 LCAmb. Tale conclusione
è peraltro già stata ritenuta non arbitraria dal Tribunale federale (cfr. DTF
inedita 8.5.00 in re T. C., cons. 3.b.bb).
Di conseguenza, qualora la CFCG non avesse
reso la propria decisione 28 febbraio 2001, la licenza cantonale per l'esercizio
degli apparecchi __________ non avrebbe potuto essere concessa.
- In
considerazione di quanto precede, il ricorso va quindi dichiarato privo
d'oggetto per mancanza di interesse attuale dell'insorgente all'esito
dell'impugnativa.
Ritenuto che il ricorso avrebbe comunque
avuto esito negativo, si giustifica di porre a carico della ricorrente la tassa
di giustizia e le spese.
Per questi motivi,
visti gli art. 106 Cost.; 3,4 e 60 LCG; 58 ss. OCG; 1,
9a e 13 cpv. 2 LCAmb; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è privo d'oggetto.
-
La tassa di
giustizia e le spese di complessivi fr. 1'000.-- sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster