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Numero d'incarto:
52.2000.147
Data decisione, Autorità:
26.02.2001, TRAM
Incarto n.
52.2000.00147
Lugano
26 febbraio
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 30 maggio 2000 di
patr. dall'avv. __________
contro
la risoluzione 16 maggio 2000 (n. 1967) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 9 marzo 2000 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione
dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca dell'assicurazione del
rilascio di un permesso di dimora;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
cittadino cingalese di etnia tamil __________ è entrato in Svizzera nel
novembre 1988 depositando una domanda d'asilo. Privo di documenti di legittimazione,
il ricorrente si identificava sotto il nome di __________, nato il __________.
Il 30 novembre 1995 l'Ufficio federale dei rifugiati (in seguito: UFR) ha
respinto la domanda d'asilo, ammettendolo tuttavia provvisoriamente (permesso
F) nel cantone Ticino in virtù della situazione che regnava nel suo Paese
d'origine.
B. a) Il 19
luglio 1999 __________, identificandosi sempre sotto il nominativo di
__________, ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento
delle istituzioni il rilascio di un permesso di dimora annuale fuori
contingente ai sensi dell'art. 13 lett. f OLS (casi personali particolarmente
rigorosi o per motivi di politica generale). La domanda, preavvisata
favorevolmente dal dipartimento il 5 novembre 1999, è stata trasmessa
all'Ufficio federale degli stranieri (in seguito: UFDS), che l'ha approvata il
30 dicembre successivo. Il 2 febbraio 2000, la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione ha quindi stampato il permesso di dimora per __________. Il
10 febbraio 2000, su richiesta del dipartimento, il ricorrente ha prodotto il
suo certificato originale di nascita in inglese, con traduzione autentica in lingua
italiana, da cui risulta, tra le altre cose, che egli si chiama in realtà
, nato il 12 marzo 1967. Il 28 febbraio 2000 l'UFR ha confermato alla
Sezione dei permessi e dell'immigrazione la fine dell'ammissione provvisoria in
Svizzera dell'insorgente () a seguito del previsto rilascio del
permesso di soggiorno.
b) Con decisione 9 marzo 2000, il
dipartimento ha revocato la sua assicurazione di rilasciare un permesso di
dimora a __________. In estrema sintesi, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione
ha rimproverato al ricorrente di aver ottenuto tale assicurazione fornendo
false indicazioni sulla sua identità, sulla sua data ed il suo luogo di nascita
e sull'identità dei suoi genitori. Gli ha ordinato di lasciare il territorio cantonale
entro il 30 aprile 2000. La decisione è stata resa in applicazione degli art.
4, 9 cpv. 2, 12, 16 LDDS, 8 ODDS.
C. Con
giudizio 16 maggio 2000 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. Secondo il
Governo, il ricorrente aveva fornito delle false generalità che gli avevano permesso
di prolungare la procedura d'asilo, di beneficiare in seguito dell'ammissione
provvisoria in Svizzera e di ottenere infine l'assicurazione del rilascio di un
permesso di dimora.
D. Contro la
predetta pronunzia, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando in via principale il
rilascio di un permesso di dimora, in via del tutto subordinata il ripristino
dell'ammissione provvisoria e, in via ancora più subordinata, che l'ordine di
lasciare il territorio cantonale diventi effettivo soltanto dopo 6 mesi
dall'esaurimento delle vie ricorsuali. Riassunti i fatti salienti, il
ricorrente contesta di aver fornito false indicazioni alle diverse autorità.
Sottolinea che il suo certificato di nascita è stato tradotto dal cingalese,
lingua con un fonema diverso dall'inglese e dall'italiano. Riconosce che il
nome e la data di nascita non corrispondono alla realtà, ma ritiene che questi
dati non siano in tutti i casi determinanti per il rilascio dell'autorizzazione
di soggiorno. Sarebbe a suo dire contrario al principio della proporzionalità
negargli il permesso soltanto per questo motivo. Sostiene di essere ben
integrato nel tessuto sociale elvetico.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di
essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(cfr. art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100 lett. b n. 3 OG, in
materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi
al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce alcun diritto.
L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti
delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla
concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un
diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si
fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato
internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
In concreto, il 5 novembre 1999 la Sezione
dei permessi e dell'immigrazione ha espresso parere favorevole in merito al
rilascio di un permesso di dimora al ricorrente giusta l'art. 13 lett. f OLS.
__________ poteva dunque attendersi l'assicurazione da parte del dipartimento
di rilasciargli un permesso di soggiorno. Del resto, il rilascio era già stato
approvato dall'UFDS e la Sezione dei permessi e dell'immigrazione aveva pure
stampato il relativo libretto. Posto che, nonostante questa assicurazione, il
rifiuto di concedere la relativa autorizzazione equivale alla revoca implicita
di un impegno dell'amministrazione, contro questo genere di provvedimenti è
proponibile il ricorso di diritto amministrativo all'alta Corte federale (cfr.
art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 lett. b n. 3 OG; DTF 109 Ib 180
consid. 2, 102 Ib 97 consid. 1). Ne consegue che anche la competenza di questo
Tribunale a statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente è data.
1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.
46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
Giusta
l'art. 9 cpv. 2 lett. a LDDS, il permesso di dimora può essere revocato quando
lo straniero l'ha ottenuto dando indicazioni false o sottacendo scientemente
dei fatti d'importanza essenziale. Affinché possano dar luogo a revoca, le
indicazioni false o la dissimulazione intenzionale di fatti d'importanza
essenziale devono essere costitutive d'inganno. Non ogni menzogna per
commissione od omissione giustifica la revoca. Costituiscono motivo di revoca
soltanto le falsità che direttamente o indirettamente inducono l'autorità a
rilasciare il permesso. Fra la menzogna ed il rilascio dell'autorizzazione di
soggiorno deve insomma sussistere un nesso di causalità adeguato. Essendo
rimessa all'apprezzamento dell'autorità (DTF 112 I b 473 segg.), la revoca del
permesso conseguito mediante inganno deve inoltre rispettare i principi
fondamentali del diritto amministrativo, in particolare quello di
proporzionalità.
-
In
concreto, il nome del ricorrente () è assai diverso da quello che
egli aveva sempre usato a partire dalla sua entrata in Svizzera ().
Anche la sua data di nascita () risulta fasulla (). Del
resto, l'insorgente non contesta di aver fornito queste false indicazioni (cfr.
ricorso ad 13, p. 6), i cui motivi rimangono oscuri. Non è quindi necessario
accertare se anche il cognome dell'interessato e i dati anagrafici dei suoi
genitori, che si differenziano in parte da quelli che egli aveva indicato al
momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo, siano menzogneri oppure frutto
di errori di trascrizione o di traduzione dalla lingua cingalese.
-
Occorre esaminare
in seguito se __________, adducendo sue generalità fasulle, abbia tratto in
inganno l'autorità preposta al rilascio del suo permesso di dimora.
4.1. L'insorgente è entrato in Svizzera nel
novembre 1988, ottenendo in seguito lo statuto di richiedente l'asilo. La sua
domanda è stata respinta dall'UFR soltanto il 30 novembre 1995. Dopodiché,
visto che l'8 febbraio 1995 le autorità ticinesi avevano comunicato all'UFR che
non erano intenzionate a rilasciare all'interessato un permesso di dimora
umanitario, quest'ultimo è stato posto al beneficio di un permesso F in virtù
della decisione 20 aprile 1994 del Consiglio federale di ammettere provvisoriamente
i cittadini cingalesi che avevano depositato la loro domanda d'asilo prima del
luglio 1990 e la cui procedura era ancora in sospeso (impossibilità dell'allontanamento).
4.2. Il ricorrente è entrato in Svizzera
sprovvisto di qualsiasi documento di legittimazione, rendendo più problematico
l'accertamento e la valutazione dei fatti per l'esame della sua domanda
d'asilo. Tuttavia, non è dimostrato che il ritardo nell'evasione della
procedura d'asilo dell'interessato e il suo mancato allontanamento dal nostro
Paese siano effettivamente dovuti al suo modo d'agire. L'autorità competente
aveva difatti deciso di entrare comunque nel merito della richiesta
dell'insorgente, nonostante avesse espresso dubbi sulla reale entità di
quest'ultimo (v. audizione 24 novembre 1988 presso il centro di registrazione
di Chiasso del Delegato ai rifugiati del sedicente __________). Non va
inoltre dimenticato che fino al 1991 l'effettivo dei richiedenti l'asilo in
Svizzera era in continua crescita (FF 1996 II 7). Questa situazione comportava,
in ogni caso, un ritardo nell'evasione delle domande pendenti. L'interessato
proveniva poi da un Paese colpito, nella sua regione d'origine, da violenti
conflitti: era chiaro sin dall'inizio che l'esecuzione immediata del suo rinvio
nello __________ appariva problematico. D'altra parte, il rilascio di un
permesso di dimora ai sensi dell'art. 13 lett. f OLS va distinto dalla
procedura d'asilo. Determinanti sono gli aspetti umanitari. Orbene, la Sezione
dei permessi e dell'immigrazione aveva preavvisato favorevolmente il rilascio
di un permesso di dimora all'interessato, segnatamente in considerazione della
lunga durata della sua presenza in Svizzera, della sua condotta irreprensibile
nonché del fatto che egli lavorava regolarmente. Fino al momento della
richiesta del permesso di dimora, il ricorrente ha regolarmente lavorato ed ha
sempre tenuto nel nostro Paese un comportamento irreprensibile (v. anche
certificato 12 ottobre 1999 di buona condotta del comune di __________, luogo
di residenza dell'interessato dal 1° maggio 1995). Inoltre egli appare ben integrato
alla realtà elvetica. Non vi è nulla che possa far dubitare di tali emergenze.
Non si può certo rimproverare all'insorgente di aver dovuto far capo
all'assistenza. L'importo di fr. 393.30 pagato alla sua cassa malati
dall'assistenza pubblica è assai contenuto e risale al mese di ottobre 1992 (scritto
27 ottobre 1999 dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento all'interessato).
Non è dunque dato di vedere come le false generalità fornite dall'insorgente al
momento del deposito della sua domanda d'asilo abbiano potuto - direttamente o
indirettamente - trarre in inganno le autorità competenti per la concessione
del permesso di dimora per motivi umanitari, inducendole a rilasciare
l'assicurazione di cui il ricorrente ora si prevale per contestare la decisione
impugnata.
4.3. Sulla scorta di quanto precede, non vi
sono dunque le premesse per rifiutare il rilascio di un permesso di dimora
annuale in favore del ricorrente.
- Il ricorso
va pertanto accolto senza ulteriore disamina. Le decisioni del Consiglio di
Stato e della Sezione dei permessi e dell'immigrazione sono annullate. Non si
prelevano né tasse né spese di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà
all'insorgente, patrocinato da un'avvocata iscritta all'albo, un'adeguata
indennità per ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d
OG; 10 lett. a LALPS; 9 cpv. 2 lett. a LDDS; 13 lett. f OLS; 3, 18, 28, 31, 43,
46, 60, 61, 64 e 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza sono annullate:
a) la risoluzione
16 maggio 2000 (n. 1967) del Consiglio di Stato;
b) la decisione 9
marzo 2000 (DIM 74) della Sezione dei permessi e dell'immigrazione del
Dipartimento delle istituzioni.
-
Gli atti
sono retrocessi alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, affinché rilasci
al cittadino cingalese __________ un permesso di dimora annuale.
-
Non si
prelevano né tasse né spese di giustizia.
-
Lo Stato
del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 1'400.– a titolo di ripetibili
per entrambe le sedi.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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