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Numero d'incarto:
52.2000.145
Data decisione, Autorità:
31.10.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00145
Lugano
31 ottobre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 29 maggio 2000 di
contro
la decisione 3 maggio 2000 (n. 1719) del Consiglio
di Stato che annulla la licenza edilizia 20 ottobre 1999 rilasciata dal
municipio di __________ a __________ e __________ per la costruzione di una
casa d’abitazione monofamigliare sulla part. n. __________ RF;
viste le risposte:
-
14 giugno 2000 di
__________;
-
15 giugno 2000 del
municipio di __________;
-
14 giugno 2000 del
Consiglio di Stato;
-
19 giugno 2000 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 16
agosto 1999 __________ e __________ hanno chiesto al municipio di __________ il
permesso di costruire una casa d’abitazione monofamigliare sulla part. n.
__________ RF, risultante dal frazionamento della part. n. __________ RF di proprietà
del ricorrente __________ (zona R2);
che alla
domanda si sono opposti i vicini __________, proprietario della part. n.
__________, e __________, proprietaria della part. n. __________ RF;
che
conseguito il benestare del Dipartimento del territorio, il 20 ottobre 1999 il
municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo le opposizioni;
che
contro la licenza gli opponenti sono insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendone
l’annullamento, per insufficienza dell’accesso (), rispettivamente
violazione dell’altezza massima ();
che con
giudizio 3 maggio 2000 il Consiglio di Stato ha accolto i ricorsi, annullando
la licenza e rinviando gli atti al municipio, affinché, completati i piani
relativi alla sistemazione esterna ed al muro di sostegno e raccolto un nuovo
avviso del Dipartimento del territorio, statuisse nuovamente sulla domanda di
costruzione;
che il
Consiglio di Stato ha in sostanza ritenuto che la licenza impugnata non avesse
risolto correttamente le questioni relative alla strada d’accesso alla nuova
costruzione, che il municipio aveva autorizzato con decisione del 25 gennaio
1998, confermata nel frattempo dal Tribunale federale con sentenza del 16
agosto 2000; competente a concedere la deroga alla distanza dalla strada
cantonale sarebbe in particolare l'autorità comunale e non quella cantonale,
come - erroneamente - ha ritenuto il municipio;
che la
tassa di giustizia di fr. 500.- è stata posta per metà a carico del resistente
__________ e per il resto a carico di __________ e __________ in solido;
che
“__________ e __________ congiuntamente e __________ ” sono stati condannati a
versare “ognuno e separatamente” fr. 250.- al ricorrente __________ e fr. 250.-
alla ricorrente __________;
che
contro il predetto giudizio governativo __________ si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo l’annullamento dei dispositivi che lo condannano
al pagamento di una tassa di giustizia e di indennità per ripetibili;
che
secondo l’insorgente le conseguenze degli errori procedurali commessi
dall’autorità dovrebbero ricadere sull’ente pubblico e non sul privato
cittadino;
che
all’accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, il municipio
di __________ e l’opponente __________, mentre __________ si rimette al
giudizio del Tribunale cantonale amministrativo; __________ e __________ hanno
invece rinunciato a prendere posizione;
considerato, in
diritto
che la competenza
del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 LE) e la legittimazione attiva
del ricorrente sono certe; il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine
e può essere deciso sulla base degli atti;
che
giusta l'art. 28 cpv. 1 PAmm il Consiglio di Stato può applicare alle proprie decisioni
una tassa di giustizia variante da 10.- a 10'000.- a seconda della natura pecuniaria
o non del procedimento amministrativo;
che la
tassa di giustizia, commisurata in base ai principi della copertura dei costi e
dell’equivalenza, va posta a carico della parte soccombente;
che
soccombente è il ricorrente che presenta un’impugnativa totalmente o parzialmente
infondata oppure il resistente che si oppone a torto ad un’impugnativa fondata;
che
l’ente pubblico che compare in causa – senza successo - soltanto per motivi derivanti
dalla sua funzione e non per tutelare suoi particolari interessi è generalmente
dispensato dal pagamento di tasse e spese (RDAT I 1993 n. 19; Borghi/Corti, Compendio
di procedura amministrativa ticinese, ad art. 28 PAmm, n. 3 b);
che
nell’evenienza concreta il qui ricorrente __________ si è opposto senza successo
all’accoglimento delle impugnative presentata dai vicini __________ e
__________ contro la licenza edilizia rilasciata a __________ e __________; essendo
rimasto soccombente, la sua condanna al pagamento di una tassa di giustizia
risulta conforme al diritto;
che il
fatto che anche il Dipartimento del territorio ed il municipio di __________
abbiano invano chiesto la reiezione delle impugnative e che il Consiglio di
Stato abbia ravvisato nella licenza edilizia una violazione del diritto
addebitabile alle autorità che hanno statuito sulla domanda di costruzione non
rende illegittima la condanna del ricorrente al pagamento di tasse e spese;
tanto il Dipartimento del territorio, quanto il municipio sono infatti comparsi
in lite unicamente per motivi derivanti dalla loro funzione e non per tutelare
i loro interessi particolari;
che nella
misura in cui è volta ad avversare la condanna al pagamento di una tassa di
giustizia, incontestata dal profilo della sua entità, l’impugnativa va quindi
respinta;
che a
norma dell’art. 31 PAmm il Consiglio di Stato ed il Tribunale cantonale amministrativo
condannano la parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte;
che la
condanna dell’ente pubblico soccombente al pagamento di un’indennità alla
controparte si giustifica soltanto se lo stesso è comparso in causa quale unico
antagonista della parte che ha avuto successo; in questi casi, il fatto che
l’ente pubblico abbia partecipato alla lite soltanto per motivi derivanti dalla
sua funzione non permette di dispensarlo dal pagamento di un’indennità alla
parte vincente (RDAT cit.; Borghi/Corti, op. cit. , ad art. 31 PAmm, n. 2 b);
che, nel
caso concreto, il ricorrente ha chiesto senza successo il rigetto delle impugnative
inoltrate dai vicini al Consiglio di Stato; essendosi opposto a torto
all’accoglimento di tali ricorsi, non può sottrarsi ad una condanna al
pagamento di un’indennità per ripetibili;
che anche
nell’ambito del giudizio sulle ripetibili, non permette di giungere a diversa
conclusione il fatto che anche il Dipartimento del territorio ed il municipio
di __________ abbiano invano chiesto la reiezione delle impugnative;
che il
fatto che Consiglio di Stato abbia ravvisato nella licenza edilizia una
violazione del diritto addebitabile alle autorità che hanno statuito sulla
domanda di costruzione, non rende di per sé illegittima la condanna del
ricorrente al pagamento un indennità ai vicini opponenti; tanto il Dipartimento
del territorio, quanto il municipio sono infatti comparsi in lite unicamente
per motivi derivanti dalla loro funzione di autorità decidente e non per
tutelare i loro interessi particolari;
che il
ricorso va quindi respinto anche nella misura in cui ha per oggetto l’indennità
per ripetibili che il Consiglio di Stato ha posto a carico del ricorrente;
che anche
in quest’istanza la tassa di giustizia e le ripetibili vanno addebitate al ricorrente
secondo soccombenza;
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 300.-- è a carico del ricorrente, che rifonderà fr. 50.-- ai resistenti
__________ e __________.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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