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Numero d'incarto:
52.2000.144
Data decisione, Autorità:
14.12.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00144
Lugano
14 dicembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 29 maggio 2000 della
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 9 maggio 2000 del Consiglio di Stato
(no. 1864) che conferma la risoluzione 9 maggio 2000 con cui la Sezione
permessi e passaporti ha sospeso per 3 mesi l'autorizzazione a gestire il ristorante
__________ di __________;
viste le risposte:
-
1 giugno 2000 della
Sezione dei permessi e passaporti;
-
9 giugno 2000 del
municipio di __________;
-
21 giugno 2000 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che la
ricorrente __________ è titolare dell'autorizzazione a gestire il bar
__________, situato a __________, in prossimità della __________;
che negli
ultimi due anni l'esercizio pubblico è stato oggetto di 15 procedimenti contravvenzionali,
promossi dal municipio di __________ per disturbo della quiete pubblica
mediante musica ad alto volume e schiamazzi degli avventori;
che per
queste infrazioni l'autorità comunale ha inflitto al gerente del locale
altrettante multe d'importo variante tra 100.-- ed 800.-- fr.;
che il 22
luglio 1999 l'Ufficio permessi (UP) ha diffidato il gerente ad un maggior rispetto
della quiete pubblica;
che in
seguito a nuovi episodi di disturbo della quiete pubblica, verificatisi nel
mese di gennaio di quest'anno e sanzionati con multe di 100.--, 200.-- e 400.--
fr., il 10 marzo 2000 il Dipartimento delle istituzioni (UP) ha sospeso
l'autorizzazione a gestire il locale per la durata di tre mesi a far tempo dalla
crescita in giudicato del provvedimento;
che con
giudizio 9 maggio 2000 il Consiglio di Stato ha confermato la sanzione, ritenendola
adeguata alla gravità dell'infrazione commessa;
che
contro il predetto giudizio governativo la soccombente si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo una riduzione del periodo di sospensione,
che considera eccessivo;
che
all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, l'UP ed il
municipio di __________, che contesta dettagliatamente le tesi dell'insorgente,
rilevando di avere nel frattempo inflitto ulteriori 4 multe al gerente per
disturbo della quiete pubblica e ritardata chiusura;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva
dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente date
(art. 72 LEsPub);
che il
ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che giusta
l'art. 68 lett. d LEsPub l'autorizzazione a gestire un esercizio pubblico è
sospesa per un periodo massimo di tre mesi quando l'esercizio pubblico perturba
in modo intollerabile la sicurezza, l'ordine e la quiete pubblica;
che la
ricorrente non nega (più) che siano date le premesse per sospendere l'autorizzazione
a gestire l'esercizio pubblico: contesta soltanto la durata del periodo di
sospensione, ritenendolo eccessivo; tesi, che si limita a sostanziare con la
pretesa di un ingiustificato accanimento nei suoi confronti da parte
dell'autorità comunale;
che la
durata del periodo di sospensione deve essere adeguatamente ragguagliata alla
gravità oggettiva delle turbative su cui si fonda la sanzione;
che
nell'evenienza concreta, l'autorità cantonale ha ritenuto che la lunga sequela
d'infrazioni commesse nell'ambito della gestione del locale su un arco di tempo
relativamente breve giustificasse l'adozione di una sanzione severa;
che la
valutazione operata dall'autorità di prima istanza merita di essere condivisa:
il fatto che la sanzione irrogata corrisponda al massimo della pena edittale
non permette di ravvisarvi alcuna violazione del diritto;
che le
quattro multe inflitte al gerente in costanza di litispendenza corroborano
siffatta conclusione: la tesi dell'accanimento, avanzata dall'insorgente, non è
suffragata da alcun elemento utile alla causa dell'insorgente;
che,
stando così le cose, la decisione governativa impugnata, immune da violazioni
del diritto, va senz'altro confermata;
che la
tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 68, 72 LEsPub; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 400.-- è a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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