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52.2000.140 ΓÇó Administrative court lacked jurisdiction over foundation award challenge
52.2000.140Altro tribunale4 lug 2000Inadmissible
The Ticino Administrative Court held that it lacked jurisdiction to review the State Council's decision annulling a foundation's award for works management. Jurisdiction under Art. 208 LOC applies only to communal organs, and the foundation's administrative commission was not such an organ. The court also found that the State Council had itself lacked competence, so its decision was null. The appeal before the court was therefore inadmissible. No court fee was imposed, but the respondent engineer had to pay CHF 600 in party compensation.
Art. 3, 60 PAmm; Art. 208 LOC; jurisdiction of the cantonal administrative court is enumerative and must rest on a statutory basis. A foundation's administrative board is not a communal organ within Art. 208 LOC. Jurisdiction cannot be created or altered by a foundation statute or agreement of the parties (Art. 2 PAmm). If an appellate authority decides despite a manifest lack of competence, the resulting decision may be null. Where the appealed decision misstates the available remedies, court fees may be waived, while party compensation remains chargeable to the respondent (consid. on jurisdiction and nullity).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2000.140
Data decisione, Autorità: 04.07.2000, TRAM
Incarto n. 52.2000.00140
Lugano 4 luglio 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 23 maggio 2000 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 3 maggio 2000 del Consiglio di Stato (n. 1721) che annulla la decisione 13 dicembre 1999 con cui la Commissione amministrativa della Fondazione __________ ha deliberato all'insorgente la direzione lavori per la ristrutturazione dell'omonima casa per anziani;
viste le risposte:
30 maggio 2000 del Dipartimento del Territorio;
6 giugno 2000 della __________;
10 giugno 2000 dell'ing. __________;
14 giugno 2000 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che nell'autunno del 1999 la Commissione amministratrice della Fondazione __________ di __________ ha sollecitato alla ricorrente __________ e ad altri tre professionisti un'offerta per la direzione dei lavori di ristrutturazione della casa per anziani, di cui è proprietaria;
che, valutate le offerte pervenutele, il 13 dicembre 1999 la suddetta Commissione ha conferito il mandato alla ricorrente;
che con giudizio 3 maggio 2000 il Consiglio di Stato ha annullato la delibera, accogliendo il ricorso contro di essa inoltrato dall'ing. __________, la cui offerta era stata scartata;
che, fondata la propria competenza sull'art. 208 LOC, il Governo ha in sostanza ritenuto che la delibera violasse l'art. 33 della legge sulla protezione e sull'esercizio delle professioni di ingegnere e architetto e dei tecnici progettisti (LPPIA; RL 7.1.5.1), che obbliga tutte le pubbliche amministrazioni a conferire gli incarichi per prestazioni di ingegneria o di architettura ad uffici che operano con titolari, collaboratori o dipendenti iscritti all'OTIA nei limiti delle loro specifiche qualifiche;
che il Consiglio di Stato ha in particolare escluso che la collaborazione prestata alla ricorrente da un ingegnere iscritto all'OTIA fosse atta a giustificare il conferimento di un mandato per prestazioni d'architettura;
che contro il predetto giudizio governativo la ditta __________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento per motivi che non occorre qui illustrare;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e l'ing. __________, contestando partitamente le tesi dell'insorgente;
che la Fondazione __________ si associa invece all'impugnativa;
Considerato, in diritto
che prima di eventualmente entrare nel merito del ricorso occorre verificare se sia data la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 3 PAmm);
che, notoriamente, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire su ricorsi proposti contro decisioni del Consiglio di Stato, di Dipartimenti o di commissioni speciali non è data per clausola generale, ma secondo il cosidetto sistema enumerativo, ovvero soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 60 PAmm; Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 60 PAmm n. 1 seg.);
che con il giudizio qui impugnato il Consiglio di Stato ha statuito su un'impugnativa inoltratagli dal qui resistente ing. __________ contro una determinazione adottata dalla Commissione amministratrice della Fondazione __________;
che il Governo ha fondato la sua competenza sull'art. 208 LOC, che prevede la possibilità di ricorrere davanti ad esso contro le decisioni degli organi comunali;
che secondo l'art. 9 LOC gli organi comunali sono esclusivamente l'assemblea o il consiglio comunale, rispettivamente il municipio;
che, evidentemente, la commissione amministratrice della fondazione comparente non può essere assimilata ad un organo comunale;
che l'art. 208 LOC non conferiva pertanto al Consiglio di Stato alcuna competenza a statuire nel merito del ricorso proposto contro la deliberazione della Fondazione __________;
che nessun altra disposizione di legge attribuisce al Governo la competenza a statuire su impugnative proposte contro determinazioni di organi esecutivi di fondazioni;
che l'apparente natura giuspubblicistica della fondazione (Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., N. 137 B IV) non porta a diversa conclusione;
che la competenza del Consiglio di Stato non può nemmeno essere dedotta dall'art. 12 dello statuto della Fondazione __________, che prevede la possibilità di impugnare le decisioni della Commissione amministratrice dapprima davanti al municipio ed in seguito davanti al Consiglio di Stato;
che la competenza è infatti stabilita dalla legge e, riservate contrarie disposizioni di legge, non può essere fondata né modificata per accordo delle parti (art. 2 PAmm);
che la succitata disposizione statutaria non configura evidentemente una norma di legge suscettibile di derogare all'ordinamento delle competenze stabilito dal diritto cantonale;
che, esclusa la competenza del Consiglio di Stato, nessun altra disposizione di legge conferisce al Tribunale cantonale amministrativo la competenza a statuire sul ricorso in esame;
che il fatto che il Consiglio di Stato si sia erroneamente considerato competente in base all'art. 208 LOC non è sufficiente per giustificare il riconoscimento della competenza di questo tribunale;
che sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso in esame va quindi dichiarato irricevibile;
che il difetto che inficia la decisione governativa impugnata è tuttavia talmente grave ed evidente da giustificare l'accertamento della nullità dell'atto (cfr. Imboden Rhinow, op. cit., N. 40 b IV);
che, considerata l'erronea indicazione dei rimedi di diritto data dal giudizio impugnato, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;
che a carico del resistente __________ vanno comunque poste le ripetibili;
visti gli art. 208 LOC; 1, 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1.1. È accertata la nullità della decisione 3 maggio 2000 del Consiglio di Stato (n. 1721).
1.2. Il ricorso 29 dicembre 1999 dell'ing. __________ al Consiglio di Stato è irricevibile.
Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
Il resistente __________ rifonderà alla ricorrente fr. 600.- a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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