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Numero d'incarto:
52.2000.128
Data decisione, Autorità:
30.05.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00128
Lugano
30 maggio
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 12 dicembre 1998 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 27 novembre 1998 di multa e radiazione
dall'albo delle imprese disposta dalla Commissione di vigilanza per l'applicazione
della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore
(LEPIC);
vista la risposta 8 gennaio 1999 della Commissione di
Vigilanza LEPIC, Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e
appalti;
preso atto della sentenza 13 marzo 2000 del Tribunale
federale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto ed in diritto
che dal 1994 al 1996 la Commissione di
vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di
impresario costruttore del 1. 12. 1997 (CV) ha inflitto alla __________ due
ammonimenti e due multe per non aver presentato la documentazione comprovante
il pagamento dei contributi sociali e tributi per tali anni;
che nel 1997 la società è stata stralciata
dall'albo delle imprese, in quanto al 31 dicembre 1996 erano scoperti oneri
sociali per oltre fr. 600'000.--; il provvedimento è poi stato annullato per intervenuto
pagamento nelle more del procedimento ricorsuale;
che neppure la documentazione comprovante il
pagamento dei contributi sociali e tributi relativi all'anno 1997 è stata
presentata dalla __________ entro il termine legale;
che dalla documentazione raccolta dalla CV
sono risultati scoperti fr. 167'555,15 verso la SUVA e fr. 176'297.-- verso la
cassa pensioni ed un arretrato è stato presunto anche nei confronti della cassa
malati, in difetto di comunicazione;
che il 3 novembre 1998 la CV ha fissato alla
__________ un ultimo termine scadente l'11 novembre 1998 per procedere al saldo
degli oneri arretrati con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento la
ditta sarebbe stata stralciata dall'albo delle imprese;
che con decisione 27 novembre 1998 la CV ha
stralciato la ricorrente dall'albo delle imprese e le ha inflitto una multa di
fr. 2'000.--, non avendo essa provveduto
a quanto richiestole;
che il 17 maggio 1999 il Tribunale cantonale
amministrativo ha respinto il gravame, confermando la risoluzione impugnata siccome
immune da violazioni di diritto e rispettosa del principio della parità di
trattamento nei confronti delle altre imprese radiate dall'albo per gli stessi
motivi;
che con sentenza 13 marzo 2000 il Tribunale
federale ha accolto il ricorso di diritto pubblico presentato dalla __________;
l'Alta Corte federale ha ritenuto che il provvedimento della radiazione
dall'albo delle imprese violasse il principio della forza derogatoria del
diritto federale (art. 2 Disp. trans. vCost.), in quanto la legislazione
federale già contempla, in modo esaustivo, tutta una serie di norme volte a
favorire il recupero presso i datori di lavoro delle somme di denaro che
quest'ultimi sono tenuti per legge a riversare ai competenti istituti
d'assicurazione a titolo di oneri sociali ed allo Stato sotto forma di tributi
pubblici;
che pertanto il Tribunale federale ha
annullato la sentenza 17 maggio 1999 di questo tribunale;
che facendo proprie le motivazioni espresse
dall'Alta Corte federale, questo tribunale deve limitarsi ad accogliere il
ricorso 12 dicembre 1998 ed annullare il provvedimento di radiazione dall'albo
delle imprese disposto dalla CV nei confronti della __________;
che spetterà a quest'ultima autorità e per
essa al Dipartimento del territorio trarre le debite conclusioni dalla sentenza
del Tribunale federale;
che visto l'esito del gravame si prescinde
dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese;
che lo Stato del Canton Ticino dovrà però
rifondere all'insorgente, assistita da un legale, la somma di fr. 600.-- a
titolo di ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 1 segg. LEPIC; 1 segg. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. La decisione 27 novembre 1998 della Commissione
di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di
impresario costruttore è annullata.
-
Non si
prelevano né tasse né spese. Lo Stato del Canton Ticino rifonderà alla ricorrente
fr. 600.-- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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