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Numero d'incarto:
52.2000.123
Data decisione, Autorità:
18.07.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00123
Lugano
18 luglio
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 3 maggio 2000 del
Comune di __________
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 29 marzo 2000 del Consiglio di Stato
(n. 1315) che annulla la risoluzione 21 giugno 1999 con cui il municipio di
______ ha rinunciato a rettificare un'opera stradale realizzata in modo difforme
dal progetto approvato dal Tribunale d'espropriazione;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 10 marzo
1998 il Tribunale d'espropriazione ha rilasciato al comune di __________ il
permesso di costruire la strada comunale no. __________. L'opera è stata
realizzata in modo parzialmente difforme dal progetto approvato. In particolare,
non sono state rispettate le altimetrie previste. I lavori non sono ancora
terminati.
Il 21 giugno 1999 il municipio ha risolto, a
maggioranza, di portarli a compimento senza rettificare le difformità.
Contro questa determinazione il sindaco, qui
resistente, è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendo l'annullamento
della decisione.
B. Con
giudizio 29 marzo 2000 il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa, annullando
il provvedimento.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che il
municipio non fosse competente a decidere modifiche del progetto approvato dal
Tribunale d'espropriazione.
C. Contro il
succitato giudizio il comune di __________ si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Eccepita la tardività dell'impugnativa
inoltrata dal sindaco al Consiglio di Stato, l'insorgente rivendica la
competenza del municipio ad adottare una decisione di principio in merito al
mantenimento dell'opera così com'è stata realizzata. A lavori ultimati,
conclude l'insorgente, le modiche difformità riscontrare finirebbero peraltro
per scomparire.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione perviene __________,
contestando partitamente le tesi del ricorrente.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 208 LOC.
La legittimazione attiva del comune ricorrente è certa. L'impugnativa è dunque
ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- Giusta
l'art. 33 LStr, ottenuto lo stanziamento dei crediti necessari alla
realizzazione di opere stradali, il municipio trasmette i progetti definitivi
al tribunale d'espropriazione per l'avvio della procedura di approvazione.
In materia di rilascio del permesso per
opere stradali, il tribunale d'espropriazione esercita in sostanza le
competenze che la legge edilizia attribuisce al municipio. All'ente promotore
dell'opera spetta il ruolo che nella procedura di rilascio del permesso di costruzione
retta dalla LE è riservato al proprietario che inoltra una domanda di
costruzione.
Il municipio deve vigilare affinché l'opera
stradale sia eseguita conformemente ai piani approvati. Rientra tuttavia nei
compiti del tribunale d'espropriazione adottare i provvedimenti necessari nel
caso in cui l'opera stradale venga realizzata in modo difforme dal permesso
ricevuto.
- 3.1.
Contro le decisioni del municipio è di principio dato ricorso al Consiglio di
Stato entro il termine di quindici giorni (art. 208 LOC). Il termine decorre
dall'intimazione della decisione impugnata o dalla data di pubblicazione della
decisione impugnata (art. 213 cpv. 2 LOC). Se la decisione non viene né
intimata, né pubblicata, il termine d'intimazione decorre dal giorno in cui il
ricorrente ne ha preso conoscenza (art. 46 cpv. 1 PAmm).
3.2. In concreto, il provvedimento impugnato
da __________ davanti al Consiglio di Stato è stato adottato con il suo voto
contrario il 21 giugno 1999. L'atto, per quanto vi si possano ravvisare gli
estremi di una decisione, non è stato pubblicato all'albo, né notificato agli
interessati. Il ricorrente ne ha comunque avuto immediata conoscenza. Ne
discende che il termine per impugnarlo ha iniziato a decorrere il giorno
successivo alla seduta del municipio (22 giugno) ed è giunto a scadenza il 6
luglio, ossia prima dell'inizio delle ferie giudiziarie (15 luglio; art. 13
lett. b PAmm).
Il ricorso, inoltrato al Consiglio di Stato
soltanto il 23 agosto seguente, era quindi manifestamente tardivo, non
potendosi ragionevolmente sostenere che l'insorgente, nella sua qualità di sindaco,
non conosca i mezzi e i termini d'impugnazione.
L'impugnativa del comune va pertanto
accolta, annullando il giudizio governativo impugnato e riformandolo nel senso
di dichiarare irricevibile, siccome tardivo, il ricorso inoltrato da __________
al Consiglio di Stato.
- La tassa
di giustizia e le spese seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 208 LOC, 33 LStr; 3, 18, 28, 31, 46,
60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la
decisione 2 maggio 2000 del Consiglio di Stato
(n.
1315) è annullata e riformata nel senso che:
1.2. il
ricorso 23 agosto 1999 inoltrato da __________ al Consiglio di Stato è
dichiarato irricevibile.
-
Le spese e
la tassa di giustizia di fr. 300.-- sono a carico del resistente, che rifonderà
fr. 500.-- al comune a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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