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Numero d'incarto:
52.2000.12
Data decisione, Autorità:
18.07.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00012
Lugano
18 luglio
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 8 gennaio 2000 di
Comunione ereditaria fu __________
rappr. da: __________
contro
la decisione 22 dicembre 1999, no. 5636, del
Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dalla ricorrente
avverso la risoluzione 17 novembre 1999, con la quale il municipio
d'__________ ha rilasciato ad __________, __________, __________, __________
ed __________ la licenza edilizia per la costruzione di una tettoia (part. n.
__________ RF);
viste le risposte:
-
18 gennaio 2000 del
Consiglio di Stato;
-
19 gennaio 2000 del
municipio di __________;
-
24 gennaio 2000 di
__________, __________, __________, __________ ed __________;
preso atto della replica 9
febbraio 2000 della ricorrente e delle dupliche:
-
16 febbraio 2000 del
Consiglio di Stato;
-
18 febbraio 2000 del
municipio di __________;
-
22 febbraio 2000 di
__________, __________, __________, __________ ed __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. I
resistenti __________, __________, __________, __________ ed __________ sono
proprietari di una casa d'abitazione situata ai margini del nucleo di
__________ (part. n. __________ RF), in contiguità con la casa di proprietà
della comunione ereditaria fu __________, qui ricorrente (part. n. __________
RF).
Dopo vicissitudini che non occorre
rievocare, il 12 ottobre 1999 i resistenti hanno chiesto al municipio il
permesso di costruire una tettoia da adibire a legnaia sul terreno antistante
il loro stabile. Il lato S del manufatto, consistente in un tetto ad una sola
falda, sostenuto dalla facciata dell'edificio e dal prospiciente muro di cinta,
sorgerebbe a confine con il muro che recinge ed in parte sostiene il fondo
della ricorrente, verso il quale verrebbe lasciata un'apertura a forma triangolare.
Alla domanda si è opposta la comunione
ereditaria fu __________, ritenendo che la costruzione violasse le distanze
prescritte dall'art. 29 NAPR verso la propria abitazione, sopprimesse spazi
liberi tutelati dalla medesima norma e si ponesse in contrasto per foggia e
materiali con la tipologia delle costruzioni del nucleo.
Respinta l'opposizione, il 17 novembre 1999
il municipio ha rilasciato la licenza edilizia.
B. Con
decisione 22 dicembre 1999 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che la
costruzione, di natura accessoria, non violasse le distanze da confine. Le
distanze oblique della LAC non sarebbero applicabili, trattandosi di una
costruzione posta perpendicolarmente alla facciata dello stabile della
ricorrente. I materiali utilizzati rientrerebbero tra quelli ammessi dall'art.
29 NAPR. Non trattandosi né di una corte, né di un orticello non risulterebbe
disattesa nemmeno la norma che salvaguarda i piccoli spazi.
C. Contro tale
pronuncia la comunione ereditaria fu __________ si aggrava ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento. Ripercorse le
vicissitudini che hanno portato al rilascio della licenza edilizia impugnata,
l'insorgente ripropone in questa sede le censure sollevate senza successo in
prima istanza con riferimento alle distanze fissate dagli art. 9.3.1., 9.3.2. e
29 NAPR. Rileva che il muro di separazione fra le due abitazioni è in
comproprietà e che pertanto l'opera poggerebbe direttamente sulla sua
proprietà. Aggiunge di non aver dato il suo consenso, necessario per edificare
a confine (art. 9.2.1. NAPR). Ribadisce infine che lo spazio aperto prospiciente
l'abitazione sarebbe meritevole di conservazione.
D. All'accoglimento
del gravame si sono opposti il Consiglio di Stato ed il municipio di
__________, riconfermandosi nelle proprie decisioni. Ad identica conclusione
sono giunti i resistenti, che hanno sottolineato di godere di un diritto d'uso
sul vano scale che conduce dal piano terreno ai piani superiori della proprietà
della ricorrente e che pertanto il ballatoio/entrata ovest non sarebbe di solo
uso della ricorrente.
Della replica e della duplica si dirà semmai
più avanti.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 cpv. 1
LE. La legittimazione attiva della ricorrente, già opponente (art. 21 cpv. 2
LE), è certa. Il ricorso, tempestivo (art. 50 LE e 46 cpv. 1 PAmm) è dunque
ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza procedere al sopralluogo richiesto dai resistenti. La situazione
dei luoghi emerge con sufficiente chiarezza dalla documentazione agli atti (art.
18 PAmm).
- 2.1. Ad
Intragna, le distanze tra edifici e dal confine sono regolate dall'art. 9 NAPR.
Per le costruzioni accessorie, definite dall'art. 8.6 NAPR, fanno stato le
seguenti distanze (art. 9.3 NAPR):
·
a confine o a m 1.50;
·
a m 3.00 da edifici principali senza aperture su
fondi confinanti;
·
a m 4.00 da edifici principali con aperture su
fondi confinanti.
Le distanze da confine e verso edifici
devono essere rispettate cumulativamente.
L'art. 9 NAPR, compreso nel capitolo
dedicato alle norme edificatorie generali, si applica per principio a tutte le
zone. Fa tuttavia eccezione la zona del nucleo, nella quale valgono, quale lex
specialis, le distanze prescritte dall'art. 29 NAPR, ossia:
·
a confine se non vi sono aperture, altrimenti a
m 1,50 dal confine su un fondo aperto;
·
minimo m 3,00 verso un edificio senza aperture o
in contiguità;
·
minimo m 4,00 verso un edificio con aperture.
Le distanze fissate dall'art. 29 NAPR,
parzialmente mutuate dall'art. 125 LAC, valgono tanto per le costruzioni principali,
quanto per le costruzioni accessorie. Lo esigono la natura specialistica della
norma in esame e l'assenza di una riserva a favore dell'art. 9.3. NAPR.
Per le
costruzioni accessorie, l'ordinamento delle distanze sancito dall'art. 29 NAPR
corrisponde in larga misura a quello stabilito dall'art. 9.3. L'unica
differenza è data dall'obbligo di rispettare una distanza minima di m 1.50 dal
confine qualora la costruzione accessoria risulti munita di aperture. L’art. 29
NAPR fa invero anche riferimento al “confine sul fondo aperto”. Il
significato della precisazione “fondo aperto” non è d'immediata
comprensione (RDAT II-1999, no. 33). Non mette tuttavia conto di approfondire
la questione, poiché irrilevante ai fini del giudizio.
2.2. Se una costruzione presenta un angolo
formato da una facciata che "chiama distanze", siccome provvista di
aperture e da un'altra che invece ammette la contiguità, in quanto priva di
aperture, le distanze prescritte si applicano solo all'interno dello spazio
antistante la facciata munita di aperture e perpendicolarmente rispetto a
quest'ultima. Oltre questo limite, sui lati, prevale la possibilità di
edificare in contiguità. La facciata eretta in contiguità può quindi anche
sporgere oltre il filo della facciata munita di aperture. L'opposta soluzione
porterebbe infatti ad autorizzare soltanto facciate perfettamente allineate,
escludendo qualsiasi sporgenza (RDAT II-1997, n. 29).
Salvo diversa, esplicita disposizione delle
NAPR o del RE, il diritto pubblico non conosce distanze per vedute oblique o
laterali (cfr. art. 129 LAC).
- 3.1.
Nell'evenienza concreta, il controverso intervento prevede di edificare a
confine una tettoia ad una sola falda. Verso il fondo della ricorrente, più
alto di quello dei resistenti e chiuso da un muro di cinta che funge in parte
anche da muro di sostegno, la tettoia presenterebbe un'apertura a forma
triangolare, definita dal muro in questione, dallo spiovente e dalla facciata
dello stabile dei resistenti. Presentando un'apertura verso il fondo contermine,
la costruzione non rispetta la distanza minima di m 1,50 dal confine prescritta
dall'art. 29 NAPR. Così com'è prevista, non può pertanto essere autorizzata.
Il difetto può tuttavia essere corretto
facilmente, imponendo la chiusura dell'interstizio. In tal modo la costruzione
può sorgere a confine. Collocandosi sul prolungamento del muro comune fra gli
edifici principali delle parti, perpendicolarmente alle rispettive facciate,
essa non è tenuta a rispettare altre distanze. In particolare non deve rispettare
distanze oblique dalle aperture esistenti su questa facciata. Né necessita del
consenso dell'insorgente. Entro questi limiti, il ricorso va dunque parzialmente
accolto, assoggettando la licenza edilizia alla condizione di chiudere
l'apertura prevista sul lato S della tettoia.
3.2. Prive di fondamento sono le ulteriori
censure sollevate dalla ricorrente con riferimento alla comproprietà del muro
di confine ed agli oneri gravanti i fondi delle parti. Trattasi infatti di contestazioni
di natura civilistica che non possono essere prese in considerazione
nell'ambito della procedura di rilascio del permesso di costruzione. La licenza
edilizia deve infatti limitarsi ad accertare che l'opera sia conforme alle
prescrizioni di diritto pubblico concretamente applicabili.
3.3. Il progetto non si pone neppure in
contrasto con l'obbligo di salvaguardare i piccoli spazi liberi ancora
esistenti, quali corti ed orticelli, sancito dall'art. 29 NAPR.
Limitandosi ad istituire un generico obbligo
di salvaguardare tali spazi, senza vietarne tassativamente l'edificazione,
questa norma riserva all'autorità comunale una certa libertà di giudizio in
ordine all'individuazione del suo contenuto precettivo. Libertà che l'autorità
di ricorso è tenuta a rispettare, pena la violazione dell'autonomia comunale.
Orbene, in concreto, autorizzando la
parziale copertura del cortiletto antistante l'abitazione dei resistenti, il
municipio di __________ non ha abusato del margine d'interpretazione che la
norma in esame gli riserva. Considerato che lo spazio in questione è posto ai
margini del nucleo, di fronte a vigneti inedificabili, la decisione appare
ancora sostenibile. Non sopprimendo spazi destinati a mantenere l'equilibrio
tra i volumi delle costruzioni, che caratterizza il tessuto edilizio di un
nucleo, essa non disattende invero le finalità perseguite dal vincolo in esame.
Analoghe considerazioni portano a respingere
anche le obiezioni riferite alla foggia ed ai materiali del controverso
manufatto.
Benché opinabile, il provvedimento, volto
anche a riordinare l'attuale situazione del fondo, contrassegnata dalla
presenza di manufatti di tipo precario, va quindi confermato.
- In esito
alle considerazioni che precedono, la decisione governativa va riformata,
assoggettando la licenza edilizia alla condizione di chiudere l'apertura
rivolta verso il fondo della ricorrente. La tassa di giustizia è suddivisa fra
le parti proporzionalmente al grado di soccombenza (art. 28 PAmm).
Non si assegnano ripetibili, poiché i
resistenti non si sono avvalsi del patrocinio di un avvocato (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. ; 21 e 50 LE; 8, 9, 29 NAPR di
__________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 22
dicembre 1999, n. 5636, del Consiglio di Stato è annullata e riformata nel
senso che;
1.2. la licenza
edilizia 17 novembre 1999 rilasciata dal municipio di __________ è confermata
alla condizione che la facciata S della tettoia risulti priva di aperture.
-
La tassa di
giustizia e le spese di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente nella
misura di fr. 600.-- e dei resistenti per la rimanenza. Non si assegnano
ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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