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Numero d'incarto:
52.2000.118
Data decisione, Autorità:
20.11.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00118
Lugano
20 novembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
Segretaria:
Ursula Züblin, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 26 aprile 2000 della
contro
la decisione 13 aprile 2000, n. 197/2000, del
Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, che nega
all'insorgente l'autorizzazione a posare un cassone bifacciale luminoso sulla
part. n. __________, sita in territorio del comune di __________ e destinato
alla pubblicità per terzi;
vista la risposta 16 maggio
2000 della divisione delle costruzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 7 marzo
2000 __________, ha chiesto al Dipartimento del territorio, divisione delle
costruzioni, il permesso di posare sulla part. n. __________ sita in via
__________ a __________, un cassonetto bifacciale luminoso standard, avente
diametro di cm. 98, con la dicitura "Birra __________ (e marchio) -
Ristorante __________ " , da applicare ad un palo infisso nel terreno a confine
con la strada.
Il municipio di __________ e la sezione dei
beni monumentali e ambientali hanno dato preavviso favorevole; la polizia
cantonale ha espresso per contro parere negativo.
La divisione della costruzioni del
dipartimento del territorio ha respinto la domanda con decisione 13 aprile 2000
in virtù degli art. 4 LIns; 6 cpv. 1 LCStr; 95 e ss. OSStr, ritenendo che
l'insegna compromettesse la sicurezza del traffico. I conducenti, vista l'insegna,
potrebbero fermarsi e non trovando accessi veicolari intralciare il traffico.
B. Contro la
predetta risoluzione dipartimentale __________ insorge dinanzi al Tribunale
cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento. In buona sostanza, l'insorgente
nega che l'insegna possa costituire un pericolo per la circolazione stradale.
C. L'autorità
di prime cure si oppone all'accoglimento del ricorso.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. art. 17
LIns. La legittimazione attiva del ricorrente è data dall'art. 43 PAmm. Il
ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). La situazione dei
luoghi, oltre ad essere esposta dalla documentazione fotografica e dalla
planimetria versate agli atti, è nota a questo Tribunale. Un sopralluogo non è
dunque necessario.
-
2.1. Le
insegne, le scritte ed ogni mezzo pubblicitario soggiacciono alla vigilanza
dello Stato e dei comuni (art. 1 LIns). Giusta l'art. 2 RLIns, sono considerate
insegne le figurazioni, le scritte ed ogni altro mezzo di richiamo, visivo, o
sonoro, destinato al pubblico, qualunque ne sia la natura, la forma ed il modo
di presentazione. La posa di insegne permanenti, cioè destinate a rimanere
esposte per più di un mese oppure costituite da tavole, colonne o altri
impianti destinati alla pubblicità collettiva o all'affissione temporanea, è
soggetta all'autorizzazione del Dipartimento del territorio, Sezione
dell'esercizio e della manutenzione (art. 2 LIns, 1 RLIns).
2.2. Le
insegne permanenti o non permanenti devono essere tali che non ne risulti
turbamento o danno alle bellezze naturali ed al paesaggio, al decoro degli
edifici, alla circolazione stradale, all'ordine pubblico e alla morale (art. 4
LIns).
2.3. L'art. 6 LCStr vieta la pubblicità e
gli altri annunci che potrebbero essere scambiati con segnali o demarcazioni o
che potrebbero altrimenti compromettere la sicurezza della circolazione, in
particolare distogliendo l'attenzione degli utenti della strada. Giusta l'art.
95 cpv. 1 e cpv. 2 OSStr è considerata pubblicità stradale ogni installazione e
annuncio collocati ai bordi della strada pubblica in modo da essere percepiti
dai conducenti e aventi lo scopo di fare della pubblicità in forma qualsiasi
(ad es. mediante scritte, forme, colore, luce, suono). L'art. 96 OSStr vieta la
pubblicità stradale che potrebbe compromettere la sicurezza della strada,
cagionare confusione con segnali o demarcazioni, oppure diminuirne l'efficacia
a causa della sua forma e dei suoi colori. In quest'ottica il cpv. 5 prima
frase di tale norma dispone che la pubblicità stradale non deve avere
dimensioni eccessive e neppure dare esageratamente all'occhio.
2.4. Le norme succitate contengono numerosi
concetti giuridici indeterminati e riservano all'autorità preposta al rilascio
dell'autorizzazione un potere d'apprezzamento relativamente ampio, il cui
esercizio può essere censurato da parte delle istanze di ricorso unicamente
nella misura in cui integra gli estremi di una violazione del diritto (art. 61
PAmm).
- 3.1. In
concreto, l'insegna bifacciale verrebbe esposta, su terreno privato, sul lato W
della strada cantonale che da __________ sale verso __________. Essendo destinata
a segnalare la presenza del Ristorante __________ ai conducenti in transito su
via __________, essa deve essere qualificata come pubblicità stradale ai sensi
degli art. 95 e ss. OSStr.
3.2. L'autorità cantonale ha ritenuto che la
controversa insegna circolare fosse atta a richiamare l'attenzione dei
conducenti in transito al punto da compromettere la sicurezza della circolazione
stradale. La valutazione degli effetti prodotti dall'impianto pubblicitario
operata dall'autorità non appare ragionevolmente sostenibile. Considerata la
situazione dei luoghi, una piccola insegna come quella in discussione, priva di
qualsiasi rilevanza grafica o cromatica, non appare minimamente in grado di distrarre
i conducenti dall'attenzione che sono chiamati a prestare alla circolazione.
Del tutto priva di verosimiglianza è l'ipotesi dell'autorità, che paventa
fermate di veicoli sulla carreggiata guidati da conducenti disorientati della
mancanza di accessi veicolari. L'insegna si limita a segnalare la presenza
dell'esercizio pubblico. Non indica alcun accesso veicolare. Anche il più
impacciato dei conducenti non si fermerà di certo a cercarlo.
Irrilevante è la rotonda situata più a
monte. La distanza alla quale è prevista l'insegna permette di escludere
qualsiasi interferenza nociva alla sicurezza della circolazione.
Procedendo da una valutazione eccessivamente
prudente degli effetti prodotti dall'insegna sul traffico, la decisione
impugnata non può essere confermata.
- Sulla
scorta di quanto precede, il ricorso è quindi accolto. Gli atti vengono di conseguenza
rinviati alla divisione delle costruzioni affinché rilasci alla __________
l'autorizzazione per posare l'insegna oggetto dell'istanza 7 marzo 2000.
Dato l'esito, non si prelevano né tassa di
giudizio né spese .
Per questi motivi,
visti gli art. 4 LIns; 6 LCStr; 95 e ss. OSStr; 1 ss.
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la risoluzione 13 aprile 2000, n. 197/2000,
del dipartimento del territorio, divisione delle costruzioni, è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al dipartimento del
territorio, divisione delle costruzioni, affinché rilasci alla ricorrente
l'autorizzazione a posare l'insegna oggetto dell'istanza 7 marzo 2000.
-
Non si
prelevano né tassa di giudizio né spese.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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