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Numero d'incarto:
52.2000.112
Data decisione, Autorità:
04.07.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00112
Lugano
4 luglio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Ursula Züblin
statuendo sul ricorso 21 aprile 2000 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 5 aprile 2000, n. 1437, del Consiglio
di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 23 febbraio 2000, DIM 52, del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca del permesso
di dimora;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 21 marzo
1998 la cittadina domenicana __________ si è sposata, dinanzi all'Ufficiale
dello stato civile di Santiago (Repubblica dominicana), con il cittadino
svizzero __________, residente a Santo Domingo dal 1992. Quest'ultimo, a far
tempo dal maggio del 1998, ha trasferito nuovamente il proprio domicilio in
Svizzera, a __________. Il 23 maggio __________ ha raggiunto il marito in
Svizzera, ottenendo un permesso di dimora annuale, regolarmente rinnovato e con
ultima scadenza al 22 maggio 2000.
B. __________
è deceduto nella Repubblica dominicana il 1° novembre 1999.
C. Con istanza
3 dicembre 1999 Raquel del __________ ha chiesto la modifica dello stato civile
sul proprio permesso di dimora.
D. Con
decisione 23 febbraio 2000 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha
respinto la predetta istanza, argomentando che, a seguito della morte del
marito, cittadino svizzero, è venuta a cadere la condizione (ricongiungimento
famigliare) in virtù della quale essa aveva a suo tempo ottenuto il permesso
di dimora annuale. Alla stessa è stato fissato un termine con scadenza al 22
maggio 2000 per lasciare la Svizzera. La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 4, 7, 9, 12 e 16 LDDS; 8 ODDS.
E. Con
decisione 5 aprile 2000 l'Esecutivo cantonale ha respinto il gravame 8 marzo
2000 inoltrato da __________ contro la pronuncia dipartimentale. In particolare
il Consiglio di Stato ha ritenuto che il coniuge straniero di un cittadino svizzero
deceduto non ha più diritto al rinnovo del permesso di soggiorno ottenuto a
seguito delle nozze, se queste ultime hanno avuto una durata inferiore a 5
anni. Neppure l'art. 8 CEDU troverebbe applicazione.
F. Con ricorso
21 aprile 2000 __________ insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo
contro la risoluzione governativa, postulando il suo annullamento ed il
rilascio del permesso di dimora. L'insorgente, dopo aver evidenziato di aver
convissuto con il defunto marito per circa 3 anni prima del matrimonio,
evidenzia che a causa della complessità della situazione ereditaria non le è
possibile lasciare la Svizzera senza il rischio concreto di subire un grave
pregiudizio economico. Rileva inoltre l'irreprensibilità del proprio
comportamento, l'esistenza di legami e di amicizie in Svizzera, nonché il fatto
di avere ereditato dal defunto marito importanti proprietà nel nostro Paese. Il
postulato permesso dovrebbe venirle concesso anche in base al diritto e al
rispetto della vita privata di cui all'art. 8 CEDU.
G. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato che la Sezione dei permessi
e dell'immigrazione con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di
essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(cfr. art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Il ricorso di diritto amministrativo è,
in linea di principio, ammissibile dinanzi all'alta Corte federale contro la
revoca di un permesso di dimora (cfr. art. 101 lett. d in relazione con l'art.
100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG). Di conseguenza anche la competenza di questo
Tribunale a statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente è certamente
data. E' vero che l'autorizzazione di soggiorno di cui essa beneficiava è ormai
scaduta dal 22 maggio 2000, ma è altrettanto vero che l'insorgente aveva ancora
un interesse pratico ed attuale a ricorrere davanti a questo Tribunale al momento
dell'inoltro del gravame, 21 aprile 2000.
1.3. Il
gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una
persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in
ordine. Il giudizio può inoltre essere reso sulla base degli atti (art. 18 cpv.
1 PAmm).
- 2.1.
Giusta l'art. 7 cpv. 1 LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha
diritto al rilascio di un permesso di dimora. Dopo una dimora regolare e
ininterrotta di cinque anni, ha diritto al permesso di domicilio. Ai fini
dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente l'esistenza
di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg.
consid. 2c).
2.2. Secondo il diritto civile, la morte di
uno dei due coniugi mette fine al matrimonio, pur non sopprimendone la totalità
degli effetti giuridici (per esempio la vedova conserva il cognome del marito
deceduto). In materia di diritto degli stranieri, il decesso del coniuge
svizzero provoca l'estinzione del diritto ad ottenere il permesso di soggiorno
per il coniuge straniero sopravvissuto, salvo che quest'ultimo possa prevalersi
di un diritto fondato sull'art. 7 cpv. 1 seconda frase LDDS (DTF 120 Ib 16
consid. 2 con rif.). In altre parole, il coniuge straniero di un cittadino
svizzero deceduto non ha più diritto al rinnovo del permesso di soggiorno
ottenuto a seguito di un matrimonio durato meno di 5 anni. Determinante per il
calcolo del termine di 5 anni è unicamente la durata del soggiorno in Svizzera
dello straniero in qualità di coniuge di un cittadino svizzero, (DTF 122 II 145
consid. 3b e rif.).
- 3.1. In concreto
a __________ è stato rilasciato il permesso di dimora annuale al fine di vivere
insieme al marito, cittadino svizzero, con cui si era sposata nel marzo del
- Quest'ultimo è deceduto il 1° novembre 1999. Ne consegue che è venuto
meno lo scopo del soggiorno dell'insorgente in Svizzera e con esso la ragione
(ricongiungimento familiare) che a suo tempo aveva giustificato il rilascio del
permesso di dimora. Del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio la
circostanza che prima del matrimonio i coniugi __________ abbiano convissuto,
peraltro a Santo Domingo, per circa tre anni (cfr. cons. 2.2 che precede).
Stante quanto precede, non può essere preso in considerazione il fatto che la
ricorrente sia economicamente autosufficiente. Neppure l'esistenza di legami di
amicizia con persone residenti in Ticino e la complessità della successione del
defunto marito possono giovare all'insorgente. La misura adottata non le
impedisce infatti - se ne è dimostrata la necessità - di rientrare in Svizzera
tramite le usuali normative in materia di polizia degli stranieri, permettendole
in tal modo di mantenere le suddette relazioni, nonché di seguire le pratiche
relative all'eredità del marito. Del resto, non vi è motivo di dubitare che gli
incombenti connessi alla divisione dell'eredità del defunto marito e gli interessi
della ricorrente, possano essere espletati, rispettivamente tutelati dal
legale, cui la ricorrente ha conferito mandato di rappresentarla. Inoltre
__________ non ha nemmeno dimostrato che un suo rientro al Paese d'origine,
dove è nata e cresciuta, sia inesigibile. Da ultimo va aggiunto che, ai sensi
dell'art. 8 ODDS, la libera decisione delle autorità non può essere
pregiudicata da alcun atto dello straniero, in concreto, l'essere proprietario
di beni mobili ed immobili. A ragione quindi l'autorità dipartimentale ha
revocato il permesso alla straniera.
3.2. Va rilevato poi che la ricorrente, non
può prevalersi di una disposizione particolare del diritto federale né di una
convenzione internazionale (in particolare CEDU) o di un trattato tra la
Confederazione Svizzera e la Repubblica dominicana da cui potrebbe derivare un
diritto al rilascio o al rinnovo di un permesso di dimora dal momento che la
sua vita coniugale effettiva è terminata al momento del decesso del marito con
cui si è sposata meno di cinque anni fa. Questo comporta anche l'irricevibilità
della domanda di rinnovo del permesso di dimora (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3
OG).
3.3. Sulla scorta di quanto precede il
ricorso va respinto, con la conseguente conferma della decisione governativa
impugnata.
- La tassa
di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 9 cpv. 2 lett. b, 17 cpv. 2 LDDS; 8
ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43,
46, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Nella
misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
§. Di conseguenza __________, cittadina
domenicana, è tenuta a lasciare il territorio cantonale entro il 31.08.2000 notificando
la partenza al competente Ufficio regionale degli stranieri.
-
La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 800.– sono a carico della ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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