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Numero d'incarto:
52.2000.104
Data decisione, Autorità:
05.09.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00104
Lugano
5 settembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 14 aprile 2000 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 29 marzo 2000, no. 1335, del Consiglio
di Stato che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione
10 febbraio 2000, con la quale la Sezione della circolazione gli ha revocato
la licenza di condurre per quatto mesi e mezzo;
viste le risposte:
-
3 maggio 2000 del
Consiglio di Stato;
-
22 maggio 2000 del
Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________
ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore della categoria B il 15
dicembre 1981. Nel 1987 e nel 1996 gli è stata revocata la licenza di condurre
per aver superato il limite di velocità prescritto (un mese, rispettivamente
due mesi e mezzo).
Il 24 dicembre 1999, verso le ore 19.30, il
ricorrente è stato trovato addormentato al volante della propria vettura lungo
via __________ a __________. L'esame del sangue ha permesso di accertare
un'alcolemia dell'1,93-2,70 g/kg. All'interessato è stata immediatamente
ritirata la licenza di condurre.
B. Con
decisione 10 febbraio 2000 la Sezione della circolazione ha revocato al ricorrente
la licenza di condurre per un periodo di quattro mesi e mezzo, negando altresì
l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. L'autorità ha ritenuto che
l'infrazione commessa fosse da considerare grave e che s'imponeva l'adozione di
una misura amministrativa ai sensi degli art. 16 cpv. 3 lett. b e 17
cpv. 1 lett. b LCStr.
C. a) Il 15
febbraio 2000 __________ ha impugnato davanti al Consiglio di Stato la predetta
decisione, postulandone la riduzione del periodo di revoca a due mesi e mezzo e
chiedendo la suddivisione della revoca in due periodi e la restituzione dell'effetto
sospensivo. L'insorgente ha posto in evidenza che la sera in questione, dopo
aver percorso poche centinaia di metri, si è accorto di non essere in grado di
guidare con sicurezza e pertanto si è fermato con l'intenzione di attendere
qualche ora prima di rimettersi al volante. Pure se in infrazione, egli ha
dunque agito in modo adeguato e coscienzioso. Egli ha infine fatto valere di
necessitare della licenza di condurre per motivi professionali e personali.
b) Il 24 febbraio 2000 il Presidente del
Consiglio di Stato ha restituito l'effetto sospensivo all'impugnativa. Con
risoluzione 29 marzo 2000 il Governo ha respinto il gravame, confermando il
provvedimento adottato, in quanto legittimo e giustificato.
D. Contro tale
pronuncia __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
ribadendo le richieste e le motivazioni formulate in precedenza.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato sia la Sezione della
circolazione, riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento delle proprie
risoluzioni.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni
amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende
dall'art. 10 LALCStr. Il gravame - tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato
da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm) - è ricevibile
in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm).
1.2. L'insorgente ha chiesto di suddividere
la misura inflittagli in due periodi, ossia dal 24.12.99 al 14.02.00 e dal
01.08.00 in poi. Ora, la licenza di condurre gli è stata restituita a seguito
della decisione del Presidente del Consiglio di Stato del 24 febbraio 2000.
Ritenuto che anche il presente gravame ha effetto sospensivo giusta l'art. 47
PAmm e considerata la data d'intimazione del presente giudizio, la domanda è
divenuta priva d'oggetto.
- Il
provvedimento che dispone della revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento
riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai
sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b). In virtù di
tale norma, sia in ambito penale che nell'ambito dei procedimenti amministrativi
aventi carattere penale, l'autorità deve potere giudicare con pieno potere
cognitivo. Anche la commisurazione della pena e della sanzione soggiace a
libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege,
Berna 1995, pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des
Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug; pag. 111 in: R.
Schaffhauser, Aktuelle Fragen des Straf- und Administrativmassnahmerechts im
Strassenverkehr, San Gallo 1995).
Il Tribunale cantonale amministrativo
statuisce pertanto sul ricorso in esame con pieno potere di cognizione,
identico a quello che dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm),
con facoltà quindi di rivedere anche la commisurazione della sanzione. I limiti
posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non
trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6
CEDU (STA 26.9.1996 in re C., STA 21.10.1996 in re T.).
- La licenza
di condurre o la licenza per allievo conducente dev'essere revocata, se il
conducente ha guidato in stato di ebrietà (art. 16 cpv. 3 lett. b LCStr).
La revoca della licenza a scopo di
ammonimento si prefigge di sanzionare il conducente resosi colpevole di
un'infrazione alle regole della circolazione e d'impedire casi di recidiva
(art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca
della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo
conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve considerare la
gravità della colpa commessa, la reputazione dell'interessato in quanto
conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del
veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr, 33 cpv. 2 OAC). Tuttavia se il conducente ha
circolato in stato di ebrietà la durata della revoca della licenza di condurre
dovrà essere di almeno due mesi (art. 17 cpv. 1 lett. b LCStr).
- La
legislazione federale considera la guida in stato di ebrietà come una grave minaccia
per la sicurezza della circolazione stradale, tant'è che prevede per questo tipo
di comportamento il ritiro obbligatorio della licenza di condurre, nonché
regole particolarmente severe per i casi di recidiva (R. Schaffhauser, Grundriss
des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, Berna 1995, n. 2457).
Di regola si ammette che il rischio (anche
solo astratto) per la sicurezza della circolazione cresce esponenzialmente con
l'aumentare del tasso di alcolemia presente nell'organismo del conducente di un
veicolo: per questo motivo ben si giustifica di considerare nella
commisurazione del periodo di revoca anche il grado di ubriachezza del
trasgressore (R. Schaffhauser, op. cit., n. 2458 segg.).
- Dagli atti
risulta che al momento del fermo, il tasso alcolemico di __________ era dell'1,93-2,70
g/kg. Si tratta di un grado di ubriachezza piuttosto elevato, che già di per sé
giustifica un provvedimento di durata ben superiore al minimo legale di due
mesi previsto dall'art. 17 cpv. 1 lett. b LCStr (Schaffhauser, op. cit.,
pag. 296). La colpa a carico dell'insorgente è inoltre rilevante. Infatti
ogni conducente di veicoli sa che il consumo di bevande alcoliche può
determinare una momentanea inidoneità alla guida e che ciò può condurre ad
esiti fatali. Mettendosi al volante in stato di ubriachezza, egli ha dunque
contribuito ad accrescere il pericolo connesso con la messa in circolazione di
un veicolo a motore. Non va inoltre dimenticato che nell'ottobre 1996 il ricorrente
era stato oggetto di una misura di revoca della licenza di condurre per aver
superato il limite di velocità prescritto di ben 50 km/h. Al momento dei fatti
qui in questione erano dunque trascorsi poco meno di tre anni dal termine di
tale misura.
Invano l'insorgente allega che l'uso di un
veicolo gli è indispensabile per l'esercizio della sua professione di
__________ e per motivi personali (casa in costruzione).
La sua
necessità di disporre di un'automobile è ben lungi dall'essere assoluta ai
sensi della giurisprudenza in materia (DTF 122 II 24 segg. e 123 II 574). Non è
certamente paragonabile a quella di chi perderebbe altrimenti la possibilità di
conseguire l'intero suo reddito, o una parte essenziale dello stesso, come
potrebbe essere ad esempio il caso per un autista professionale. Nella
fattispecie si possono unicamente ravvisare quegli inconvenienti, talvolta
anche gravi, che comporta la revoca della licenza di condurre e che fanno parte
della funzione pure afflittiva di questa misura, voluta dal legislatore come
mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione
stradale. Tali ostacoli possono comunque essere ovviati, anche se ciò dovesse
essere oneroso per l'insorgente, facendo capo per gli spostamenti all'utilizzo
di mezzi pubblici oppure all'aiuto di collaboratori o di famigliari. In ogni
caso si ricorda che malgrado la revoca, l'insorgente è comunque autorizzato a
condurre ciclomotori.
-
Tenuto
conto dell'infrazione, della colpa effettiva e dell'assenza di inderogabili necessità
a far uso del veicolo per motivi professionali, la commisurazione della durata
della revoca operata dalle precedenti istanze appare del tutto conforme al
diritto. Fissando la durata della revoca in quattro mesi e mezzo la Sezione
della circolazione non ha violato il principio di proporzionalità.
-
Il ricorso
va pertanto respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza
(art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 3 lett. b e
17 cpv. 1 lett. b LCStr; 30 cpv. 2 e 33 cpv. 2 OAC; 10 LALCStr;
1 segg. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese di fr. 800.-- sono poste a carico dell'insorgente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
di Losanna nel termine di 30 giorni dalla notifica.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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