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52.1999.94 ΓÇó Appeal against contravention report declared inadmissible
52.1999.94Altro tribunale25 ago 1999Inadmissible
The appellant challenged only a contravention report issued by CV-LEPIC after a municipality reported that construction had begun on a house plot. The cantonal administrative court held that the appeal was directed solely against the contravention report, not against the provisional stop-work order. It found that the report was an incidental administrative act opening a contravention procedure and that, even if treated as a procedural decision, it was not independently appealable because it caused no irreparable harm. The court therefore declared the appeal inadmissible and imposed court costs of CHF 100 on the appellant.
Art. 44 PAmm; appealability of incidental administrative acts; a contravention notice opening a proceeding is not separately appealable unless it causes irreparable harm. A report of contravention merely initiating the proceedings and informing the person concerned of the accusations is an incidental, purely procedural act. Even if it is characterised as a decision conferring party status on the accused, it remains inadmissible for appeal where no irreparable prejudice is shown (consid. on the nature of the notice and on the absence of non-reparable damage).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.94
Data decisione, Autorità: 25.08.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00094
Lugano 25 agosto 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 31 marzo 1999 di
contro
la decisione 17 marzo 1999 della Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore (CV-LEPIC);
vista la risposta 14 aprile 1999 della CV-LEPIC;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 16 marzo 1999 il municipio di __________ ha segnalato alla CV-LEPIC che l’impresa di costruzioni del ricorrente __________ aveva iniziato lavori di costruzione di una casa d'abitazione unifamiliare sulla part. n. __________ RFD;
che il 17 marzo 1999 la CV-LEPIC ha intimato al ricorrente un rapporto di contravvenzione per aver avviato lavori di costruzione con costi preventivabili superiori a 30’000.- fr. senza che la sua impresa fosse iscritta all’albo delle imprese di costruzione;
che con decisione dello stesso giorno la CV-LEPIC ha ordinato in via provvisionale al ricorrente di sospendere immediatamente i lavori avviati sulla part. n. __________ RFD, con la comminatoria dell'art. 292 CPS;
che il 31 marzo 1999 __________, titolare dell'impresa, ha introdotto un ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, asserendo di non aver iniziato alcun lavoro e chiedendo pertanto lo stralcio del rapporto di contravvenzione;
che la CV LEPIC ha chiesto il rigetto dell’impugnativa nella misura in cui fosse risultata ricevibile;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 15 LEPIC;
che la legittimazione attiva dell’insorgente, direttamente e personalmente toccato dal provvedimento impugnato, è di per sé data;
che il ricorso è tempestivo (art. 46 PAmm);
che oggetto dell’impugnativa è unicamente il rapporto di contravvenzione, di cui l’insorgente chiede lo stralcio;
che il ricorso non è rivolto contro l’ordine di sospensione dei lavori, che per esplicita dichiarazione del ricorrente non toccherebbe suoi legittimi interessi;
che, a dispetto della sua natura contravvenzionale, il procedimento non è retto dalla LPContr, ma dalla PAmm (art. 17 cpv. 1 LEPIC);
che secondo l’art. 44 PAmm le decisioni pregiudiziali e incidentali possono essere impugnate solo se provocano al ricorrente un danno non altrimenti riparabile (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 44 PAmm, N. 2 b);
che l’avviso di contravvenzione è un atto amministrativo, mediante il quale l'autorità titolare dell’azione penale instaura un rapporto processuale con un indiziato di reato, informandolo dell’apertura di un procedimento contravvenzionale a suo carico ed offrendogli la possibilità di giustificarsi dagli addebiti che gli vengono rivolti;
che, nella misura in cui si voglia riconoscere a tale provvedimento indole di decisione processuale, volta ad attribuire al prevenuto qualità di parte, si deve negarne l’impugnabilità;
che tale atto, di natura incidentale, siccome funzionale al procedimento, è infatti del tutto insuscettibile di procurare all’insorgen-te un danno non altrimenti riparabile;
che il ricorso va quindi dichiarato irricevibile;
che la tassa di giustizia è a carico dell’insorgente;
visti gli art. 15, 16 LEPIC, 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
La tassa di giustizia di fr. 100.- è a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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