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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1999.85
Data decisione, Autorità:
08.07.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00085
Lugano
8 luglio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 17 marzo 1999 del
contro
la
decisione 3 marzo 1999, no. 938, del Consiglio di Stato che annulla la
decisione 4 agosto 1999 con cui il municipio di __________ ha negato a
__________ la licenza edilizia per posare un serbatoio per l'acqua potabile
fuori della zona edificabile (part. n. __________ RFD);
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il resistente __________ è
proprietario di una casa di vacanza, situata nella zona agricola di __________,
in località __________ (part. no. __________ RFD). L'edificio è allacciato ad
una condotta dell' acqua potabile, che sino a qualche tempo fa serviva altre
due case (__________e ), situate nelle immediate vicinanze. La
condotta fa capo ad un serbatoio di 5'000 l, situato più a monte, su un fondo
dello stesso resistente (part. n. __________ RFD) che è alimentato da una sorgente
privata (), posta in prossimità dell’alpe __________.
Un paio di anni fa i due vicini, associatisi ad un terzo
(__________), hanno posato una nuova condotta per allacciarsi, con l'aiuto di
una pompa, alla rete di distribuzione dell'acqua potabile dell'azienda
comunale, che passa più a valle sulla strada cantonale.
B. Il resistente __________ non
si è aggregato all’intervento ma ha chiesto al municipio il permesso di posare
un ulteriore serbatoio di 13'000 l, ad una cinquantina di metri più a valle di
quello esistente, dove sbocca il tubo del troppo pieno, allo scopo di raccogliere
l'acqua in eccedenza e convogliarla verso la sua abitazione, attraverso una
nuova condotta.
Alla domanda si è opposto il Dipartimento del territorio,
ritenendo insoddisfatte le condizioni poste dagli art. 24 cpv. 2 LPT e 75
LALPT. L'autorità cantonale ha in particolare rilevato che l'insorgente poteva
far capo alla rete di distribuzione realizzata dai vicini per le loro case.
Preso atto dell'opposizione dipartimentale, il municipio ha
negato la licenza edilizia. Contro questa decisione __________ è insorto
davanti al Consiglio di Stato.
C. Con giudizio 3 marzo 1999 il
Governo ha accolto il ricorso, annullando la decisione impugnata e rinviando
gli atti al municipio affinché rilasciasse la licenza richiesta, alla
condizione che il serbatoio venisse interrato e che il ricorrente dimostrasse
il diritto di prelevare l'acqua.
In sostanza, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il
potenziamento dell'impianto fosse indispensabile per continuare ad utilizzare
l'abitazione secondaria.
D. Contro il predetto giudizio
governativo si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo il comune
di __________, chiedendone l'annullamento.
In sostanza, l'insorgente ritiene che il resistente possa
benissimo allacciarsi alla rete privata realizzata dai vicini.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni. Ad identica
conclusione perviene il resistente con argomenti che saranno discussi qui
appresso.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 LE. Il comune è legittimato
a ricorrere (art. 21 cpv. 2 LE). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in
ordine.
La situazione dei luoghi e dell'oggetto della vertenza è sufficientemente
nota a questo tribunale e risulta in modo chiaro dagli atti. Il sopralluogo
sollecitato dal resistente non è quindi necessario (art. 18 PAmm).
- Di principio,
l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per impianti
conformi alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di
utilizzazione (principio della conformità di zona, art. 22 cpv. 2 lett. a LPT).
2.1. Nelle zone agricole è in linea di massima ammessa
soltanto la costruzione di edifici ed impianti connessi all’utilizzazione
agricola del suolo. Le opere devono in sostanza servire all'economia agricola o
perlomeno facilitare lo sfruttamento agricolo del terreno (DTF 117 Ib 503, 116 Ib
134).
2.2. Nel caso in esame, il potenziamento dell’impianto è essenzialmente
destinato a migliorare l’approvvigionamento di acqua potabile della casa di
vacanza del resistente. Non serve quindi alla gestione agricola del fondo. Il
fatto che possa anche essere utilizzato per abbeverare alcuni asini nani, che
il resistente alleva per hobby vicino a casa, quando viene in vacanza in
Ticino, non porta a diversa conclusione.
Ne discende che dal profilo dell’art. 22 cpv. 2 lett. a LPT
l'intervento non può essere autorizzato.
- 3.1. In deroga al principio
della conformità di zona sancito dalla norma succitata, fuori delle zone
edificabili possono essere eccezionalmente rilasciate autorizzazioni per la
costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici non conformi alla funzione
prevista per la zona di utilizzazione, se la loro destinazione esige un'ubicazione
fuori della zona edificabile (lett. a) e se non vi si oppongono interessi
preponderanti (lett. b); requisiti, questi, che devono essere soddisfatti
cumulativamente (art. 24 cpv. 1 LPT).
3.2. Nel caso in esame, è evidente che l'intervento non può essere
autorizzato in base all'art. 24 cpv. 1 LALPT. La posa di un serbatoio destinato
ad accumulare l'acqua potabile necessaria ad una casa di vacanza situata fuori
della zona edificabile non soddisfa in effetti il requisito dell'ubicazione
vincolata (art. 24 cpv. 1 lett. a LPT). Così come la destinazione della casa
non esige un'ubicazione fuori della zona edificabile, nemmeno la destinazione
dell’impianto per l’approvvigionamento dell’acqua potabile giustifica siffatta
ubicazione.
- 4.1. Giusta l’art. 24 cpv.
2 LPT, il diritto cantonale può inoltre permettere la rinnovazione, la
trasformazione parziale o la ricostruzione di edifici o impianti non conformi
alla funzione prevista per la zona di utilizzazione, nella misura in cui
risultino compatibili con le importanti esigenze della pianificazione
territoriale. In quest'ottica l'art. 75 LALPT permette di autorizzare in via eccezionale
la trasformazione di edifici e impianti non conformi alla funzione prevista per
la zona di utilizzazione in cui sono ubicati, a condizione che l'intervento
risulti indispensabile per la continuazione dell'uso attuale dell’opera e
compatibile con le importanti esigenze della pianificazione territoriale. Per
beneficiare di un'eccezione fondata su queste disposizioni, l'intervento deve
essere contenuto sia dal profilo qualitativo, sia dal profilo quantitativo. Non
deve insomma alterare in modo significativo, l'identità della costruzione
originaria. Scopo delle facilitazioni rette dall'art. 24 cpv. 2 LPT è infatti
soltanto quello di permettere la conservazione della sostanza edilizia
esistente fuori della zona edificabile.
4.2. Dal profilo degli art. 24 cpv. 2 LPT e 75 LALPT, occorre
rilevare che la posa di un secondo serbatoio di capienza quasi tripla rispetto
a quello esistente, ad una cinquantina di metri da quest'ultimo, costituisce
una trasformazione che altera in misura assai rilevante l'identità
dell'impianto originario. A maggior ragione si giustifica questa conclusione
ove si consideri che l’intervento non si limita alla posa del serbatoio, ma
comprende anche la messa in opera di una seconda condotta di adduzione dell'acqua
verso l'abitazione del resistente, parallela a quella che già esiste più a
monte. Trattandosi di un intervento che sovverte in modo sostanziale l'identità
dell'impianto esistente, l’ampliamento, così com'è stato concepito, non
risponde pertanto alle condizioni poste dall'art. 24 cpv. 2 LPT.
A maggior ragione si giustifica questa conclusione, ove si
consideri che il potenziamento dell’impianto non soddisfa nemmeno il requisito
dell'indispensabilità dell'intervento sancito dall'art. 75 LALPT. Anzitutto non
è per nulla dimostrato che il nuovo serbatoio sia necessario per continuare ad
utilizzare la casa di vacanza: basti, in proposito considerare che quello
esistente prima serviva tre case, mentre ora serve solo la casa del resistente.
Ma anche se fosse dimostrato che il serbatoio esistente è troppo piccolo, non è
dato di vedere per qual motivo non si possa ingrandirlo e se ne debba posare un
secondo, di capienza tripla, a distanza ragguardevole. Tanto meno è dato di
vedere per qual motivo si renda necessario posare una seconda condotta, parallela
a quella esistente.
- Stando così le cose, il
ricorso va accolto, annullando il giudizio governativo impugnato e
ripristinando la decisione di diniego della licenza. Provvedimento, che si
giustifica non già perché il resistente può allacciarsi alla rete privata
realizzata dagli altri proprietari della zona, come ritengono le precedenti
istanze, ma perché il potenziamento dell'impianto esistente può essere attuato
o mediante l'ampliamento dell’attuale serbatoio, o, al limite, mediante la posa
di un nuovo serbatoio sostitutivo di quest' ultimo.
La tassa di giustizia segue la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21 LE, 24 LPT, 75 LALPT; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 3 marzo 1999, no.
938, del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. la decisione 4 agosto 1998 del
municipio di __________ è confermata.
-
La tassa di giustizia di fr.
800.-- è a carico del resistente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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